Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20916 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20916 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 9836/2023 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende.
– Ricorrente –
Contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende.
– Controricorrente –
Avverso il decreto del Tribunale di Reggio Calabria R.G. n. 740/2023 depositata il 14/03/2023.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 06 giugno 2024.
CONDOMINIO
Rilevato che:
AVV_NOTAIO propone ricorso, con un unico motivo, illustrato da una memoria, avverso il decreto del Tribunale di Reggio Calabria n. (cron.) 740/2023 del 14/03/2023, che ha rigettato il ricorso con il quale la parte chiedeva la nomina del l’amministratore del Condominio in Gallina (Reggio Calabria), INDIRIZZO.
Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per la nomina dell’amministratore ex art. 1129 c.c., trattandosi di un cd. piccolo condominio (l’edificio condominiale consta di tre appartamenti , di cui sono proprietari esclusivi, rispettivamente, il ricorrente, la germana NOME COGNOME e la figlia di quest’ultima) e in mancanza di prova, da parte del ricorrente, del tentativo di convocazione dell’ass emblea condominiale per deliberare sulle singole questioni.
Il Tribunale ha anche condannato il ricorrente alle spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza;
NOME COGNOME resiste con controricorso.
Considerato che:
1 Preliminarmente, va respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., per l’assenza, nel ricorso, del necessario quesito di diritto.
La controricorrente non considera infatti che la disposizione che prevedeva i quesiti di diritto è inapplicabile ratione temporis per essere stata abrogata da molti anni, come ricorda, tra le altre, Sez. 5, Sentenza n. 24597 del 19/11/2014, Rv. 633409 -01, secondo cui « art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e contenente la previsione della formulazione del quesito di diritto, come condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione, si applica ‘ ratione temporis ‘ ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del menzionato decreto), e fino al 4 luglio
2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione della norma, disposta dall’art. 47 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
passando all’esame de l ricorso, ‘unico motivoespressamente limitato al capo della decisione del Tribunale di Reggio Calabria in punto di spese, in relazione al quale, sostiene il ricorrente, sarebbe ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. -denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per avere il giudice di merito condannato il ricorrente alle spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, trascurando, da un lato, che, vertendosi in materia di volontaria giurisdizione, non vi è alcuna parte soccom bente, dall’altro, che, comunque, la condanna alle spese non era consentita perché la domanda di nomina dell’amministratore era giustificata ex art. 1105 comma 4 c.c., a causa del l’impossibilità di procedere all’assemblea condominiale per l’alta conflittualità esistente tra i fratelli/condomini;
1.1. innanzitutto, la censura è ammissibile in quanto riguarda la statuizione sulle spese che investe esclusivamente posizioni soggettive di debito e di credito e incide, in maniera processualmente definitiva, su situazioni di diritto soggettivo.
È stato infatti chiarito (tra le altre, Sez. 2, Sentenza n. 24140 del 29/12/2004, Rv. 578506 – 01) che, in tema di procedimenti di volontaria giurisdizione, è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento sulle spese processuali ove sia adottato, sia pure erroneamente, con il provvedimento di volontaria giurisdizione, in quanto la pronuncia sulle spese, che risolve un contrasto in materia di diritti soggettivi aventi ad oggetto l ‘ individuazione del soggetto che deve sopportare l ‘ onere delle spese, ha carattere definitivo, qualora (come nel caso di specie) non sia stato proposto il reclamo alla Corte d ‘ appello. Ove, invece, sia stato proposto il predetto reclamo ex art. 739 c.p.c. nei confronti del
provvedimento di merito che la contiene (il che, nella specie, non è accaduto), la statuizione sulle spese, assumendo carattere conseguenziale ad una decisione che potrebbe venir meno con l ‘ accoglimento del reclamo, non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., potendo essere riesaminata con il merito del provvedimento in sede di reclamo;
1.2. inoltre, la censura è anche fondata;
il procedimento per la nomina giudiziale dell’amministratore di condominio si caratterizza, infatti, pur in presenza di situazioni di contrasto tra i condomini, per essere finalizzato esclusivamente alla tutela dell’interesse generale e collettivo del condominio, con l’effetto che, con riguardo ad esso, non trovano applicazione le regole di cui agli artt. 91 e seguenti c.p.c. , che postulano l’identificazione di una parte vittoriosa e di una soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo effettivamente contenzioso (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1799 del 20/01/2022, Rv. 663813 -01, che, in motivazione, menziona Cass. nn. 25336/2018, 5194/2002; in termini, Cass. n. 5421/2022; cfr. anche Cass. n. 3198/2023);
in conclusione, accolto il ricorso, il decreto impugnato va cassato con riguardo al capo che ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 comma 2 cpc;
le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, elimina la condanna alle spese del procedimento di volontaria giurisdizione.
Condanna la controricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 800 ,00, oltre € 200,00, per esbors i, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 6 giugno 2024, nella camera di consiglio