Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27525 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27525 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27041/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, SEU RAGIONE_SOCIALE, SEU NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente, ricorrente incidentale- e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-intervenuto- avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI- sez. di SASSARI – n. 2509/2016, depositato il 07/10/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con il decreto indicato in epigrafe la Corte d’appello di Cagliari, sez. di Sassari, ha accolto parzialmente il reclamo ex art. 22 l.fall. avanzato da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) contro il decreto del Tribunale di Sassari che aveva respinto il ricorso ex art. 6 l. fall. proposto dalla reclamante per sentir dichiarare il fallimento della RAGIONE_SOCIALE, nonché del socio accomandatario COGNOME NOME e del socio accomandante COGNOME NOME (quest’ultimo in estensione, ai sensi dell’art. 2320 c.c. ), condannandola al pagamento delle spese del giudizio prefallimentare nonché ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
1.1. -In particolare, i giudici del reclamo: hanno accolto il motivo relativo alla sussistenza dello stato di insolvenza della RAGIONE_SOCIALE, perciò rimettendo gli atti al tribunale per la relativa dichiarazione di fallimento; hanno respinto il motivo riguardante l’inger enza del socio accomandante nella gestione della RAGIONE_SOCIALE; hanno posto le spese di entrambi i gradi a carico della RAGIONE_SOCIALE reclamata «secondo la soccombenza»; hanno escluso «per gli stessi motivi la condanna alle spese ex art. 96 c.p.c.».
1.2. -Avverso detta decisione la RAGIONE_SOCIALE e i due soci hanno proposto ricorso per cassazione in tre mezzi, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso proponendo a sua volta due motivi di ricorso incidentale.
1.3. -La RAGIONE_SOCIALE ha spiegato intervento ai sensi dell’art. 111 c.p.c. quale RAGIONE_SOCIALE incorporante di RAGIONE_SOCIALE, a seguito di fusione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dell’intervento della RAGIONE_SOCIALE incorporante .
2.1. -Per principio ormai consolidato, infatti, in mancanza di un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendere parte al giudizio di cassazione, con facoltà di esplicarvi difese, deve ritenersi inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, cui tale facoltà peraltro è riconosciuta solo ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa (Cass. 25423/2019, 33444/2018, 11638/2916) ovvero quando tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione (Cass. 6774/2022); condizioni, queste, che non ricorrono nel caso in esame.
-Passando all’esame dei motivi del ricorso principale , che è ammissibile in quanto rivolto alla statuizione sulle spese, si osserva quanto segue.
3.1. -Con il primo si lamenta la violazione dell’ art. 22 l.fall. nonché degli artt. 24 comma 1 e 111, commi 1, 2 e 7, Cost., per avere la corte d’appello , con provvedimento di natura decisoria, condannato la RAGIONE_SOCIALE debitrice alle spese, a causa del parziale accoglimento del reclamo ex art. 22 l.fall., invece di limitarsi a rimettere gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento.
3.2. -Il secondo denunzia la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 111, commi 2 e 7 Cost., per vizio di ultrapetizione, in quanto la reclamante non aveva chiesto la condanna alle spese della debitrice, ma si era limitata a chiedere la revoca della condanna ex art. 96 c.p.c. disposta a suo carico dal tribunale.
3.3. -Il terzo deduce la violazione degli artt. 22 l.fall., 91 e 112 c.p.c., 111 commi 1, 2 e 7 Cost., per omessa pronuncia sulla richiesta di condanna della reclamante al pagamento delle spese e dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore del socio accomandante, nei cui confronti il reclamo è stato rigettato.
-Il primo e il terzo motivo sono fondati e vanno accolti, con assorbimento del secondo.
4.1. -L ‘ art. 22 l.fall. contempla la statuizione sulle spese e sulla responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. solo in
caso di rigetto del reclamo, come si ricava dal fatto che è precluso al debitore di avanzare simili domande in altro giudizio (comma 2).
Viceversa, in caso di accoglimento del reclamo, la norma non prevede che possano essere emesse dette statuizioni: in tal caso, infatti, poiché la corte d’appello non dichiara direttamente il fallimento, ma è tenuta a rimettere gli atti al tribunale per la conseguente declaratoria, sempre che non ne vengano meno i presupposti necessari (comma 4), il decreto assume natura interinale, essendo destinato a restare assorbito nella successiva sentenza di fallimento.
Non v’era luogo, allora, per la condanna alle spese della RAGIONE_SOCIALE fallenda, erroneamente disposta dalla corte territoriale.
4.2. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto sul punto, questa Corte può decidere nel merito e cassare il capo della pronuncia impugnato col motivo in esame, dichiarando non dovute dalla RAGIONE_SOCIALE reclamata le spese del procedimento ex artt. 15 e 22 l. fall.
Le spese del presente giudizio fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE seguono invece la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
4.3. -Specularmente, per le ragioni appena enunciate sub. 4.1) , la corte d’appello ha erroneamente omesso di provvedere sulla richiesta avanzata dal socio accomandante, nei cui confronti il reclamo è stato rigettato, di condanna di COGNOME alle spese e ai danni ex art. 96 c.p.c.; né può ritenersi che, quantomeno sulla domanda risarcitoria, la corte abbia provveduto con la lapidaria affermazione -contenuta solo in parte motiva -«per gli stessi motivi ( n.d.r.: della condanna alle spese della debitrice ) deve essere esclusa la condanna alle spese ex art. 96 c.p.c.», non essendo dato comprendere se il riferimento sia alla richiesta di revoca della condanna ex art. 96 c.p.c. disposta dal tribunale, formulata dalla reclamante, ovvero alla richiesta di analoga condanna formulata dai reclamati.
-Passando al ricorso incidentale, che aggredisce il rigetto del reclamo nei confronti del socio accomandante, esso è inammissibile in quanto, per giurisprudenza consolidata di questa
Corte, «il provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento è privo di attitudine al giudicato e non è configurabile una preclusione da cosa giudicata, bensì una mera preclusione di fatto, in ordine al credito fatto valere, alla qualità di soggetto fallibile in capo al debitore ed allo stato di insolvenza dello stesso, di modo che è possibile, dopo il rigetto, dichiarare il fallimento sulla base della medesima situazione, su istanza di un diverso creditore, ovvero sulla base di elementi sopravvenuti, preesistenti ma non dedotti, e anche di una prospettazione identica a quella respinta, su istanza dello stesso creditore» ( ex multis , Cass. 16411/2018).
Tale profilo di inammissibilità risulta assorbente rispetto alla ulteriore inammissibilità dei due motivi in cui esso si articola (1. violazione degli artt. 2320 c.c., 147 l.fall., 111 Cost. sulla mancata estensione del fallimento al socio accomandante; 2. violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per insufficiente motivazione sulla natura degli atti posti in essere dal socio accomandante), che veicolano censure completamente versate nel merito.
6 . -All’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale segue la cassazione del decreto, con rinvio alla Co rte d’appello di Cagliari- sez. distaccata di Sassari- in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità fra NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile l’intervento di RAGIONE_SOCIALE; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; accoglie il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovute da RAGIONE_SOCIALE le spese del procedimento ex artt. 15 e 22 l.fall; condanna RAGIONE_SOCIALE pagare alla ricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2000 ,00 per compensi e in € 200 ,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa come pere legge; accoglie il terzo motivo del ricorso principale, cassa il decreto impugnato e, in relazione a tale motivo, rinvia alla Corte d’appello di Cagliari- sez. distaccata di Sassari – in diversa composizione, perché pronunci sulle domande proposte da NOME COGNOME, di condanna
della reclamante alle spese del doppio grado del procedimento di merito e ai danni ex art. 96 c.p.c. e perché liquidi fra le medesime parti le spese di questo giudizio di legittimità, tenuto anche conto dell’inammissibilità del ricorso incidentale.
Si dà atto della sussistenza per la ricorrente incidentale dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/05/2024.