Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 955 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 955 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 425-2020 proposto da:
COGNOME COGNOME NOMECOGNOME tutti domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
R.G.N. 425/2020
COGNOME
Rep.
Ud.13/11/2024
CC
avverso la sentenza n. 957/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 07/06/2019 R.G.N. 1955/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 7.6.2019, la Corte d’appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado che, accogliendo le domande proposte in più cause riunite in cui NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano chiesto di essere reiscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli per vari anni, aveva liquidato le spese di lite avendo riguardo alle controversie di valore fino a € 5.200,00, calcolandole in € 2.840,00, invece che nella maggior somma rivendicata nel gravame;
che avverso tale pronuncia NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;
che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 13.11.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 5, d.m. n. 55/2014, per non avere la Corte di merito ritenuto che le cause con cui gli odierni ricorrenti avevano contestato la loro cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli appartenessero a quelle di valore indeterminabile;
che, con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 5, e 12, comma 3, d.m.
n. 55/2014, per non avere la Corte territoriale provveduto alla liquidazione delle spese per fasi distinte;
che, con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono di violazione dell’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014, per avere la Corte di merito provveduto alla liquidazione delle spese in modo forfetario e globale, senza previa individuazione del valore di ciascuna delle cause separatamente proposte e successivamente riunite;
che, con riguardo al primo motivo, va premesso che questa Corte ha avuto modo di affermare che le cause in cui si controverte del diritto all’iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli appartengono, ai fini dell’individuazione dello scaglione da applicare per ciò che concerne la liquidazione delle spese, alle cause di valore indeterminabile (così Cass. n. 4590 del 2014, in motivazione);
che i giudici territoriali hanno invece ritenuto che, ai fini dell’individuazione dello scaglione utile per la liquidazione delle spese, dovesse farsi riferimento al valore dei possibili trattamenti temporanei connessi all’iscrizione, che non avevano tutta via formato oggetto di domanda, nonché all’incidenza dell’accredito contributivo delle giornate riconosciute sul futuro ed eventuale trattamento pensionistico;
che tale interpretazione -ancorché fatta propria, sulla scorta di Cass. nn. 27934 e 27935 del 2018, da Cass. n. 8792 del 2019, secondo cui la controversia relativa all’accertamento del diritto all’iscrizione previdenziale quale bracciante agricolo, per un anno e in relazione a un numero limitato di giornate, non potrebbe considerarsi di valore indeterminabile, essendo possibile apprezzarne il valore economico con riferimento alla possibile proiezione di tale iscrizione sulle future prestazioni previdenziali -mal si concilia con la nozione di indeterminabilità
siccome abitualmente intesa dalla giurisprudenza di questa Corte, ossia come intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari al tempo della proposizione della domanda, da accertarsi in base agli elementi precostituiti e disponib ili fin dall’introduzione del giudizio (così, fra le tante, Cass. n. 30732 del 2017), atteso che, in mancanza -come nella specie -di qualsivoglia domanda di prestazione e dei correlativi elementi di fatto utili a determinare l’importo della medesima, non è in alcun modo possibile apprezzare l’effettivo valore economico dell’iscrizione negli elenchi dei braccianti sulla scorta degli elementi acquisiti al giudizio;
che va comunque ribadito che l’art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014, secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore a € 260.000,00, non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto all’oggetto e alla complessità della controversia (così Cass. n. 968 del 2022);
che, pertanto, sia pure in tali limiti, il primo motivo di censura va accolto;
che, rimanendo logicamente assorbiti il secondo e il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto : ‘la controversia vertente esclusivamente sull’accertamento del diritto all’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli deve considerarsi, ai fini dell’individuazione dello scaglione in base al quale liquidare le spese processuali, come controversia di valore indeterminabile e quindi di valore
non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore a € 260.000,00, salva la possibilità che il giudice possa applicare lo scaglione immediatamente inferiore quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione p iù basso, in rapporto all’oggetto e alla complessità della controversia’;
che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13.11.2024.