SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 172 2026 – N. R.G. 00000326 2024 DEPOSITO MINUTA 26 03 2026 PUBBLICAZIONE 26 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione Lavoro – nelle persone dei Magistrati:
Dr. NOME COGNOME Presidente
Dr.
NOME COGNOME Consigliere relatore
Dr. NOME COGNOME Giudice ausiliario
ha pronunziato in data 09/03/2026 ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 326/2024 del RAGIONE_SOCIALE
TRA
, rappresentata e difesa dall’avv.
NOME COGNOME, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata con pec;
APPELLANTE
E
pro tempore ;
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: liquidazione spese processuali .
Appello avverso la sentenza n. 1304/2024 emessa dal Giudice del RAGIONE_SOCIALE del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l’appellante : condannare il al pagamento delle spese del primo grado; vinte le spese del secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/12/2023, premesso che era docente ed aveva lavorato alle dipendenze del
in virtù di contratti a tempo determinato negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; che l’art. 1, co. 121
, in persona del
e segg., legge n. 107/2015 introduceva la cd. carta docenti (‘ Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di RAGIONE_SOCIALE delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ‘) dell’importo di € 500,00 annui; che le disposizioni ministeriali (DPCM 23 settembre 2015, DPCM 28 novembre 2016) prevedevano l’erogazione del predetto emolumento ai soli docenti di RAGIONE_SOCIALE; che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione avevano sancito la illegittimità della esclusione dei docenti a tempo determinato da tale beneficio (Corte di Giustizia UE, Sez. VI, 18 maggio 2022 in causa C-450/21; Cons. Stato n. 1842 del 16/03/2022; Cass. n. 29961 del 27 ottobre 2023); adiva il Giudice del RAGIONE_SOCIALE del Tribunale di Salerno chiedendo l’accertamento del diritto alla fruizione della carta docente per le annualità indicate e la condanna del all’erogazione del beneficio, per un importo complessivo di € 2.000,00, nonché la rifusione delle spese di lite.
Si costituiva nel giudizio di primo grado il , che con propria memoria difensiva chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 1304/2024, depositata in data 13/06/2024, il Tribunale accoglieva il ricorso, accertando il diritto della ricorrente alla attribuzione della carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022, e condannava l’Amministrazione resistente all’erogazione del beneficio per l’importo complessivo di € 2.000,00; disponeva la compensazione integrale delle spese processuali.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso depositato in data 20/06/2024.
L’appellante si doleva della compensazione delle spese di primo grado, atteso che l’Amministrazione convenuta era risultata integralmente soccombente nel merito e non sussistevano i presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c.
Concludeva per la condanna del al pagamento delle spese di prime cure; con vittoria delle spese del secondo grado.
Malgrado la rituale notifica del gravame, l’Amministrazione non si costituiva in appello.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., sostituendo l’udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rammenta che il non si è costituito in questa sede per resistere all’appello proposto dalla parte ricorrente.
L’Amministrazione ha ricevuto la notifica dell’appello e del decreto di fissazione di udienza, inclusivo dell’avviso circa la trattazione della controversia tramite note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 26/06/2024; la notifica è avvenuta tramite pec all’Avvocatura dello Stato, ed è stata ritualmente prodotta dall’appellante nel fascicolo telematico.
Il risulta pertanto contumace in questo grado.
Ciò posto, oggetto del presente gravame è unicamente la compensazione delle spese del primo grado disposta dal Tribunale nella sentenza impugnata.
Risultano invece passate in giudicato le altre statuizioni adottate dal primo giudice.
L’appello è fondato .
Il Tribunale ha motivato la compensazione integrale delle spese di prime cure ‘ in virtù della novità e controvertibilità delle questioni trattate, che sono state oggetto (e lo erano in particolare all’epoca di proposizione dell’azione), di interpretazioni giurisprudenziali di segno opposto, e che sono state interessate da variegati arresti giurisprudenziali chiarificatori, sia nazionali che europei ‘.
Detta motivazione non appare sufficiente per la compensazione.
La compensazione delle spese di lite costituisce una deroga alla regola RAGIONE_SOCIALE dettata dall’art. 91 c.p.c., in forza della quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a sé, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell’altra. In quanto derogatoria di un principio RAGIONE_SOCIALE, essa può essere disposta solo nei casi previsti dalla legge.
Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal DL. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 17966/2024, n. 4696/2019, n. 3977/2020).
Nel caso in esame le questioni affrontate, certamente discusse in passato, erano state chiarite in punto di diritto già alla data di proposizione della domanda, sin dalla decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
del 18 maggio 2022, secondo la quale ‘ La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sul RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica’ (Corte di Giustizia UE, Sez. VI, 18 maggio 2022 in causa C-450/21).
Anche la giurisprudenza nazionale del Consiglio di Stato (C.d.S., n. 1842/2022) e della Corte di cassazione ha sposato la medesima ricostruzione. Più specificamente quest’ultima, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto ai sensi dell’art. 363bis c.p.c. dal Tribunale di Taranto, ha affermato, tra l’altro, che ‘ l’art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui
limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di RAGIONE_SOCIALE e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)’ (Cass. n. 29961/2023).
Si tratta, del resto, di giurisprudenza che il giudice di prime cure ha ampiamente citato nella motivazione.
Né vi è una tale complessità della vicenda sostanziale che possa integrare le ‘gravi ed eccezionali ragioni’ richieste dall’art. 92, co.2, c.p.c., come interpolato dalla Corte costituzionale (Cass. n. 19109/2025, n. 23914/2025;
App. Bologna n. 186/2025).
Vale la pena osservare che, se la particolare complessità delle questioni controverse e della normativa o la contraddittorietà e il dissenso di posizioni della giurisprudenza possono integrare quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano una deroga al principio RAGIONE_SOCIALE della soccombenza (Cass. ord. n. 23914/2025, n. 19109/2025), tuttavia esse devono essere valutate dal giudice non in astratto, ma in concreto.
Con la conseguenza che anche a fronte di un quadro normativo di riferimento originariamente incerto, non sussistono i requisiti per compensare le spese in deroga al criterio della soccombenza qualora la
questione debba dirsi ormai composta dall’interpretazione delle Corti supreme, come in questo caso.
In ordine al quantum delle spese, va pacificamente applicato il DM n. 147/2022, atteso che la liquidazione viene effettuata nella vigenza di detta nuova normativa.
In tema di spese processuali vanno infatti di regola applicate le norme in vigore nel momento in cui avviene la liquidazione del compenso al difensore.
‘In tema di spese processuali, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, debbono essere applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata’ ( ex multis : Cass. Sez. Un. n. 17405/2012; Cass. n. 17577/2018, n. 27233/2018, n. 6345/2020).
L’art. 6 del predetto DM n. 147/2022 stabilisce del resto che ‘Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore’ (l’entrata in vigore coincide con il 23/10/2022, cioè con il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. dell’8 ottobre 2022).
Con riferimento ai parametri di liquidazione del compenso, l’art. 4, comma 1, del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, stabilisce che: ‘Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento’.
L’art. 2, comma 2, a sua volta prevede che: ‘Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta’.
Per quanto riguarda lo scaglione di valore di riferimento, si rammenta che l’importo riconosciuto dal Tribunale al lavoratore è complessivamente di € 2.000,00, onde va applicato il relativo scaglione di valore delle controversie di RAGIONE_SOCIALE di primo grado.
La minima somma spettante a titolo di spese processuali del primo grado risulta quindi pari ad € 1314,00.
Avendo, tuttavia, la ricorrente proposto il gravame rivendicando espressamente € 1.030,00 a titolo di spese di prime cure, l’appello va accolto entro questo limite, per evitare che la Corte incorra nel vizio di ultrapetizione.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vanno calcolate in base al valore della controversia (cioè le spese di prime cure, quantificate come sopra).
L’oggetto del gravame, infatti, investe le sole spese processuali (Cassazione civile sez. lav. sentenza n. 661/2015; ordinanza n. 8511/2014); occorre altresì considerare che il valore della causa nei gradi successivi al primo va rapportato alla sola somma ancora in contestazione ( ex multis : Cass. 8 marzo 2005, n. 4966; Cass. Sez. Un. 11 settembre 2007, n. 19014; Cass. 12 gennaio 2011, n. 536) e anche l’importanza della lite va misurata in relazione alle questioni ancora sub iudice .
Ne consegue che spettano a titolo di spese legali del secondo grado € 337,00.
Trattandosi di pronunzia di accoglimento del gravame, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 -quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 326/2024 R.G. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da
nei confronti di
,
avverso la
sentenza n.
1304/2024 del Giudice del RAGIONE_SOCIALE del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie l’appello e, in riforma del capo 2 del dispositivo della sentenza impugnata, revoca la disposta compensazione e condanna il appellato al pagamento, in favore di delle spese processuali del primo grado liquidate in € 1.030,00 oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonchè IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
2)conferma gli altri capi dell’impugnata sentenza;
3)condanna il appellato alla rifusione, in favore di delle spese del secondo grado, liquidate in € 337,00, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario Salerno, 09/03/2026.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. NOME COGNOME Dr. NOME COGNOME
(si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del
Dr. ,
nominato con DM 03/09/2025)