Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12570 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12570 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4735-2021 proposto da:
COGNOME, COGNOME NOME, domiciliate in ROMA, INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliata in
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/02/2024
CC
INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 945/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 09/12/2020 R.G.N. 400/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 4152/2019, il Tribunale di Palermo, riuniti i procedimenti relativi ai ricorsi separatamente proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEe domande formulate da dette due lavoratrici, aveva dichiarato la nullità dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo loro intimato con distinti atti, entrambi in data 16.2.2018, dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed aveva condannato l’associazione convenuta al pagamento di una indennità risarcitoria pari all’ultima rispettiva retribuzione globale di fatto RAGIONE_SOCIALEe due lavoratrici, dalla data del licenziamento a quella RAGIONE_SOCIALEa reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Palermo, integrato il contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contro detta sentenza di primo grado e in riforma RAGIONE_SOCIALEa stessa, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra le parti fin dalla data del licenziamento e ha condannato la datrice di lavoro al pagamento in favore di
ciascuna appellata di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a tre mensilità RAGIONE_SOCIALE‘ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto; ha compensato per due terzi le spese di lite del doppio grado di giudizio ed ha condannato le appellate alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALE‘appellante RAGIONE_SOCIALEa restante parte che liquidava in € 1.590,00 per il primo grado e in € 1.103,00 per l’appello, oltre IVA e CPA; ha infine compensato le spese di lite rispetto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva che le deduzioni di parte datoriale in merito all’effettiva consistenza del ‘riassetto organizzativo’ più volte richiamato a fondamento e giustificazione dei provvedimenti espulsivi adottati apparivano del tutto generiche e lacunose, non essendo stato indicato altro provvedimento organizzativo adottato nell’ambito del citato ‘riassetto’ diverso dai due licenziamenti per cui è causa, nei quali sostanzialmente il predetto procedimento organizzativo parrebbe essersi esaurito; considerava inoltre che nulla aveva dedotto l’associazione in merito all’impossibilità di reimpiego RAGIONE_SOCIALEe due lavoratrici in mansioni diverse.
Per altro verso, la Corte riteneva che neppure era emerso il motivo ritorsivo lamentato dalle appellate, le quali avevano dedotto (ma non provato) che il licenziamento fosse stato loro irrogato per il fatto che NOME COGNOME, socia di maggioranza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in occasione RAGIONE_SOCIALEa riunione RAGIONE_SOCIALE‘assemblea dei soci del 12 febbraio 2018, aveva votato contro la proposta formulata da NOME COGNOME (vice presidente RAGIONE_SOCIALE‘associazione datrice di lavoro appellante e socio anche RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), di revocare dalla carica di
amministratore COGNOME NOME (fratello di COGNOME NOME e marito di COGNOME NOME, ossia, le appellate) per nominare NOME, soggetto di sua fiducia.
Concludeva, quindi, che alle due lavoratrici appellate competesse la tutela di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, nei termini innanzi specificati.
Avverso tale decisione, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto unico ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ associazione intimata ha resistito con controricorso.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è costituito con procura ai difensori in epigrafe indicati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo le ricorrenti denunciano ‘Omesso esame circa in fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. -il Giudice di secondo grado ha omesso di valutare le risultanze RAGIONE_SOCIALEe prove documentali nonché RAGIONE_SOCIALEe prove testimoniali assunte nel corso RAGIONE_SOCIALEa istruttoria condotta in primo grado, le quali, contrariamente a quanto dedotto dalla Corte di appello, hanno confermato il carattere ritorsivo dei licenziamenti impugnati ed hanno avuto pieno riscontro oggettivo/documentale esterno con riferimento agli artt. 2697 c.c. e 2729 c.c. nonché agli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c. -Mancata valutazione rilevanza probatoria screenshot comprovante intenzione del vicepresidente NOME di procedere al licenziamento RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti
-Mancata valutazione rilevanza probatoria pec inviata alla ricorrente COGNOME NOME da parte del presidente RAGIONE_SOCIALEa associazione NOME, da cui si evince che lo stesso presidente non solo fosse a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘intento ritorsivo/persecutorio del vicepresidente NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALEa ricorrente COGNOME NOME, ma anche che lo stesso presidente abbia di fatto contribuito in prima persona a tale intento’.
Con un secondo motivo denunciano ‘Violazione e/o falsa applicazione artt. 1345 c.c. -1418 c.c. -2697 c.c. e 2729 c.c. nonché artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 03 cpc e conseguente nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza oggetto di grav ame’. Secondo le ricorrenti, la mancata corretta e completa valutazione degli elementi probatori acquisiti in fase istruttoria comportava di fatto la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza oggetto di gravame in relazione alle norme in rubrica indicate.
Con un terzo motivo deducono ‘Motivazione apparente e/o perplessa su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia che ha costituito oggetto di contraddittorio tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 04 c.p.c. -Il giudice di secondo grado ha omesso di motivare circ a la non riferibilità all’associazione datrice di lavoro del licenziamento formalmente adottato dal suo presidente ma di fatto voluto dal vicepresidente RAGIONE_SOCIALEa associazione medesima sig. NOMECOGNOME.
Con il quarto motivo denunciano ‘violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 91 c.p.c. e 92 c.p.c.’. Deducono che la Corte d’appello, con la sua pronuncia, ha di fatto parzialmente confermato la validità RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti, accogliendo la domanda dalle stesse formulata in via subordinata nel corso del giudizio di prime cure. Secondo le
ricorrenti, perciò, la Corte territoriale avrebbe dovuto più correttamente condannare la resistente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite con riferimento al primo grado di giudizio, compensando semmai le spese di appello in ragione RAGIONE_SOCIALEa riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale. In subordine, sussistendo evidentemente una soccombenza RAGIONE_SOCIALE‘appellante, doveva trovare necessaria applicazione l’art. 92 c.p.c., cosicché in presenza di reciproca soccombenza RAGIONE_SOCIALEe parti, le spese ed i compensi di giudizio dovevano essere integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio.
5. Il primo motivo non può trovare accoglimento.
Secondo questa Corte di legittimità, l’omesso esame di un fatto decisivo deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo. Costituisce un ‘fatto’, agli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una ‘questione’ o un ‘punto’, ma un vero e proprio ‘fatto’, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante; non costituiscono, viceversa’ ‘fatti’, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzioni difensive; gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o ‘il vario insieme dei materiali di causa’ (così Cass. n. 9483/2020).
6.1. Nella censura in esame, come già emerge dalla sua rubrica, le ricorrenti si dolgono, non RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame di fatti
decisivi nel senso su precisato, bensì RAGIONE_SOCIALEa mancata valutazione di una serie di prove documentali e testimoniali.
Inoltre, nello svolgimento del primo motivo le ricorrenti assumono che la Corte di merito ‘ha del tutto omesso di valutare quegli argomenti di prova, quantomeno di natura presuntiva, i quali, emersi in maniera evidente nel corso RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria di primo g ravo, e avendo trovato riscontro oggettivo in corso di causa, inducono a ritenere la radicale nullità dei licenziamenti intimati da parte datoriale nei confronti RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti’ (così a pag. 24 del ricorso).
Peraltro, nella medesima esposizione si deduce pure che la stessa Corte avrebbe reso una ‘apodittica e/o apparente motivazione’ (cfr. pag. 25) oppure che ‘le motivazioni addotte dalla Corte di Appello di Palermo, come già superiormente detto, non appaiono condivisibili, apparendo del tutto lacunose, nonché contrarie agli elementi di prova acquisiti nel corso RAGIONE_SOCIALEa istruttoria in primo grado’ (così a pag. 26).
6.2. Infine, lo sviluppo del medesimo motivo, da un lato, contiene una critica RAGIONE_SOCIALE‘apprezzamento probatorio compiuto dalla Corte di merito, e, dall’altro, propone una diversa lettura RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali (cfr. pagg. 26-38 del ricorso).
6.3. Anche secondo le Sezioni unite di questa Corte, tuttavia, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancata assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (così Cass., sez. un., 27.12.2019, n. 34476).
Parimenti da disattendere è il secondo motivo.
7.1. Invero, la violazione RAGIONE_SOCIALEe varie norme di diritto sostanziale e processuale che le ricorrenti addebitano alla Corte distrettuale si fonda sempre sull’assunto RAGIONE_SOCIALEa mancata corretta e completa valutazione degli elementi probatori acquisiti in fase istruttoria.
7.2. Inoltre, le ricorrenti ascrivono alla stessa Corte il mancato ricorso alla prova presuntiva (cfr. pagg. 39-40 del ricorso).
Tuttavia, la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2729 c.c., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inferenza dal fatto noto RAGIONE_SOCIALEa conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreto nella diversa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEe circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi RAGIONE_SOCIALEa violazione dei paradigmi RAGIONE_SOCIALEa norma (Cass. n. 9054/2022; n. 129/2022).
Nel caso in esame, però, la Corte di merito non ha dichiarato di far ricorso ad un ragionamento presuntivo, né ha apprezzato elementi di prova che abbia giudicato indiziari; e, in tema di prova per presunzioni, spetta al giudice di merito anzitutto la valu tazione RAGIONE_SOCIALE‘opportunità di fare ricorso alla stessa (Cass. n. 27070/2022).
Anche nel secondo motivo, poi, sotto l’apparente deduzione RAGIONE_SOCIALEa violazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., le ricorrenti contrappongono alla ricostruzione operata dalla Corte d’appello una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali (cfr. pagg. 39-42 del ricorso).
9. Infondato è il terzo motivo.
9.1. Secondo questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile RAGIONE_SOCIALEa sentenza, si configura nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità RAGIONE_SOCIALEa motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie. In tal senso, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (così Cass. n. 12632/2020).
9.2. Nel caso di specie, nel ritenere non provato, come già accennato in narrativa, il fatto che, secondo le lavoratrici, integrava il motivo ritorsivo dei licenziamenti loro intimati, la Corte distrettuale ha considerato che, ‘pur a voler ritenere che,
come riferito dal teste COGNOME, fratello di COGNOME NOME e cognato di COGNOME NOME con dichiarazioni che, stante il predetto vincolo di parentela e affinità con le parti in causa, meriterebbero di essere vagliate con particolare rigore anche in quanto rimaste priva di ogni riscontro esterno -il COGNOME NOME avesse manifestato la volontà di licenziare COGNOME NOME, salvo che quest’ultima non avesse votato per la revoca RAGIONE_SOCIALE‘amministratore in carica e per la nomina in suo luogo di d altro amministratore, tale circostanza non sarebbe comunque sufficiente a fondare il giudizio di nullità dei licenziamenti che sono stati irrogati non già da NOME COGNOME, vice presidente RAGIONE_SOCIALE‘associazione appellante, bensì dal presidente di quest’ultima, NOME COGNOME . E le appellate non hanno neppure dedotto, prima ancora che provato, che l’intento ritorsivo sarebbe stato comune sia al NOME che al COGNOME o, quanto meno, che il primo avesse indotto il secondo a procedere al licenziamento per realizzare la propria volontà persecutoria’ (così tra la pag. 6 e la pag. 7 RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza).
9.3. E’ di tutta evidenza che tale motivazione non è perplessa, né apparente nei termini su precisati.
Del resto, per sostenere la natura apparente o perplessa RAGIONE_SOCIALEa motivazione, le ricorrenti, ancora una volta, propongono una propria diversa lettura RAGIONE_SOCIALEe emergenze processuali, richiamando il differente avviso a riguardo espresso dal primo giudice (cfr. pagg. 43-45 del ricorso).
E’ invece fondato il quarto motivo, per quanto di ragione.
10.1. In punto di regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, la Corte d’appello ha così provveduto: ‘Compensa per due terzi le spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna le appellate alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALE‘appellante RAGIONE_SOCIALEa restante parte che liquida in € 1590,00 per il primo grado ed in € 1103,00 per l’appello, oltre IVA e CPA’.
In proposito la Corte di merito in motivazione ha fatto riferimento al l’ ‘esito complessivo del giudizio’.
10.2. Le Sezioni unite di questa Corte hanno risposto negativamente al quesito se ‘sia corretta l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 c.p.c. secondo cui, nel caso di rilevante divario tra petitum e decisum , l’attore parzialmente vittorioso possa essere condannato alla rifusione di un’aliquota RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALEa controparte’, ponendosi a favore RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo che circoscrive la fattispecie RAGIONE_SOCIALEa soccombenza reciproca all’ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo f ra le stesse parti (o di un’unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti), escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo. In questa ipotesi, infatti, l’accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna RAGIONE_SOCIALEa parte risultata vittoriosa al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale (così Cass., sez. un., 31.10.2022, n. 32061).
10.3. Nel caso di specie, l’esito complessivo del giudizio, cui s’è riferita la Corte di merito, vedeva le attuali ricorrenti soccombenti in ordine alle loro domande principali (proposte, rispettivamente, in distinti ricorsi) che si fondavano sull’assunto
che il licenziamento intimato ad ognuna di loro avesse carattere ritorsivo e discriminatorio, ma vittoriose rispetto alle loro domande subordinate che si basavano sulla tesi che i licenziamenti loro intimati fossero comunque illegittimi per la mancanza del giustificato motivo oggettivo sostenuto dalla datrice di lavoro.
In definitiva, in base al decisum di secondo grado, le lavoratrici istanti erano risultate parzialmente vittoriose, sicché non potevano essere condannate al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controparte, di una parte RAGIONE_SOCIALEe spese del doppio grado di giudizio, come invece ha fatto la Corte territoriale.
10.4. Sul punto, quindi, la decisione gravata dev’essere cassata e, non essendo necessari a riguardo ulteriori accertamenti di fatto, ferma restando la parziale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese dei due gradi merito del giudizio nella misura di due terzi, e facendo riferimento alle liquidazioni operate dalla Corte di merito (come tali non censurate) per il restante terzo, l’attuale controricorrente dev’essere condannata al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti, di un terzo di tali spese (per tale misura, liquidate in € 1.590,00 per il primo grado e in € 1.103,00 per il secondo grado), oltre IVA e CPA come per legge.
11. In considerazione del parziale accoglimento del ricorso, le spese di questo giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate tra le parti private, mentre nulla dev’essere disposto a riguardo rispetto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che, pur essendosi costituito, non ha svolto difese.
La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso, e accoglie il quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna la controricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti, di un terzo RAGIONE_SOCIALEe spese del doppio grado di giudizio di merito, come liquidate per ogni grado nell’impugnata sentenza, compensando tra le parti private i restanti due terzi di dette spese, e per intero le spese del giudizio di legittimità.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 21.2.2024.