Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24916 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24916 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
17220/2024 r.g., proposto da
Profili NOME , elett. dom.to in INDIRIZZO Roma, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
ricorrente
contro
COGNOME NOME elett. dom.ta in INDIRIZZO Roma, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
contro
ricorrente -ricorrente incidentale
nonché
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME.
intimati
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ; Fallimento RAGIONE_SOCIALE , in persona del curatore fallimentare pro tempore ; RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore ; RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ; RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ; RAGIONE_SOCIALE , in persona
OGGETTO:
procuratore e difensore -cancellazione dall’albo di avvocato – interruzione del processo – prosecuzione diritto di difesa della parte colpita dall’evento interruttivo –
del legale rappresentante pro tempore ; Fallimento RAGIONE_SOCIALE , in persona del curatore fallimentare pro tempore ; RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore .
intimati
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1606/2024 pubblicata in data 23/04/2024, n.r.g. 3009/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24/06/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.- COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME ottenevano dal Tribunale di Roma sentenza di accoglimento della loro domanda, volta all’accertamento della sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi e di codatorialità fra le varie società ivi convenute e COGNOME NOME, amministratore e gestore di fatto di tutte le società del gruppo; all’accertamento dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato dalle date indicate per ciascun ricorrente e fino al licenziamento comunicato con lettera del 06/03/2020; alla declaratoria di nullità del licenziamento; all’ordine di reintegrazione di tutti i ricorrenti nel posto di lavoro; alla condanna di tutti i convenuti al pagamento delle retribuzio ni maturate dal licenziamento fino all’effettiva reintegra, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali.
2.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto da NOME COGNOME
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
non è vero che il Tribunale non ha considerato la richiesta di rinvio dell’udienza di discussione e decisione avanzata dal nuovo procuratore e difensore del COGNOME, dal momento che proprio nel verbale di quell’udienza il Giudice ha motivato la mancata con cessione di un ulteriore termine per note addebitando al COGNOME il difetto di diligenza nel munirsi tempestivamente del nuovo difensore in sostituzione di quello precedente cancellatosi dall’albo;
inoltre, anche a voler seguire la tesi dell’appellante secondo cui la dichiarazione interruttiva del giudizio, resa all’udienza dell’08/11/2021,
avrebbe dovuto retroagire alla data del fatto interruttivo ossia del 02/07/2021, data di cancellazione volontaria del precedente difensore -il vizio sussisterebbe solo laddove il Tribunale avesse deciso a quella stessa udienza dell’08/11/2021;
invece risulta che la causa è stata rinviata per discussione dapprima al 17/02/2022, poi al 13/10/2022 ed infine al 27/10/2022;
il Profili, a seguito della riassunzione promossa dai lavoratori, ha optato per una costituzione tardiva, mediante comparsa del 30/09/2022, con cui il nuovo difensore si è limitato a chiedere un rinvio per discussione con termine per note difensive;
in ogni caso si sarebbe trattato di note difensive, ossia meramente illustrative di quanto in precedenza eccepito, sicché nessuna violazione del diritto di difesa del Profili si è realizzato;
il convincimento del Tribunale si è infine formato sulle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, sulla mancata specifica contestazione da parte dei convenuti e sulla copiosa documentazione allegata al ricorso, sicché nessun ulteriore apporto avrebbe potuto dare il Profili con quelle note difensive ulteriori, che gli sono state negate.
3.Avverso tale sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
4.- NOME ha resistito con controricorso, con cui ha eccepito in via pregiudiziale il giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado in conseguenza dell’improcedibilità dell’appello. A sua volta poi ha proposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi. Ha infine depositato memoria.
5.- Gli altri intimati sono rimasti tali.
6.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.L’eccezione di giudicato , sollevata da NOME, è inammissibile.
Essa si fonda sull’assunto che l’appello, a suo tempo proposto dal Profili, non sarebbe stato notificato alla COGNOME e agli altri cinque appellati, originari ricorrenti dinanzi al Tribunale di Roma, sicché quel gravame era improcedibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Orbene, poiché la Corte territoriale ha deciso invece nel merito l’appello, lo ha implicitamente considerato procedibile. Sicché la COGNOME, per far valere
l’erroneità di tale decisione, sia pure implicita, avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale, in quanto soccombente. Tale onere è stato adempiuto, sicché la questione viene affrontata nell’esame dei primi due motivi del ricorso incidentale.
RICORSO PRINCIPALE
1.- Con l’unico motivo, proposto senza ricondurlo ad alcuno dei vizi previsti da ll’art. 360, co. 1, c.p.c. il Profili lamenta violazione degli artt. 301 c.p.c. e 24 Cost. per avere la Corte territoriale violato il suo diritto di difesa.
Il motivo è inammissibile.
La doglianza è formulata come se il vizio fosse stato proprio della sentenza d’appello, laddove esso è stato invece prospettato come della sentenza di primo grado.
In ogni caso la doglianza non si confronta in alcun modo con i molteplici profili, evidenziati dalla Corte territoriale e sulla base dei quali è stata ritenuta del tutto insussistente l’asserita lesione del diritto di difesa del Profili.
RICORSO INCIDENTALE
2.- Con il primo ed il secondo motivo, proposti ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa, ossia degli artt. 101, 132, 435, co. 2, 436, 436 bis, 437, 348, 348 bis, 350, 291 c.p.c., 3, 24 e 111 Cost., 6 CEDU, 324 c.p.c. e 2909 c.c. per avere la Corte territoriale deciso nel merito il gravame invece di dichiararlo inammissibile o improcedibile per mancata notifica del ricorso d’appello e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione agli appellati.
I due motivi sono inammissibili per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.), avendo ottenuto i lavoratori una conferma della sentenza di merito di primo grado, che li ha visti totalmente vincitori, condizione che hanno integralmente mantenuto con la sentenza d’appello. Ne consegue che nessun interesse ha la Celesti a dolersi della decisione di merito da parte dei Giudici d’appello.
3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, ‘ n. 4) ovvero n. 3) ‘ , c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ del principio di soccombenza e dunque degli artt. 24 Cost., 91, 92 e 93 c.p.c. per avere la Corte territoriale ‘nulla disposto’ in ordine alle spese processuali relative al subprocedimento di inibitoria, promosso dal Profili e che si era
concluso con la declaratoria di inammissibilità.
Il motivo è fondato.
Ad onta della mancata costituzione della COGNOME nel giudizio di merito, nondimeno ella si era costituita nel sub-procedimento di inibitoria, volta alla sospensione della sentenza di primo grado. Ne consegue che la definizione di questo in termini di inamm issibilità l’ha vista vittoriosa e, quindi, titolare del diritto al rimborso delle relative spese processuali in omaggio al principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Sotto tale profilo la sentenza d’appello va quindi cassata, ma, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. questa Corte liquida in suo favore quelle spese nella misura di cui al dispositivo, con attribuzione al suo difensore, dichiaratosi antistatario.
4.- In relazione agli altri profili, la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in parte qua e, decidendo nel merito, condanna COGNOME NOME a rimborsare a NOME le spese del sub-procedimento di inibitoria, che liquida in euro 1.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione al suo difensore; compensa le spese del presente giudizio di legittimità.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso principale a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data