Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29066 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29066 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29782/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
COGNOME, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 5253/2017 pubblicata il 2 agosto 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 settembre
2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, proprietari o di un’unità immobiliare facente parte dell’edificio sito in Priverno INDIRIZZO) alla INDIRIZZO, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Latina, i condòmini NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME
COGNOME, instando per l’annullamento della delibera assunta dall’assemblea condominiale in data 11 giugno 2007, inerente all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dello stabile, commessi in appalto all’impre sa edile NOME COGNOME.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano i predetti condòmini, i quali, oltre a resistere all’avversa domanda, chiedevano, in via riconvenzionale, la condanna del COGNOME al risarcimento dei danni cagionati dal ritardo nell’ esecuzione dei lavori derivante dall’esperita impugnazione.
Nel corso del giudizio l’attore chiamava in causa NOME COGNOME, titolare dell’impresa edile innanzi indicata, chiedendone, fra l’altro, la condanna al risarcimento dei danni che assumeva di aver subìto a causa della non corretta realizzazione dei lavori in discorso.
Il RAGIONE_SOCIALE, ritualmente costituitosi in giudizio, eccepiva l’inammissibilità della sua chiamata in causa e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del chiamante al risarc imento dei danni non patrimoniali (esistenziale, all’immagine e al decoro) e di quelli per lite temeraria cagionati conseguenti all’incauta iniziativa processuale ex adverso intrapresa.
Espletata l’istruttoria del caso, con sentenza n. 1092/2012 il Tribunale pontino rigettava la domanda avanzata dal COGNOME contro i convenuti, nonché la riconvenzionale spiegata da questi ultimi, e dichiarava inammissibili sia la chiamata in causa del COGNOME sia le domande dallo stesso proposte nei confronti dell’attore chia mante, condannando quest’ultimo a rifondere le spese di lite alle altre parti.
La decisione veniva impugnata in via principale dal COGNOME e in via incidentale dal RAGIONE_SOCIALE dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, la quale, con sentenza n. 5253/2017 del 2 agosto 2017, così definitivamente statuiva: 1) in accoglimento del gravame proposto dal COGNOME nei riguardi dei sunnominati condòmini, dichiarava la nullità della delibera assunta dall’assemblea condominiale l’11
giugno 2007; 2) rigettava l’esperito gravame inc identale; 3) condannava NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME a rifondere al COGNOME le spese del doppio grado di giudizio; 4)compensava interamente le dette spese nei rapporti fra il COGNOME e il COGNOME; 5) condannava gli appellati a restituire all’appellante principale le somme da loro percepite in esecuzione della pronuncia riformata.
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, impugnando i soli capi della decisione di secondo grado afferenti al suo rapporto processuale con il COGNOME.
Quest’ultimo ha resistito con controricorso all’avversa impugnazione.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal COGNOME, posto che:
-in linea di massima, la mescolanza di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, c.p.c., può essere superata ove la formulazione del motivo permetta di cogliere con chiarezza le varie doglianze prospettate, di fatto scindibili, al fine di consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in più motivi singolarmente numerati (cfr. Cass. n. 11134/2023, Cass. n. 4174/2023, Cass. n. 27444/2022, Cass. n. 20639/2019, Cass. Sez. Un. n. 9100/2015);
-nel caso di specie, le diverse questioni trattate nel contesto di un motivo formalmente unico si prestano ad essere scrutinate separatamente, risultando illustrate con sufficiente chiarezza
mediante lo sviluppo di specifiche argomentazioni riferite a ciascuna di esse;
-quanto, poi, alla dedotta mancanza del petitum , è appena il caso di notare che tale elemento in realtà sussiste, avendo l’impugnante espressamente concluso per la cassazione della sentenza gravata.
Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso -denunciante la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 36, 96, 101, 106, 132, comma 2, n. 4), 269, 271 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché degli artt. 2, 24 e 111 Cost.- si rimprovera alla Corte d’Appello di Roma di aver dichi arato inammissibile, come conseguenza della statuita inammissibilità della chiamata in causa del COGNOME da parte del COGNOME, la domanda risarcitoria proposta dal chiamato nei confronti del chiamante.
Si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dall ‘impugnata sentenza, il terzo chiamato può esercitare tutte le facoltà processuali riconosciute dalla legge alla parte convenuta, ivi compresa quella di spiegare domande riconvenzionali.
Viene, inoltre, evidenziato che la domanda proposta dall’odierno rico rrente era del tutto autonoma da quella dell’attore chiamante e trovava il suo presupposto logicogiuridico proprio nell’accertata inammissibilità o manifesta infondatezza di questa.
Con un ulteriore profilo di doglianza sviluppato nell’àmbito del medesimo motivo si lamenta l’omessa pronuncia del collegio capitolino sul motivo di appello incidentale con cui il COGNOME aveva contestato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria da lui proposta in prime cure nei riguardi del COGNOME.
Con il secondo motivo -rubricato – viene imputato alla Corte territoriale di aver illegittimamente disposto la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio nei rapporti fra il COGNOME e il COGNOME, pur in assenza di una situazione di reciproca soccombenza delle parti.
Si obietta che la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal RAGIONE_SOCIALE era stata adottata in ragione della riconosciuta inammissibilità della sua chiamata in giudizio ad opera del COGNOME, e quindi per una causa imputabile esclusivamente a quest’ultimo.
In ogni caso, non essendo stata disposta la riforma della sentenza di primo grado nella parte attinente al rapporto processuale fra i predetti contendenti, non poteva il giudice d’appello, in mancanza di uno specifico motivo di gravame, rivedere ex officio la regolamentazione delle spese adottata nei loro confronti dal Tribunale.
Si contesta, altresì, alla Corte romana di aver omesso di pronunciare sul motivo di appello con il quale era stata lamentata la riduttiva liquidazione delle spese di lite operata dal primo giudice.
I due motivi possono essere esaminati insieme perché intimamente connessi.
Giova premettere che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la previsione della speciale responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. comprende tutte le ipotesi di atti e comportamenti processuali delle parti e copre ogni effetto pregiudizievole che ne derivi, restando perciò preclusa la possibilità di invocare, con una domanda autonoma e concorrente, i princìpi generali della responsabilità per fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c. con riferimento ad una specifica, asserita, conseguenza dannosa di quegli stessi atti o comportamenti (cfr. Cass. n. 12364/2018, Cass. n. 15883/2013, Cass. n. 4947/2001, Cass. n. 253/1999, Cass. n. 6542/1990, Cass. n. 2033/1987, Cass. n. 477/1983).
Alla stregua della surriferita regula juris , che va qui ribadita, la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dal RAGIONE_SOCIALE contro il COGNOME, volta a conseguire il ristoro del danno all’immagine e al decoro e di quello esistenziale conseguenti all’avventata iniziativa giudiziaria intrapresa nei suoi confronti da q uest’ultimo, doveva essere interamente inquadrata nello schema dell’art. 96, comma 1, c.p.c., non potendo ammettersi il concorso della responsabilità contemplata dalla citata disposizione del codice di rito con quella prevista dalla clausola generale dell’ art. 2043 c.c..
Ne discende che la declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale in parola risulta conforme a diritto, ancorché per una ragione diversa e assorbente rispetto a quella spesa dalla sentenza impugnata, di cui la Corte deve limitarsi a correggere la motivazione, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Occorre, a questo punto, procedere alla disamina del profilo di doglianza volto a contestare il rigetto della domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria proposta dal RAGIONE_SOCIALE.
In proposito, è utile rammentare che l’accoglimento di tale domanda, la quale non attiene al merito della lite (cfr. Cass. n. 15964/2009, Cass. n. 3941/2002) e ha natura meramente accessoria (cfr. Cass. n. 18036/2022, Cass. n. 14813/2020), presuppone la soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l’illecito processuale (cfr. 32090/2019, Cass. n. 7409/2016, Cass. n. 21590/2009).
In armonia con le coordinate sistematiche innanzi rammentate, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che la sentenza disponente la compensazione delle spese di lite contiene un’implicita esclusione dell’esistenza dell’anzidetto presupposto e rimane, pertanto, sottratta alla censura di omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. n. 13927/2019, Cass. n. 25854/2011, Cass. n. 3876/2000, Cass. n. 4804/1993, Cass. n. 7953/1990).
Applicando al caso di specie i su enunciati princìpi di diritto, deve allora ritenersi che la decisione assunta dalla Corte capitolina possa resistere alla censura di omessa pronuncia sollevata dal COGNOME, a patto che rimanga ferma la statuizione di compensazione delle spese del doppio grado di giudizio da essa adottata con riferimento al rapporto processuale intercorrente fra lo stesso COGNOME e il COGNOME, giacché, qualora detta condizione non dovesse realizzarsi, non solo verrebbe a cadere il fondamento logico-giuridico dell’implicito rigetto della domanda di risarcimento per lite temeraria proposta dall’odierno ricorrente, ma risulterebbe non più giustificato l’omesso esame della doglianza da questi sollevata con riguardo alla liquidazione delle spese di primo grado.
Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso meriti di essere accolto, per le ragioni di sèguito illustrate.
Per costante orientamento di questa Corte, il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, dovendo il corrispondente onere essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, ma non anche nell’ipotesi di conferma della decisione gravata, potendo, in una simile evenienza, rivedersi la statuizione sulle spese di primo grado soltanto se il relativo capo abbia costituito oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass. n. 2697/2023, Cass. n. 14916/2020, Cass. n. 27606/2019, Cass. n. 9064/2018).
Nella fattispecie in esame è per l’appunto accaduto che, sebbene la sentenza di primo grado fosse stata confermata nella parte inerente al rapporto processuale fra il COGNOME e il COGNOME, la Corte romana abbia modificato d’ufficio la regolamentazione delle spese adottata dal Tribunale nei confronti dei sunnominati litiganti, in tal modo incorrendo nella lamentata violazione di legge.
Peraltro, dalla lettura della decisione qui impugnata non emerge che l’appellante principale avesse articolato uno specifico motivo di gravame avverso il capo della sentenza di primo grado recante la sua condanna al pagamento delle spese processuali in favore del RAGIONE_SOCIALE.
E se è pur vero che nel controricorso il COGNOME ha dedotto di aver spiegato , ragion per cui (pag. 11, righi 13-15), è nondimeno vero che egli ha omesso di riportare almeno sinteticamente, per quanto qui interessa, il contenuto del proprio atto di appello, onde consentire alla Corte di verificare la fondatezza delle sue asserzioni; il che rende inammissibile la deduzione per inosservanza del principio di autosufficienza, applicabile anche al controricorso in virtù del combinato disposto degli artt. 366, comma 1, n. 6) e 370, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n. 5970/2011, Cass. n. 4840/2006).
D’altro canto, non può di certo reputarsi idonea a integrare una specifica censura sul tema in discussione la sua generica richiesta di cui dà atto la Corte capitolina (pag. 2 della sentenza, righi 1920)- di una nuova regolamentazione delle spese di primo grado in caso di accoglimento dell’esperito gravame, risolvendosi la stessa nella mera invocazione dell’effetto espansivo interno di cui all’art. 336, comma 1, c.p.c., operante automaticamente ex lege (vedasi, sull’argomento, Cass. n. 9064/2018, in motivazione, paragrafo 6).
Una volta stabilito che l’originaria pronuncia di condanna del COGNOME alla rifusione delle spese di prime cure in favore del RAGIONE_SOCIALE non poteva essere riformata in via officiosa dal giudi ce d’appello, la decisione gravata non riesce a superare, relativamente ai punti investiti da censure, la prova di resistenza alla quale si è fatto cenno sopra.
Per quanto precede, va quindi disposta, ai sensi dell’art. 383, comma 1, c.p.c., la cassazione della sentenza in parola, con rinvio