Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 397 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 397 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1744/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carca, elettivamente domiciliato in ROMA, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) – ricorrente –
contro
COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’ RAGIONE_SOCIALE COGNOMEAVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrenti e ricorrenti incidentali -nonché contro
IL TRICOLORE RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di FOGGIA n. 1681/2019 depositata il 27/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere NOME COGNOME, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1681, pubblicata il 27/06/2019, resa ai sensi dell’ art. 281 sexies cod. proc. civ., ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi della RAGIONE_SOCIALE avverso l’ ordinanza, resa in data 19/10/2017, nella procedura esecutiva presso terzi, dinanzi al Tribunale di Foggia, iniziata dalla detta società per l’ assegnazione in proprio favore delle somme ad essa dovute dai terzi pignorati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME quali soci della RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza del Tribunale di Foggia, con atto affidato a cinque motivi di ricorso.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con un unico atto e propongono ricorso incidentale condizionato.
La RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Per l’adunanza del 15/11/2022 i l Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I fatti di causa, ancora rilevanti in questa sede, sono così riportati dalla sentenza impugnata.
RAGIONE_SOCIALE affermandosi titolare di un credito, di oltre duecentomila euro, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Il RAGIONE_SOCIALE, ne tentò il recupero tramite l’ esecuzione mobiliare, dinanzi il Tribunale di Foggia, verso i terzi soci della RAGIONE_SOCIALE stessa, i quali resero dichiarazione negativa.
Con ordinanza del 19/10/2017 il giudice dell’esecuzione del detto Tribunale dichiarò improcedibile l’esecuzione, non s ussistendo i presupposti per l’assegnazione.
L’ordinanza fu impugnata con opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. dalla RAGIONE_SOCIALE
I terzi pignorati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME si costituirono in giudizio e resistettero alla domanda.
Il Tribunale di Foggia, per quel che qui ancora rileva, con la sentenza impugnata ha affer mato che l’opponente non a veva fornito la prova della esistenza di un debito dei terzi pignorati convenuti nei confronti della società debitrice.
I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Foggia.
Il primo motivo pone censure di violazione degli artt. 115, comma 1, cod. proc. civ. e 2967 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata omesso di tener conto dei fatti che non erano stati specificamente contestati, dai terzi pignorati , quali l’esistenza dell’iscrizione nel bilancio della società RAGIONE_SOCIALE di un loro debito nei confronti della stessa.
Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza per violazione degli artt. 2733, comma 2, e 2735, comma 1, cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata omesso di considerare che l’esistenza di uno dei crediti pignorati era provata da una dichiarazione di NOME
COGNOME in sede prefallimentare, avente natura e valenza di confessione.
Il terzo motivo pone censura di violazione degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata omesso di dichiarare il difetto di legittimazione e di interesse a contraddire di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il quarto mezzo della società ricorrente deduce la violazione dell’art. 83 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la sentenza del Tribunale di Foggia omesso di rilevare la nullità della costituzione di uno dei convenuti per difetto di procura alle liti.
Il quinto, ed ultimo, motivo, del ricorso principale, censura la violazione dell’art. 4, comma 2, del D.M. 10/3/2014, n. 55, nonché degli artt. 91 e 100 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata liquidato le spese processuali in favore del debitore esecutato nonché separatamente nei confronti di ciascuno dei terzi pignorati, benché tutti rappresentati da un unico difensore e aventi identica posizione processuale.
Il ricorso incidentale condizionato chiede la cassazione della sentenza del Tribunale di Foggia laddove è stata rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità e (o) improcedibilità sollevata dagli opposti. La censura è formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 630, comma 3, cod. proc. civ., in quanto il provvedimento di estinzione avrebbe dovuto essere impugnato mediante il reclamo e che, stante la mancata formulazione dell’istanza ai sensi dell’ art. 549 cod. proc. civ., la procedura esecutiva avrebbe dovuto essere dichiarata estinta per inattività delle parti.
Il primo e il secondo motivo del ricorso principale possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi: essi vertono entrambi sulla dichiarazione negativa dei terzi pignorati e sull’avere la sentenza impugnata omesso di va lutare adeguatamente l’esistenza di un’iscrizione in bilancio della società RAGIONE_SOCIALE e la dichiarazione di NOME COGNOME in sede prefallimentare.
I due motivi sono inammissibili, in quanto, come risulta dalla loro stessa formulazione, richiedono un riesame di un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, in questo caso il giudice dell’accertamento dell’obbligo del terzo , che ha affermato essere stata resa una dichiarazione negativa e che nessun peso poteva attribuirsi a documenti e dichiarazioni formatisi in diversi ambiti e sedi processuali.
I due motivi chiedono un riesame di detto accertamento ma lo fanno mediante richiamo di un atto, quale la dichiarazione resa da NOME COGNOME , all’epoca presidente della società RAGIONE_SOCIALE, formatosi in ambito processuale del tutto distinto, quale, appunto, quello prefallimentare e l’atto non risulta, peraltro « neppure allegato al bilancio » della società (sentenza impugnata, pag. 7, penultimo paragrafo).
Il terzo motivo è infondato, in quanto, come dedotto in controricorso, NOME COGNOME è erede di NOME COGNOME, originario assegnatario e si è costituita in giudizio insieme alla di lei madre NOME COGNOME, vedova COGNOME, come da documentazione depositata in atti ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. e NOME COGNOME e NOME COGNOME sono assegnatarie delle villette realizzate dalla società RAGIONE_SOCIALE insieme a rispettivi coniugi, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il quarto motivo del ricorso principale è inammissibile: la questione della carenza di valida procura alle liti da parte di
NOME COGNOME non risulta essere mai stata dedotta in sede di merito ed è pertanto preclusa. Nella presente sede processuale NOME COGNOME risulta ritualmente costituito a mezzo di difensore iscritto nell’albo speciale.
Il quinto, e ultimo motivo del ricorso principale è, viceversa, fondato.
Nella sentenza impugnata sono stati liquidati degli importi, a titolo di spese di lite, in favore di ciascuno dei terzi pignorati, qui controricorrenti, con conseguente liquidazione singola per ogni controricorrente, mentre, viceversa essi, come risulta incontrovertibilmente dalla semplice disamina degli atti processuali, si sono difesi con un unico atto, e le loro posizioni sostanziali e processuali son del tutto identiche, cosicché il giudice del merito doveva procedere ad un’unica liquidazione, aumentando nella misura consentita l’importo base per la singola posizione (Cass. n. 11591 del 04/06/2015 Rv. 635594 – 01).
La liquidazione delle spese di lite può essere ridotta, con decisione nel merito, riconoscendo in favore degli opposti la complessiva somma di euro duemilacinquecento, oltre euro duecento per esborsi e accessori.
Il ricorso incidentale, espressamente definito condizionato, è assorbito dal rigetto e dall’inammissibilità dei motivi portanti del ricorso principale. In ogni caso esso sarebbe stato infondato, posto che si trattava, nella specie, di dichiarazione negativa sulla quale si era avuta, secondo il giudice di merito, un’istanza di accertamento, cosicché il rimedio esperibile avverso l’ordinanza del giudice era , come correttamente proposta, l’opposizione agli atti esecutivi.
In conclusione, il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale sono inammissibili e il terzo mezzo dello stesso è infondato. Il quinto motivo è accolto e comporta decisione nel merito.
Il ricorso incidentale è assorbito.
Le spese di lite di questa fase di legittimità possono essere compensate, stante l’esito della lite, in ragione di due terzi, con onere del restante terzo sui controricorrenti, in quanto soccombenti sul quinto motivo del ricorso principale e, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, sono liquidate nell’intero come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il primo, il secondo e il quinto motivo del ricorso principale e rigetta il terzo motivo;
accoglie il quinto motivo del ricorso principale, cassa senza rinvio in relazione al detto motivo la sentenza impugnata e decidendo nel merito ridetermina in euro 2.500,00 oltre accessori ed esborsi in euro 200,00 le spese dovute ai terzi pignorati;
dichiara assorbito il ricorso incidentale;
dichiara compensate per 2/3 le spese di questo giudizio di legittimità, che liquida nell’intero in euro 10.500,00 e condanna parte controricorrente a rifonderle alla ricorrente in misura di euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di