Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19286 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19286 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12/2022 R.G. proposto da:
, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende; P.W.
-ricorrente-
contro
NOME.
;
-intimato- avverso decreto della CORTE D’APPELLO ROMA, nel proc.to n. 50577/2021, depositato il 23/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con decreto n. cronol. 3707/2021, pubblicato il 23/11/2021, ha respinto il reclamo proposto da
nei confronti di , avverso provvedimento del Presidente del Tribunale di Civitavecchia che, nel giudizio di divorzio dei coniugi, in via provvisoria ed urgente, autorizzati i suddetti coniugi a vivere separati, aveva disposto che il provvedesse al mantenimento delle figlie affidate congiuntamente ai genitori ma collocate in misura prevalente presso la madre, con assegno mensile di € 400,00. La Corte d’appello ha condannato la reclamante al pagamento delle spese relative alla fase del reclamo. P.W. O.Z. O.Z.
Avverso la suddetta pronuncia propone ricorso per cassazione, notificato il 14/12/2021, affidato a unico motivo, nei confronti di (che non svolge difese). P.W. O.Z.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, premessa l’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, avverso il provvedimento che rigetti il reclamo ex art.708 ult.comma c.p.c. (nel testo modificato dalla l.54/2006, ove, all’art.4 si è specificato che i provvedimenti presidenziali in materia di divorzio sono sottoposti allo stesso regime previsto dal quarto comma dell’art.708 c.p.c., per quelli adottati nel giudizio di separazione, con conseguente reclamabilità in Corte d’appello), applicabile al procedimento di divorzio, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.91 e 739 c.p.c., censurando il solo capo autonomo relativo al regolamento delle spese processuali. 2. La censura è fondata.
Questa Corte ha chiarito (Cass. 10291/2014) che « in materia di procedimenti d’interesse del minore, il decreto con cui la corte d’appello dichiara inammissibile il reclamo avverso il provvedimento del tribunale per i minorenni di affidamento del minore al comune – adottato in via provvisoria ed urgente – senza definire il procedimento ed, anzi, disponendo ulteriori adempimenti per la sua prosecuzione, non ha carattere decisorio e definitivo, per
cui non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost .». Invero, il ricorso per cassazione è esperibile, ex art.111 Cost., esclusivamente avverso i provvedimenti giurisdizionali con carattere di definitività e non soggetti ad alcun specifico mezzo di impugnazione.
Tuttavia, il presente ricorso straordinario è ammissibile perché limitato alla sola statuizione sulle spese processuali, riguardante posizioni giuridiche di debito e credito discendenti da rapporto obbligatorio autonomo, idonea ad acquistare autorità di cosa giudicata (Cass. 9516/2005; Cass. 2986/2012; Cass. 9348/2017; in fattispecie analoga alla presente, Cass. 9344/2023).
Invero, il rimedio del ricorso straordinario per cassazione ex art.111 Cost. è dato contro provvedimenti che abbiano i caratteri della decisorietà e definitività, incidendo sul diritto soggettivo al compenso con efficacia di giudicato, senza che ne sia possibile la modifica o revoca attraverso l’esperimento di alcun altro rimedio giurisdizionale.
Inoltre, il ricorso straordinario è ammissibile dal momento che, ove venga adottata in sede di reclamo avverso ordinanza presidenziale un’illegittima pronuncia sulla liquidazione delle relative spese, ci si viene a trovare in presenza di un provvedimento, non previsto dalla legge, di natura sicuramente decisoria, destinato ad incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotato di carattere di definitivit à , non essendo dato contro di esso alcun mezzo d’impugnazione, sicch é avverso il medesimo ben pu ò essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (cfr. con riguardo a pronunce di liquidazione delle spese adottate in sede di accertamento tecnico preventivo, Cass. 21888/2004; Cass. 1273/2013; Cass. 21756/2015).
Orbene, questa Corte da ultimo (Cass. 8432/2020) ha già chiarito, in un precedente del tutto speculare alla fattispecie, che « nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la corte d’appello
adita in sede di reclamo avverso l’ordinanza emessa dal presidente del tribunale ai sensi dell’art. 708, comma 3, c.p.c., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio » (il precedente è stato successivamente confermato da questa Corte: Cass. 11362/2022; Cass. 27393/2022).
Essenzialmente, sulla base della natura provvisoria dei provvedimenti adottati in sede di reclamo ex art.708 c.p.c., destinati a rimanere assorbiti nella decisione di merito, e del carattere incidentale del procedimento preordinato alla loro adozione, rispetto al giudizio di separazione personale pendente, rilevato che essi conservano comunque caratteristiche proprie sia rispetto al procedimento cautelare sia rispetto a quello camerale ex art.739 c.p.c., si è ritenuto che siano ad essi estensibili le considerazioni svolte in riferimento ai provvedimenti cautelari adottati in corso di causa, con la conseguenza che la Corte di Appello, investita del reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 708, terzo comma, c.p.c., non deve provvedere a liquidare le spese del procedimento, che costituisce una fase cautelare incidentale del giudizio principale e le cui spese vanno, di conseguenza, liquidate a cura del Tribunale, anche in relazione alla fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio di primo grado.
Questa Corte, con riguardo al procedimento di divorzio, ha poi affermato che « Nel giudizio di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’ordinanza della corte di appello, pronunciata su reclamo avverso il provvedimento di diniego di misure provvisorie ed urgenti emesso dal presidente del tribunale, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., difettando il requisito della definitività in senso sostanziale e
dell’idoneità al giudicato, dal momento che tale ordinanza, pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo, non è idonea a statuire su di esse in modo definitivo, ma assume la stessa natura di provvedimento interinale, provvisorio e strumentale al giudizio di merito che caratterizza l’ordinanza presidenziale, sempre revocabile e modificabile dal giudice istruttore, ai sensi dell’art. 4, comma 8, della l. n. 898 del 1970 ».
Il principio, per la parte in cui si attribuisce la natura provvisoria e strumentale al giudizio di merito, conferma quindi la necessaria applicazione dello stesso principio già espresso da questa Corte con riguardo al reclamo ex art.708 c.p.c. avverso provvedimenti presidenziali nel giudizio di separazione personale dei coniugi.
Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ai sensi dell’art.384 c.p.c. 2° comma, non essendo n ecessari ulteriori accertamenti in fatto, va disposta la revoca della statuizione di condanna del reclamante alle spese processuali.
In considerazione della peculiarità della vicenda processuale, va rimessa al giudice del merito anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, in quanto il principio di soccombenza, ex art.91 c.p.c., andrà applicato con riguardo all’esito complessivo della lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, a i sensi dell’art.384 c.p.c. 2° comma, dispone la revoca della statuizione di condanna del reclamante alle spese processuali della fase di reclamo; rimette al giudice del merito le spese del presente giudizio di legittimità.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.