Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19561 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19561 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24571-2022 proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– resistenti con mandato –
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
Oggetto
spese
R.G.N. 24571/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 13/05/2025
CC
– intimata –
avverso la sentenza n. 1551/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/04/2022 R.G.N. 702/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
Con sentenza del giorno 8.4.2022 n. 1551, la Corte d’appello di Roma accoglieva parzialmente il gravame di COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato l’inefficacia della comunicazione di iscrizione ipotecaria quanto alla pretesa portata nella cartella n. -285000 finale, dichiarando per il resto il ricorso inammissibile, e per quanto interessa ancora nella presente sede, da una parte, compensando integralmente le spese di giudizio nei rapporti fra la ricorrente e l’Agenzia delle Entrate riscossione e, dall’altro, condannando la ricorrente al pagamento delle spese nei confronti dell’Inps, liquidate in complessivi € 1.200,00.
La Corte d’appello, da parte sua, ha rilevato che in relazione alla parte accolta dell’originaria domanda attorea, l’Inps era legittimato passivo, quale titolare del credito portato dalla cartella n. -285000 finale posta a base del preavviso di ipoteca (che portava un credito dichiarato, giudizialmente, definitivamente prescritto) e, pertanto, erroneamente aveva posto a carico della parte vittoriosa (sia pure parzialmente), le spese di lite che per la reciproca soccombenza determinatasi in primo grado, andavano integralmente compensate tra le parti. Avverso la sentenza della Corte d’appello, COGNOME Beatrice ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre l’Agenzia delle Entrate riscossione e l’Inps non hanno spiegato difese scritte.
Il collegio ha riservato il deposito dell’ ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il ricorso è denunciata la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c..
La ricorrente deduce che erroneamente la Corte d’appello, pur avendo accolto la domanda (seppur subordinata) di parte appellante, così riformando in parte la sentenza impugnata, aveva tuttavia compensato integralmente tra tutte le parti le spese di giudizio di appello. Sostiene che la motivazione della compensazione integrale delle spese di lite basata sulla reciproca soccombenza, violava l’art. 92 comma 2 c.p.c. (vigente ratione temporis : infatti, le ipotesi di deroga al principio di soccombenza si riferivano solo alla soccombenza reciproca, alla assoluta novità della questione trattata e al mutamento della giurisprudenza).
Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte ‘ In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in
presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c. ‘ (Cass. sez. un. n. 32061/2022, Cass. 33645/2024).
Nella specie, l a motivazione resa dalla Corte d’appello sulla soccombenza reciproca è errata perché non tiene conto del fatto che in appello si discuteva solo di spese e la Corte del merito aveva sia riconosciuto la solidarietà tra agente della riscossione e Inps quale ente impositore e sia aveva disposto la compensazione delle spese di primo grado, come richiesto dall’appellante, seppure in via subordinata; quindi, la decisione della Corte territoriale ha violato il disposto dell’art. 92 comma 2 c.p.c., vigente ratione temporis , che prevede come ipotesi di possibile compensazione delle spese, oltre all’ assoluta novità della questione controversa e il mutamento della giurisprudenza, la soccombenza reciproca, che nella specie, come detto è insussistente.
Ne consegue l’ accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio del la causa alla Corte d’appello di Roma, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini la questione della compensazione delle spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.5.25.
Il Presidente NOME COGNOME