Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31644 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31644 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2023
Oggetto
Spese
processuali
Distrazione
Opposizione a
precetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 17276-2021 proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME
NOME;
– intimati –
avverso la sentenza n. 132/2021 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 13/05/2021 R.G.N. 184/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Ancona rigettava l’appello che la RAGIONE_SOCIALE aveva proposto contro la sentenza del Tribunale della medesima sede in data 30.10.2019, con la quale era stata respinta l’opposizione propost a dalla stessa società avverso il precetto ad essa notificato da COGNOME NOME per la somma di € 49.993,88 (in forza di ordinanza emessa ex lege 92/2012 dal Tribunale di Pesaro), condannandola, altresì, a pagare in favore del predetto le spese di lite liquidate nella complessiva misura di € 6.000,00.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale giudicava infondato il motivo di gravame con il quale l’appellante società aveva censurato la scelta del primo giudice di ritenere materiale ed emendabile, attraverso la procedura di correzione, l’errore dell’omessa menzione, nel dispositivo di sentenza, della facoltà di distrazione delle spese di lite in capo ai difensori dell’opposto COGNOME, dal momento che costoro, contrariamente a quanto rilevato dal giudicante, sempre secondo l’appellante, non si er ano dichiarati antistatari. Disattendeva, altresì, la pretesa dell’appellante di essere tenuto esente dal versamento delle spese di lite, inerenti
all’opposizione al precetto, a motivo della dedotta inutilità della costituzione dell’opposto. Stante il rigetto di tale motivo, riteneva la Corte che la legittimità dell’indagine di merito a sua volta implicava la correttezza dei criteri di liquidazione delle spese processuali adottati dal Tribunale.
Avverso tale decisione, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
I tre intimati in epigrafe indicati sono rimasti tali.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ex art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. la ‘Violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 306 c.p.c.’. Secondo la stessa, illegittimamente la Corte di Appello di Ancona ha ritenuto irrituale la rinuncia all’opposizione, pur t empestivamente notificata, perché non depositata mediante il P.C.T. L’avvenuto deposito all’udienza di comparizione del 30.10.2019 della rinuncia all’opposizione, accettata peraltro dall’opposto, AVV_NOTAIO, quale procuratore antistatario, doveva ritenersi tempestiva e rituale sia perché nessuna norma impone il deposito di tale rinuncia presso il PCT prima dell’udienza, sia perché, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, l’opposto non era vincolato dai termini di costituzione di cui all’art. 416 c.p.c.
Con un secondo motivo denuncia ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. la nullità della sentenza, la quale, nell’ignorare la distrazione delle spese liquidate in I° grado e
la costituzione in appello degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME in proprio e non (quali difensori) di COGNOME NOME, aveva condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di giudizio a favore del COGNOME.
Con un terzo motivo denuncia ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. la ‘Violazione e falsa applicazione di norma di legge -Violazione di cui al DM 10.03.2014 n. 55 e degli artt. 9192 e ss. cpc’. Secondo il ricorrente, l’atto di appello era stato pred isposto non già per contestare l’importo precettato, ma esclusivamente per gravare la sentenza di primo grado in relazione alle spese liquidate dal Tribunale, e cioè per € 6.000,00 più accessori pari all’importo liquidato dal Tribunale di Ancona con la sentenza n. 361/2019 del 30.10.2019; e, nello stesso atto, la RAGIONE_SOCIALE aveva espressamente indicato in € 6.000,00, l’importo del gravame, somma, questa, non contestata dalla Corte territoriale nella sua determinazione. Corollario di quanto precede è che la Corte di Appello di Ancona aveva quindi applicato un errato scaglione in violazione del disposto di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55.
4. Il primo motivo è inammissibile.
Nota anzitutto il Collegio che, stando a quanto riferito nell’impugnata sentenza, l’attuale ricorrente, quale appellante, non si doleva del fatto che il primo giudice non avesse dichiarato l’estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. a motivo della sua rinuncia all’opposizione, bensì aveva censurato la statuizione di primo grado ‘nella parte relativa alla condanna di essa opponente al pagamento delle spese di lite nell’esorbitante misura di euro 6.000,00, laddove, in base
al tariffario forense di cui al D.M. n. 55/2014, ed in relazione alla circostanza che era stata notificata alla controparte la rinuncia agli atti del giudizio, la costituzione di quest’ultima era stata superflua, ed in ogni caso la condanna avrebbe dovuto riguardare la sola fase dello studio della controversia, in assenza dell’attività istruttoria e della discussione, così che il valore della causa di opposizione avrebbe dovuto considerarsi non superiore ad euro 21.089,20, tale essendo la differenza tra la somma precettata e la somma effettivamente dovuta’. Riporta ancora la stessa sentenza che: ‘L’appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi l’opposizione spiegata in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado’ ( v. pag. 2 della stessa).
Tanto considerato, la ricorrente non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza in parte qua quando asserisce che la Corte territoriale avrebbe ‘ritenuto irrituale la rinuncia all’opposizione’.
La Corte di merito, infatti, nel disattendere il su riferito motivo di appello, ha piuttosto considerato che la pretesa dell’allora appellante di essere esentato dal versamento delle spese di lite inerenti all’opposizione al precetto ‘non può fondarsi sulla sola circostanza di aver notificato la rinuncia agli atti del giudizio alla controparte, senza aver provveduto a depositare la relativa dichiarazione presso la Cancelleria del Tribunale, ovvero nelle forme e nei modi richiesti dalla normativa sul nuovo processo telematico, prima che scadesse il termine perentorio fissato dall’art. 416 cpc per la costituzione del convenuto, la cui partecipazione attiva al processo sarebbe apparsa superflua solo dopo che questi
avesse avuto contezza dell’effettivo deposito della dichiarazione di rinuncia innanzi all’Autorità Giudiziaria, riprova, della serietà ed effettività dell’intento ad essa sotteso.
Non si può, infatti, esigere che il convenuto accetti il rischio di incorrere nelle decadenze ricondotte dalla legge ad una costituzione tardiva, affidandosi ad una valutazione soltanto a posteriori del contegno processuale tenuto infine dalla parte attrice.
Ne discende che, a fronte di una rinuncia agli atti del processo condizionata alla scelta di controparte di non insistere sulle spese, ed a fronte della persistente domanda di quest’ultima di liquidazione degli oneri processuali, bene ha fatto il Tribunale a decidere il merito della causa’.
6.1. Pertanto, la Corte di merito non ha reputato irrituale la rinuncia agli atti del giudizio di opposizione a precetto da parte della società, bensì ha ritenuto che, ai fini del regolamento delle spese di primo grado, fosse incensurabile il comportamento dell’opposto che si era costituito dopo la notifica di quella rinuncia, ma senza che la stessa fosse depositata telematicamente onde consentire all’opposto di avere certezza dell’effettività della stessa rinuncia.
Osserva, inoltre, il Collegio che il ricorrente, da un lato, non pone direttamente in discussione la su riportata ricostruzione operata dalla Corte d’appello, e, dall’altro, assume la ricorrenza di dati di fatto processuali – quali quello dell’ ‘avvenuto deposito all’udienza di comparizione del 30.10.2019 della rinuncia all’opposizione’, che sarebbe stata ‘accettata peraltro dall’opposto AVV_NOTAIO
COGNOME, quale procuratore antistatario’, e l’altro della ‘conferma da parte dell’AVV_NOTAIO dell’avvenuta ricezione della notifica via EMAIL in data 04.10.2019 e quindi 26 giorni prima dell’udienza di comparizione’ non risultanti dall’imp ugnata sentenza e non supportati da documenti prodotti in questa sede di legittimità, neppure richiamati a riguardo. Di talché il primo motivo difetta anche di autosufficienza.
8. Parimenti inammissibile è il secondo motivo.
8.1. Esso fa riferimento esclusivo al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., che riguarda l’ ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’, addebitando alla Corte territoriale di aver ignorato ‘la distrazione delle spese liquidate in I° grado e la costituzione in appello degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME IN PROPRIO e non del COGNOME NOME‘.
8.2. Ebbene, non considera la ricorrente che la Corte distrettuale ha certamente considerato che, sia pure all’esito di correzione della sentenza del Tribunale, delle spese di lite del primo grado era stata disposta la distrazione in favore dei difensori a nticipatari dell’opposto, il che, peraltro, formava oggetto del primo motivo d’appello della società, la quale poneva in discussione che quei difensori si fossero dichiarati antistatari. E la Corte di merito aveva, poi, considerata corretta la correzione nel senso della distrazione di quelle spese in favore dei difensori (cfr. in extenso pagg. 1-3 della sua sentenza).
8.3. Quanto, poi, all’assunto che gli avvocati suddetti si sarebbero costituiti in proprio e non quali difensori dell’opposto, nella sentenza di secondo grado è indicato a più riprese quale unico appellato COGNOME NOME, già opposto in prime cure, e non vi si dà atto di alcuna costituzione in proprio di quei difensori. Né la ricorrente indica da quali atti del processo risulterebbe tale ultima circostanza, sicché il motivo difetta anche di autosufficienza sul punto.
E’, infine, inammissibile anche il terzo motivo per difetto del requisito di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione.
9.1. Invero, la ricorrente non indica il punto del ricorso in appello in cui avrebbe indicato in € 6.000,00 il valore della causa in grado d’appello, non indica i valori dei c.d. parametri che sarebbero stati considerati dalla Corte di merito, né precisa lo scaglione che sarebbe stato a suo dire applicabile, e neppure specifica quale disposizione del D.M. n. 55/2014 sarebbe stata violata.
Inoltre, la stessa non considera, e quindi non censura, il punto dell’impugnata sentenza (a pag. 2) in cui si è ritenuto che: ‘L’appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi l’opposizione spiegata in primo grado, con vi ttoria di spese del doppio grado’; né tiene conto del fatto che, nel respingere il suo ultimo motivo d’appello, la Corte di merito aveva concluso che: ‘Il valore della causa è stato esattamente individuato dal Tribunale ai sensi dell’art. 17 c.p.c., ossia, con riferimento all’ammontare dell’intera somma precettata’ (v. ultima pagina). Sicché, non essendo vincolante il valore della causa indicato
dall’appellante, ed avendo quest’ultimo chiesto l’accoglimento della sua opposizione a precetto, tornava ad essere disputatum in grado d’appello una causa di valore identico a quella di primo grado.
Nulla dev’essere disposto quanto alle spese di questo giudizio di legittimità, in difetto di costituzione dei tre intimati, ma la ricorrente è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del