Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32523 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32523 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19118/2023 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Perugia n. 389 del 30/5/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
-la società RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione al precetto notificatole il 12 maggio 2015, con cui NOME COGNOME intimava il pagamento di € 40.265,29 per compensi professionali, sulla base del decreto ingiuntivo n. 104/2013 del Tribunale di Perugia – Sezione distaccata di Todi, divenuto definitivo per mancata opposizione;
-la società contestava l ‘ imputazione delle somme, sostenendo che erano già stati versati degli importi e che era stato raggiunto un accordo per l ‘ estinzione del debito;
-il Tribunale di Spoleto, con la sentenza n. 753 del 10 ottobre 2019, accoglieva parzialmente l ‘ opposizione, dichiarando inefficace il precetto per € 5.293,23 e confermando il diritto di COGNOME di procedere ad esecuzione forzata per € 34.972,06; le spese di lite venivano interamente compensate;
-la società proponeva appello avverso la decisione, contestando l ‘ imputazione dei pagamenti e la determinazione degli interessi e sostenendo che la somma dovuta non superava € 23.000,00;
-la Corte d ‘ appello di Perugia, con la sentenza n. 389 del 30 maggio 2023, accoglieva parzialmente l ‘ appello: dichiarava inefficace il precetto dell ‘8 maggio 2015 per le somme eccedenti € 20.062,97, maggiorate degli interessi legali dal 2015 al saldo, e condannava NOME COGNOME alla rifusione delle spese in favore della società;
-avverso la predetta sentenza NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo;
-resisteva con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME (già RAGIONE_SOCIALE);
-il ricorrente depositava memoria ex art. 380bis .1, comma 1, cod. proc. civ.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 22/10/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-con un unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., NOME COGNOME deduce la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell ‘ art. 24 Costituzione»; in particolare, il ricorrente sostiene che «la condanna alle spese del COGNOME COGNOME contrasta con il principio secondo il quale le spese non possono essere poste integralmente a carico della parte vittoriosa (anche parzialmente)», che «emerge dalla sentenza della Corte di Appello di Perugia nr. 389/2023, oggetto del presente ricorso, che l ‘ odierno ricorrente non è parte integralmente soccombente», atteso che è stato confermato il diritto del precettante di agire in executivis , benché per un minore importo, che «la parziale riforma della sentenza di primo grado … non ha minimamente scalfito la posizione creditoria del COGNOME che è stata dunque ri-confermata anche in appello … anche se il quantum precettato è stato ridotto»; pertanto, dato che «nel caso in esame non vi è né una vittoria integrale né una soccombenza integrale quanto piuttosto le parti sono sostanzialmente qualificabili come parzialmente vittoriose e parzialmente soccombenti, il giudice d ‘ appello avrebbe dovuto disporre la compensazione dei costi del giudizio»;
-il motivo è inammissibile per plurime ragioni;
-innanzitutto, è palesemente inammissibile il tentativo di ottenere da questa Corte una rivalutazione delle ragioni che -secondo la parte ricorrente -avrebbero giustificato la compensazione delle spese, in luogo dell ‘ applicazione della regola dell ‘ art. 91 cod. proc. civ.;
-infatti, come già statuito da questa Corte, «l ‘ onere del pagamento delle spese processuali, nel caso di accoglimento parziale di opposizione a precetto per avvenuto pagamento, con la riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, è distribuito secondo il criterio discrezionale del giudice di merito, in quanto tale onere può conseguire sia alla soccombenza totale che a quella parziale sulle domande ed eccezioni» (Cass. Sez. 3, 18/01/1962, n. 77, Rv. 250135-01);
-inoltre, la censura si appalesa manifestamente infondata (e, dunque, inammissibile ex art. 360bis cod. proc. civ.), perché il ricorrente palesemente travisa la struttura dell ‘ opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ. e il contenuto della decisione;
-nell ‘ opposizione pre-esecutiva, la domanda consiste nella contestazione, totale o parziale, del diritto dell ‘ intimante di agire in executivis , diritto che è minacciato con l ‘ atto di precetto il quale -contrariamente a quanto sembra emergere dalle difese del COGNOME -non costituisce una domanda avversata dall ‘ opposizione, bensì un atto stragiudiziale prodromico al processo esecutivo;
-ciò chiarito, risulta evidente che non può logicamente parlarsi di domande contrapposte, parzialmente rigettate o accolte, ma solo dell ‘ unica istanza di accertamento (negativo) avanzata dall ‘ opponente;
-nel caso de quo , tale domanda della RAGIONE_SOCIALE è stata accolta e, proprio dal testo del ricorso, sembra emergere che le tesi della società -secondo cui la somma dovuta non superava € 23.000,00 siano state integralmente recepite dalla Corte di merito;
-non è affatto configurabile, dunque, una vittoria del COGNOME e il fatto che, in accoglimento dell ‘ opposizione, è stato riconosciuto creditore per una somma di gran lunga inferiore rispetto a quella precettata dimostra la sua soccombenza rispetto all ‘ azione avversaria;
-non è pertinente il richiamo al principio di Cass. Sez. U., 31/10/2022, n. 32061, Rv. 666063-01, secondo cui «In tema di spese processuali, l ‘ accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un ‘ unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall ‘ art. 92,
comma 2, c.p.c.»; anzi, proprio la citata decisione non giova alla tesi del ricorrente, dato che per l ‘ unica domanda proposta con l ‘ opposizione a precetto, anche se non accolta integralmente e perfino se accolta in parte non preponderante, non potrebbe configurarsi una reciproca soccombenza, difettando una domanda contrapposta (che non si può rinvenire nel precetto), e, al più, varrebbe ad impedire la condanna dell ‘ opponente -appunto vittorioso -alla rifusione delle spese;
-in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e ne consegue la condanna del ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi (e in relazione all ‘ effettivo valore della controversia), nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 4.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 22 ottobre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)