Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10957 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 10957 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 6687-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO in
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME
, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA, INDIRIZZO
– controricorrente –
di lite.
COGNOME
Numero registro generale 8687,2018
Nurnero sezionale 4696f2023
Numero di raccolta generale 10957,2024
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 125 del 2017 dela atttetone 23’94’2024 D’APPELLO DI VENEZIA, depositata il 29 agosto 2017 (R.G.N. 43/2014).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta in udienza dal AVV_NOTAIO.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat Generale NOME COGNOME, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.- Con ricorso avviato alla notifica il 21 febbraio 2018 e ricev il 28 febbraio 2018, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna per cassazione, in base a un uni motivo, la sentenza n. 125 del 2017, pronunciata dalla Corte d’appel di Venezia e depositata il 29 agosto 2017.
La Corte territoriale ha respinto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE confermato la pronuncia del Tribunale di Belluno, che aveva accolto l domanda RAGIONE_SOCIALEa NOME volta a ottenere l’indennità di malattia dal 3 luglio 2011 al 30 agosto 2011.
I giudici del gravame hanno condannato l’appellante a rifondere spese del grado, che hanno liquidato in Euro 6.615,00 per compensi in Euro 20,00 per esborsi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese generali, al e alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, come per legge.
2.- La NOME COGNOME NOME.D. COGNOME resiste con controricorso, notificato il 7 aprile 2018.
3.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione alla pubblica ud del 14 novembre 2023.
4.- Il Pubblico Ministero ha depositato memoria (art. 378, primo comma, cod. proc. civ.) e ha chiesto di accogliere il ricorso, antici le conclusioni rassegnate in udienza.
5.- La parte controricorrente, prima RAGIONE_SOCIALE‘udienza, ha deposita memoria (art. 378, secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
COGNOME
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Nurnero sezionale 4696f2023
Numero di raccolta generale 10957,2024
igicrdone2a9C2024
1.- La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza innplid tfib questa sede, ha accertato il diritto RAGIONE_SOCIALEa NOME NOME NOME COGNOME di beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘indennità di malattia, per il periodo dal 3 luglio 2011 30 agosto 2011.
Nel respingere il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, i giudici d’appello hanno condannato la parte soccombente a rifondere le spese del grado, «liquidate in ragione dei valori medi di cui al DM 55/14» (pagina 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello) nell’importo di «euro 6615,00 per compenso professionale, euro 20,00 per esborsi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge» (pagina 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza, dispositivo).
2.- Sulla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese verte l’unico motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 152 disp. att. proc. civ., in connessione con il d.nn. 10 marzo 2014, n. 55.
Avrebbe errato la Corte d’appello di Venezia nel liquidare le spese legali in un importo di gran lunga superiore all’ammontare RAGIONE_SOCIALEa prestazione riconosciuta in giudizio, pari ad Euro 1.574,41. La sentenza impugnata avrebbe così violato l’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., c nei giudizi inerenti alle prestazioni previdenziali, impone di liquidare spese, le competenze e gli onorari in misura non superiore al valore RAGIONE_SOCIALEa prestazione previdenziale dedotta in causa.
Inoltre, la liquidazione effettuata nella sentenza d’appello sarebbe generica e onnicomprensiva e non consentirebbe il controllo sulla correttezza dei parametri adottati, in ogni caso difformi rispetto a quel che prevede, per le cause di RAGIONE_SOCIALE, il d.m. n. 55 del 2014 riguardo allo scaglione da Euro 1.100,01 ad Euro 5.200,00.
3.- Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
4.- Occorre muovere dalla ricostruzione del dato normativo.
L’art. 152, quarto periodo, disp. att. cod. proc. civ. stabilisce c «Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per
COGNOME
Numero registro generale 8687,2018
Nurnero sezionale 4696f2023
Numero di raccolta generale 10957,2024
23’942024
prestazioni previdenziali non possono superare il valo l ì – g pudbimione prestazione dedotta in giudizio».
A tale valore occorre dunque avere riguardo, nella liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese e dei compensi, in conformità alle prescrizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 152 disp att. cod. proc. civ., poste a fondamento del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
5.- Come rimarca anche il Pubblico Ministero nella memoria scritta, la domanda RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice è stata accolta e la prestazione rivendicata è stata riconosciuta per un importo di Euro 1.574,41.
Da tale importo, che si configura quale limite invalicabile, si discostata la liquidazione dei compensi operata dai giudici d’appello.
In questo scostarnento dal valore effettivo RAGIONE_SOCIALEa prestazione dedotta in causa risiede l’error in iudicando denunciato con il ricorso. Tale scostamento rileva da un punto di vista oggettivo, e non nel raffronto con il valore dichiarato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nell’introdurre il giudizi d’appello e carente di efficacia vincolante per il giudice.
6.- Nessuno degli argomenti addotti in senso contrario dalla parte controricorrente, ribaditi anche nella memoria illustrativa, coglie nel segno.
7.Anzitutto, non si rivela decisiva la circostanza che, nell’incardinare il giudizio di primo grado, la parte abbia indicato un valore indeterminabile.
Non si può ritenere che tale dichiarazione sia sottratta a ogni sindacato e che precluda al giudice il vaglio di quello che è il re valore RAGIONE_SOCIALEa prestazione dedotta in causa.
Sono gli stessi criteri enucleati dall’art. 5, primo comma, del d.m n. 55 del 2014, ad attribuire rilievo cruciale, nella liquidazione compensi destinati a gravare sulla parte soccombente, alla somma concretamente attribuita alla parte vincitrice, in consonanza con l’esigenza, immanente al sistema, di adeguare i compensi alle peculiarità del caso concreto.
COGNOME
Numero registro generale CODICE_FISCALE
Numero sezionale 4698,2023
Nurnero di raccolta generale –
1095712024
Data pubblicazione 21E14,2024
8.- Né trova un persuasivo riscontro il valore indeterminabile, su cui pongono l’accento le difese RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente al fine d giustificare la liquidazione racchiusa nella sentenza impugnata.
8.1.- Non giova opporre che la domanda giudiziale abbia quale presupposto imprescindibile l’accertamento dei requisiti sanitari e che questa circostanza corrobori l’indeterminabilità del valore (in tal senso pagine 9 e 10 del controricorso).
L’indeterminabilità postula l’obiettiva impossibilità di tradurre la pretesa in termini pecuniari e una siffatta impossibilità, nel caso specie, non si ravvisa.
Nell’odierna fattispecie, è possibile pervenire a una quantificazione attendibile, sulla base RAGIONE_SOCIALEe allegazioni RAGIONE_SOCIALEa parte istante e d risultanze probatorie acquisite. Su tale profilo, invero dirimente, controricorso e la successiva memoria non prospettano elementi risolutivi di segno contrario rispetto alle puntuali deduzioni del ricors riprese e sviluppate anche nella memoria del Pubblico Ministero.
8.2.- Alle medesime conclusioni si giunge anche in virtù RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALEa normativa concernente i giudizi previdenziali.
Le disposizioni di attuazione del codice di rito sono inequivocabili nell’identificare nel valore RAGIONE_SOCIALEa prestazione richiesta il lim insuperabile per la determinazione di spese e compensi. Il riconoscimento del diritto di beneficiare di una prestazione previdenziale e la quantificazione degl’importi dovuti hanno sempre, quale indefettibile antecedente logico, l’accertamento degli elementi costitutivi del diritto vantato.
Una diversa interpretazione, che su tale passaggio ineludibile faccia leva per desumerne, in maniera indiscriminata, l’indeterminabilità del valore, si risolverebbe in una Interpretati° abrogans RAGIONE_SOCIALEa disposizione invocata a sostegno del ricorso e condurrebbe ad eluderne in maniera sistematica l’applicazione, vanificando la finalità di contenere l’oner
COGNOME
Numero registro generale CODICE_FISCALE
Numero sezionale 4698,2023
Nurnero di raccolta generale –
1095712024
Data pubblicazione 21E14,2024
RAGIONE_SOCIALEe spese entro limiti ragionevoli, proporzionati all’autentica rilevanz RAGIONE_SOCIALEa controversia.
Il legislatore ha inteso fissare un limite invalicabile (quello de prestazione dedotta in causa) all’ammontare di spese e compensi e ha attribuito a tale limite una portata generale e onnicomprensiva, che rischierebbe di essere vanificata nella diversa prospettiva che valorizza gli accertamenti logicamente pregiudiziali al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa prestazione e reputa intangibile la dichiarazione di valore, pur se arbitraria, imputabile alla parte.
8.3.- Nel medesimo senso, militano anche i rilievi del Pubblico Ministero sul nesso inscindibile tra l’accertamento dei requisiti sanitari sprovvisto di per sé di autonoma rilevanza, e l’erogazione RAGIONE_SOCIALEa prestazione, che rappresenta il bene RAGIONE_SOCIALEa vita effettivamente richiest e il fulcro del giudizio.
9.- In ultima analisi, è pur sempre la prestazione che rappresenta l’oggetto precipuo del contendere e dunque assurge a pietra angolare RAGIONE_SOCIALEa determinazione del valore RAGIONE_SOCIALEa causa e del compenso posto a carico RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente.
10.- Ne discende l’accoglimento del ricorso, con la conseguente cassazione in parte qua RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
La causa è rinviata alla Corte d’appello di Venezia, che, in diversa composizione, provvederà a liquidare le spese del grado in conformità ai criteri RAGIONE_SOCIALE‘art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e ai rilievi pronunciando anche sulle spese del presente giudizio.
11.- A tutela dei diritti RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, che ha promosso una controversia attinente all’indennità di malattia e, dunque, a dati concernenti le condizioni di salute, si deve disporre, in caso riproduzione in qualsiasi forma RAGIONE_SOCIALEa presente sentenza, l’omissione RAGIONE_SOCIALEe generalità e degli altri dati identificativi RAGIONE_SOCIALEa parte, ai RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
COGNOME
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Data pubblicazione 21E14,2024
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.
Dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma RAGIONE_SOCIALEa presente sentenza, l’omissione RAGIONE_SOCIALEe generalità e degli altri dati identifica RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 2, del decret legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione