Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25124 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25124 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 3641-2022 proposto da:
R.G.N. 3641/2022
COGNOME NOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv ocato NOME COGNOME ma domiciliato ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME; Cron. Rep. Ud. 07/05/2025
Adunanza camerale
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
Avverso la sentenza n. 3557/2021, de lla Corte d’appello di Milano, pubblicata in data 10/12/2021;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale in data 07/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
ASSICURAZIONE DANNI
Condanna alle spese di primo grado Attribuzione in favore della parte vittoriosa in appello rimasta contumace in primo grado Ammissibilità Esclusione Conseguenze Cassazione senza rinvio ex art. 382, co- 3, c.p.c.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 3557/21, del 10 dicembre 2021, della Corte d’appello di Milano, che accogliendo il gravame esperito da Axa Assicurazioni S.p.a. avverso la sentenza n. 11457/19, del 14 dicembre 2018, del Tribunale della stessa città -ha rigettato, in riforma della decisione del primo giudice, la domanda del Cassuto di liquidazione, da parte della società assicurativa, della somma di € 106.473,83, ponendo a carico del medesimo le spese di ambo i gradi di giudizio.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver conseguito in prime cure -nella contumacia della convenuta Axa RAGIONE_SOCIALE -la liquidazione di un indennizzo assicurativo per spese mediche nella misura sopra meglio indicata, con decisione, poi, integralmente riformata in appello, su gravame della predetta società.
Per quanto qui d’interesse, il giudice d’appello condannava NOME COGNOME a rifondere all’appellante non solo le spese del grado, ma pure quelle del giudizio innanzi al Tribunale, liquidate in € 7.500,00 , oltre spese generali ed accessori di legge, e ciò ancorché Axa Assicurazioni fosse rimasta contumace.
Avverso la sentenza della Corte ambrosiana ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base -come già detto -di un unico motivo
3.1. Esso denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., lamentando, per l’appunto, la condanna a rifondere alla società
appellante
le spese pure del primo grado di giudizio, sebbene in quella sede la medesima fosse rimasta contumace.
È rimasta solo intimata RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso va accolto.
7.1. Il motivo è, infatti, fondato e comporta la necessità di cassare la sentenza, in punto spese di lite del primo grado di giudizio, senza rinvio.
Ancora di recente, infatti, questa Corte ha ribadito che ‘presupposto indefettibile della condanna alle spese di lite è che la parte, a cui favore dette spese sono attribuite, le abbia in realtà sostenute per lo svolgimento dell’attività difensiva correlat a alla sua partecipazione in giudizio’, sicché ‘la parte vittoriosa nel giudizio di secondo grado non può chiedere l’attribuzione delle spese non erogate per la prima fase del giudizio, nella quale essa è rimasta contumace, né il giudice può provvedere alla liquidazione delle stesse’ (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 14 maggio 2024, n. 13253, Rv. 670922-01).
All’accoglimento del motivo deve seguire la cassazione senza rinvio, giacché ‘la statuizione sulle spese giudiziali di primo grado a favore della parte vittoriosa in appello, che, però, nel giudizio di primo grado sia rimasta contumace, integra un’ipotesi nella quale
la Corte di c assazione deve applicare l’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., e, dunque cassarla senza rinvio, in quanto, essendo il potere officioso del giudice di statuire sulle spese una necessaria implicazione del potere di pronunciare sulla domanda in maniera tale da assicurare alla parte vittoriosa completa tutela, il provvedere a favore di quella vittoriosa, che non si sia difesa e non abbia sopportato il carico delle spese, è situazione assimilabile ad una pronuncia senza che la domanda per come t rattata in giudizio lo giustificasse’ (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 13253 del 2024, cit .)
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassando la sentenza impugnata in relazione alla statuizione sulle spese del primo grado di giudizio.
Condanna RAGIONE_SOCIALE a rifondere a NOME COGNOME con attribuzione all’Avvocato NOME COGNOME dichiaratosi antistatario, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 1.205 ,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della