Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11154 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11154 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
Oggetto: spese processuali – espropriazione per p.u.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario pro tempore , rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME (nato il DATA_NASCITA), COGNOME NOME, COGNOME NOME (nato il DATA_NASCITA) e COGNOME NOME
– intimati –
Allibrio NOME NOME NOME
intimati –
Comune di Scicli
intimato –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 620/2021 depositata il 22 marzo 2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, depositata il 22 marzo 2021, che, pronunciandosi a seguito della cassazione di una sua precedente sentenza, ha determinato: in euro 20.831,00, oltre interessi, l’indennità spettante a NOME COGNOME (nato il DATA_NASCITA) e NOME COGNOME per l’espropriazione di alcuni terreni siti nel comune di Scicli e in euro 23.536,00, oltre interessi, quella spettante a NOME COGNOME (nato il DATA_NASCITA) e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, per l’espropriazione di altri terreni ricadenti nel medesimo ambito RAGIONE_SOCIALE e rientranti nel medesimo procedimento ablatorio; in euro 1.657,00 in favore di NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA) e NOME COGNOME e in euro 1.967,00 in favore dei predetti eredi di NOME COGNOME NOME COGNOME le indennità per l’ occupazione legittima di tali terreni per il periodo compreso tra il 23 dicembre 2002 e il 14 dicembre 2005; ha ordinato al RAGIONE_SOCIALE il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della differenza tra le somme così determinate e quelle eventualmente già depositate in favore degli espropriati;
la sentenza impugnata ha posto a carico del RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza, atteso che risultava condannato al pagamento di importi superiori rispetto a quelli dallo stesso determinati a titolo di indennità provvisoria di espropriazione, non accettata dagli espropriati;
il ricorso è affidato a due motivi;
nessuno dei soggetti intimati spiega attività difensiva;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 91, primo comma, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello considerato l’ente locale soccombente e conseguentemente condannato il medesimo all’integrale pagamento in favore degli odierni intimati delle spese processuali dei precedenti gradi di giudizio benché avesse accolto la sua opposizione alla stima;
il motivo è fondato;
deve rammentarsi che il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale de lla lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione -e, tuttavia, complessivamente soccombente -al rimborso delle stesse in favore della controparte (cfr. Cass., Sez. Un., 8 novembre 2022, n. 32906);
-l’ individuazione del soccombente , al fine dell’applicazione del criterio di cui all’art. 91 cod. proc. civ., si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto abbia dato causa al processo o al suo protrarsi;
con particolare riferimento al governo delle spese processuali relative al giudizio avente a oggetto la determinazione dell’indennità di espropriazione, il criterio della soccombenza va riferito unitariamente all’esito finale della lite, non rilevando che la parte poi risultata soccombente avesse il diritto di agire in giudizio per l’accertamento dell’indennità;
qualora, come nel caso in esame, la domanda di determinazione dell’indennità di espropriazione venga proposta a prescindere dalla stima amministrativa , l’attore espropriato accetta il rischio che la propria pretesa risulti sovradimensionata non solo rispetto all’invocato accertamento da parte del giudice, ma soprattutto in relazione all’accertamento in via di formazione da parte dell’Amministrazione, dovendosi, a tal fine, avere riguardo all’offerta definitivamente formulata all’esito della procedura davanti alla competente RAGIONE_SOCIALE provinciale e non anche a quella provvisoria, formulata dall’autorità espropriante ai soli fini di sollecitare l’espropriando alla stipulazione di un accordo di cessione volontaria, da cui possono derivare effetti a lui favorevoli (così, Cass. 5 settembre 2008, n. 22410);
la Corte di Appello di Catania ha, sul punto, richiamato il criterio generale della soccombenza espresso dall’art. 91 cod. proc. civ., ma non ne ha fatto corretta applicazione, in quanto ha ancorato la sua valutazione al fatto che le indennità riconosciute fossero superiori a quelle determinate a titolo di indennità provvisoria di espropriazione, senza prendere in esame, come invece avrebbe dovuto, l’offerta fissata dalla RAGIONE_SOCIALE provinciale -oggetto di opposizione dell’ente locale , riunita al giudizio introdotto dagli espropriati -, asseritamente superiore rispetto agli importi riconosciuti a tale titolo dal giudice di merito;
-all’accoglimento del primo motivo di ricorso segue l’assorbimento del secondo, con cui il ricorrente deduce l’ omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui la sentenza impugnata, in sede di complessiva regolamentazione delle spese processuali, non ha considerato il fatto che il valore venale di euro 35,00/mq. stimato dalla RAGIONE_SOCIALE Provinciale di RAGIONE_SOCIALE per le aree in oggetto è stata investito da apposita opposizione da parte dell’e nte locale e che tale opposizione è stata accolta con un esito positivo con
esito comportante il sostanziale dimezzamento del complessivo importo fissato;
la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per spese, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 2 7 marzo 2024.