Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8040 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8040 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25787/2021 R.G. proposto da:
NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOMECOGNOME presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-controricorrente-
nonché contro
SPA BNL
-intimata-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 2084/2021, depositata il 19/03/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal
Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2016 NOME COGNOME conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. chiedendo: a) di condannare la parte convenuta alla consegna di due nuovi assegni circolari, in sostituzione di altri due assegni circolari emessi dalla BNL in suo favore ed entrambi prescritti a seguito del mancato utilizzo per oltre tre anni; b) nel caso di materiale inesistenza e/o estinzione del titolo, di condannare la parte convenuta al pagamento dell’equivalente numerario portato dagli assegni circolari, oltre interessi legali; c) comunque, di condannare la parte convenuta al risarcimento dei danni nella misura da determinare in corso di causa, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia anche in via equitativa, per l’attività omissiva posta in essere dalla BNL, consistente nella mancata cooperazione alla ri-emissione degli assegni circolari. Sollecitava, inoltre l’emissione di un’ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell’art. 186 ter cpc per la somma portata dai due assegni.
Si costituiva la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Il giudice di primo grado – dopo aver ingiunto alla Banca con ordinanza 28.4.2017, successivamente dichiarata provvisoriamente esecutiva, il pagamento dell’importo complessivo di € 5.260,85, oltre accessori e spese processuali – con sentenza n. 2509/2020, in accoglimento della domanda, condannava la banca convenuta al pagamento della somma di € 5.260,86, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo e spese processuali, ma respingeva la domanda di restituzione degli originali degli assegni circolari, in quanto
formulata dalla parte convenuta oltre la scadenza dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c..
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.
In data 23 febbraio 2021 la COGNOME si costituiva in giudizio e, in via preliminare, dichiarava di non conoscere il contenuto dell’appello e comunque eccepiva la nullità/inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo del gravame. Nel merito, contestava l’impugnazione, prendendo specifica posizione sulle singole doglianze.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2084/2021 – respinta l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione (anche con riferimento a Cass. n. 3240/2018), nonché quella di tardività della stessa per violazione del termine lungo ex art. 327 c.p.c. -in parziale accoglimento dell’appello, confermava l’ordinanza ingiunzione del 28.04.2017 (come integrata con provvedimento del 29.05.2017), ma dichiarava che la Banca non era tenuta al pagamento di ulteriori somme a favore della Siani.
Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la COGNOME.
Ha resistito con controricorso la Banca Nazionale del Lavoro, che ha chiesto di sanzionare la controparte ai sensi dell’art. 96 comma 1 e comma 3 c.p.c.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il Difensore della Banca resistente ha depositato memoria a sostegno delle sue richieste.
La Corte si è riservata di depositare la motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto che questa Corte è di recente intervenuta in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella odierna (il
riferimento è a Cass. n. 8793/2024 e a Cass. n. 15145/2024), ma decidendo su motivi differenti ed all’esito di uno sviluppo processuale del tutto diverso: pertanto, le conclusioni ivi raggiunte non sono in alcun modo utili per la presente controversia.
NOME COGNOME articola in ricorso tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia: <> nella parte in cui la corte di merito, ritenendo l’ammissibilità dell’appello relativamente alla ritualità della sua notifica, ha affermato: < >.
Sottolinea che: a) essa parte, a fronte di una prima udienza di trattazione fissata per il giorno 27/01/2021 nel giudizio di appello, si era tardivamente costituita in data 23/02/2021, dopo il rinvio ex art. 281 sexies cpc, con ciò vanificando ogni aspetto sanante della predetta costituzione; b) comunque, la sua costituzione non avrebbe mai potuto comportare una sanatoria del vizio della notifica dell’appello laddove questa ultima fosse stata affetta da giuridica inesistenza, come da essa eccepito all’atto della costituzione.
Invocando principi affermati da questa Corte (e in particolare SU n. 1605/1989, nonché Cass. n. 2705/2005 e Cass. n. 20791/2018) si duole che la corte di merito, non essendo stato versato in atti dalla banca l’avviso di ricevimento della notifica dell’atto di appello, ha desunto la validità della notifica dalla mera relata a mezzo posta ex art. 149 c.p.c., indicante la data del 30/9/2020 (tanto che ha identificato la data di notifica dell’atto di appello con la suddetta data di redazione della relata di notifica) e dalla presunta efficacia sanante della sua costituzione in appello.
In definitiva, secondo la ricorrente, poiché la notifica dell’atto di appello è stata effettuata dalla Banca ex art. 149 cpc senza allegare in atti l’avviso di ricevimento postale, detta notifica deve ritenersi inesistente, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia: <>, per avere la corte di merito, riformando la pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva condannato la banca al pagamento della somma di €. 5.260,85, affermato: <>.
Sottolinea che la corte di merito ha ritenuto provato il pagamento sulla base delle dichiarazioni rese dal procuratore della Banca in sede di verbale di udienza 8 novembre 2017, quando questi in quella sede aveva soltanto eccepito il pagamento (tanto è vero che a detta data non soltanto non vi era stata alcuna consegna di assegni, ma neppure era stata allegata la prova della materiale pregressa ricezione del titolo).
In definitiva, secondo la ricorrente, la corte di merito avrebbe omesso di valutare la carenza di prova dell’effettiva estinzione della obbligazione gravante su spa BNL e realizzabile solo con il pagamento della moneta contanti o con il materiale incasso dell’assegno circolare.
2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia: <> nella parte in cui la corte di merito ha condannato essa ricorrente al pagamento delle spese di lite nonostante il soltanto parziale accoglimento e della parziale fondatezza dell’appello.
Sottolinea: a) da un lato, che la banca in sede di atto di appello aveva chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque dichiararsi infondata la domanda attorea; mentre non aveva chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado per intervenuto pagamento pregresso delle somme, per cui era stata condannata ex art. 186 ter c.p.c.; b) dall’altro, che la corte di merito ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado in ragione (non del fatto che fosse insussistente il suo diritto ad ottenere il pagamento delle somme domandate, ma) del fatto che (dopo l’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. ma prima della sentenza di primo grado) sarebbe intervenuto il pagamento delle somme oggetto di causa.
In definitiva, secondo la ricorrente, la corte di merito, riformando parzialmente la sentenza sul pagamento della somma €. 5.260,85 (sul presupposto che detto importo sarebbe stato già pagato subito dopo l’ordinanza 186 ter cpc di primo grado) sarebbe incorsa in vizio di ultrapetizione e, condannandola alle spese, avrebbe violato il principio della soccombenza reciproca.
I primi due motivi sono entrambi inammissibili.
3.1. Inammissibile è il primo motivo.
L’inammissibilità consegue in primo luogo dal fatto che parte ricorrente, al di là del vizio formalmente eccepito (art. 360 comma primo n. 3 e n. 4 c.p.c.), sostanzialmente denuncia il vizio di violazione di legge (ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) ed il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, discusso nel giudizio di merito (ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.). Tanto senza tener conto del principio di diritto (affermato da ultimo da Cass. n. 3397/2024) secondo il quale
‘In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse’. Invero, il vizio di violazione di norme di diritto suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, mentre il vizio di motivazione intende precisamente rimettere in discussione i suddetti elementi di fatto.
In definitiva, va qui ribadito che è inammissibile la critica della sentenza impugnata, formulata in un unico motivo, sotto una molteplicità di profili, che, come nel caso di specie, sono tra loro confusi ed inestricabilmente combinati.
Inoltre, il motivo non rispetta il requisito previsto dall’art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c. nella parte in cui parte ricorrente si duole della ‘omessa valutazione di una circostanza determinante’ senza spiegare in che cosa consista: né la omissione, né la circostanza determinante (da intendersi quale fatto fenomenico – naturalisticamente inteso – e non quale fatto processuale); né la sua decisività.
Infine, quanto all’eccepita violazione degli artt. 149 e 160 c.p.c., il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., essendo orientamento pacifico di questa Corte che: a) l’inesistenza della notificazione è
configurabile, oltre che nel caso di totale mancanza dell’atto, soltanto nel caso in cui l’attività svolta sia priva dei suoi elementi costitutivi essenziali (perché compiuta da un soggetto non qualificato ovvero perché soltanto tentata e quindi restituita al mittente); b) l’avviso di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale costituisce prova della regolarità della notificazione, ma non costituisce elemento strutturale della stessa, ragion per cui il difetto di avviso rende la notifica (non inesistente, ma) nulla e, quindi, sanabile con efficacia ex tunc o per il raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata o in conseguenza della rinnovazione della notificazione; c) l’effetto sanante, prodotto dalla costituzione del convenuto (che non è mai tardiva, in quanto la nullità della notifica impedisce la decorrenza del termine), opera anche nel caso in cui, come per l’appunto si verifica nella specie, la costituzione sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità della notifica; d) la produzione dell’avviso di ricevimento è richiesta dalla legge, in via generale, in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, solo nel caso di mancata costituzione in giudizio della controparte, dell’avvenuta regolare instaurazione del contraddittorio.
3.2. Anche il motivo secondo è inammissibile.
In primo luogo, perché anche per il motivo secondo, vale quanto sopra osservato in relazione alla mescolanza ed alla sovrapposizione di mezzi d’impugnazione, tra loro eterogenei.
A tale rilievo occorre aggiungere che parte ricorrente, nella illustrazione del motivo, non soltanto inammissibilmente non chiarisce in che cosa consisterebbe la denunciata violazione degli artt. 2697 e 1199 c.c., ma inammissibilmente allega una erronea ricognizione da parte della corte di merito della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa (sulla ritenuta prova del pagamento, e, in particolare, sul fatto che la prova fosse implicita nelle dichiarazioni rese dal procuratore della Bnl in sede di verbale di udienza dell’8 novembre
2017), dimenticando che tale allegazione è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito sottratta perciò al sindacato di questa corte.
Il rilievo dell’inammissibilità del motivo preclude quello della sua infondatezza.
Invero, la corte territoriale, modificando sul punto la sentenza di primo grado, ha ritenuto che il Tribunale aveva indebitamente condannato la Banca al pagamento, senza considerare che lo stesso era già intervenuto (p. 8), argomentando sul fatto che: a) la BNL <> alla ordinanza ingiunzione (che era stata dichiarata provvisoriamente esecutiva in un momento successivo alla sua pronuncia) <>; b) l’avvenuto pagamento <> della banca.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente (p. 11), la corte di merito non è affatto incorsa nel vizio denunciato. La ricostruzione in fatto delle modalità di consegna dell’assegno dà contezza di un pagamento assolutamente regolare. D’altronde, le Sezioni Unite di questa Corte già da quasi un ventennio (SU n. 26617/2007) hanno precisato che l’assegno circolare costituisce modalità ordinaria di pagamento al pari della moneta avente corso legale.
4. Fondato è, invece, il terzo motivo.
Invero, secondo consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 11423/2016), il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza
opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione.
Di tale principio di diritto non ha tenuto conto la corte di merito che ha posto per intero a carico dell’odierna ricorrente le spese processuali relative al giudizio di appello senza considerare che l’impugnazione era stata soltanto parzialmente accolta.
5. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata, sia pure esclusivamente con riferimento alla regolamentazione delle spese processuali relative a quel grado; e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, essa può anche essere decisa nel merito, mediante una nuova regolazione delle spese del grado di appello.
L’accoglimento solo parziale dell’atto di appello e del ricorso e, per di più, esclusivamente in punto di regolazione delle spese relative ai rispettivi gradi, giustifica, quale grave ed eccezionale ragione a tal fine, l’integrale compensazione delle spese del grado di appello e del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte:
dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso;
accoglie il motivo terzo e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito sul punto, compensa tra le parti le spese del grado di appello;
compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 19 marzo 2025, nella camera di