Spese legali PA: la Cassazione chiarisce quando non sono dovute
Quando un cittadino si oppone a una sanzione amministrativa, come una multa per eccesso di velocità, e perde la causa, è sempre tenuto a pagare le spese legali alla Pubblica Amministrazione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto cruciale: la questione delle spese legali PA quando questa si difende in giudizio non con un avvocato, ma con un proprio funzionario. La decisione, pur confermando la multa, ha annullato la condanna al pagamento delle spese, stabilendo un principio importante a tutela del cittadino.
I Fatti del Caso: Dalla Multa Autovelox al Ricorso in Cassazione
Un automobilista riceveva un’ordinanza di ingiunzione dalla Prefettura per il pagamento di una sanzione di 318 euro a seguito di una violazione per eccesso di velocità, rilevata tramite autovelox. L’uomo decideva di opporsi davanti al Giudice di Pace, ma la sua opposizione veniva rigettata sia in primo che in secondo grado. Non dandosi per vinto, l’automobilista ricorreva in Cassazione, basando la sua difesa su quattro motivi principali:
1. Vizi procedurali: La Prefettura non avrebbe depositato gli atti necessari nei termini di legge e, soprattutto, il decreto prefettizio che autorizzava l’installazione dell’autovelox sarebbe stato inesistente o indicato con un numero di protocollo errato.
2. Mancanza di prova: Non vi era prova certa che l’apparecchio fosse posizionato esattamente nel punto indicato nel verbale.
3. Errore di fatto: Il giudice di secondo grado aveva indicato un chilometraggio errato (Km 74+900 invece di 74+200).
4. Condanna alle spese: La condanna a rimborsare le spese legali alla Prefettura era illegittima, poiché l’ente si era difeso in giudizio tramite un proprio funzionario e non un avvocato del libero foro.
L’Analisi della Corte sulle spese legali PA e gli altri motivi
La Corte di Cassazione ha esaminato i quattro motivi, giungendo a conclusioni diverse per ciascuno di essi.
Il Decreto di Autorizzazione e la Necessità della Querela di Falso
Riguardo al primo motivo, la Corte ha stabilito che per contestare la veridicità di quanto attestato da un pubblico ufficiale in un verbale (in questo caso, il numero di protocollo del decreto autorizzativo), non è sufficiente una semplice contestazione. Il verbale gode di ‘fede privilegiata’ e l’unico modo per superarla è attraverso un procedimento specifico chiamato ‘querela di falso’. Non avendola proposta, il ricorrente non poteva vedere accolto questo motivo.
La Posizione dell’Autovelox e il Lapsus Calami
I motivi relativi alla prova della posizione dell’apparecchio e all’errore sul chilometraggio sono stati rigettati insieme. La Corte ha ritenuto che tali censure mirassero a una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità. L’errore sul numero del chilometro è stato liquidato come un semplice ‘lapsus calami’, un errore di scrittura non in grado di invalidare la sentenza.
Il Punto Chiave: Le Spese Legali della Pubblica Amministrazione
Il quarto motivo è stato invece accolto. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: quando una Pubblica Amministrazione sta in giudizio personalmente o tramite un funzionario delegato, non può ottenere la condanna della controparte al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato. Questo perché il funzionario amministrativo, pur rappresentando l’ente, non possiede la qualifica di avvocato. In questi casi, la PA ha diritto al rimborso delle sole spese vive, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato e documentato.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su una netta distinzione tra i diversi tipi di contestazione e sulla corretta applicazione delle norme procedurali. La reiezione dei primi motivi si basa sulla natura del verbale come atto pubblico fidefacente: il suo contenuto non può essere smentito se non con lo strumento processuale apposito della querela di falso. Le censure sulla ricostruzione dei fatti sono state respinte perché il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito.
La motivazione cruciale, che ha portato all’accoglimento del ricorso, risiede nell’interpretazione dell’art. 152-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. La norma impedisce la liquidazione di onorari legali a favore di un ente che non si avvale di un professionista iscritto all’albo. Il funzionario pubblico agisce nell’ambito del proprio rapporto di impiego e non svolge una prestazione professionale che dia diritto a un compenso legale.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Pur confermando la validità della multa, ha eliminato il capo della sentenza che condannava l’automobilista al pagamento delle spese legali dei primi due gradi di giudizio. Questo significa che il cittadino dovrà pagare la sanzione di 318 euro, ma non le spese processuali liquidate a favore della Prefettura. La sentenza rappresenta un importante promemoria per chiunque si trovi ad affrontare un contenzioso con la Pubblica Amministrazione: è fondamentale verificare se l’ente sia difeso da un avvocato o da un proprio funzionario, poiché da ciò dipende l’eventuale condanna al pagamento delle spese legali in caso di sconfitta.
È possibile contestare l’esattezza di quanto scritto in un verbale di multa senza una procedura specifica?
No, per contestare la corrispondenza al vero di un fatto attestato da un pubblico ufficiale in un verbale (come un numero di protocollo), è necessario avviare una procedura formale chiamata ‘querela di falso’.
Se perdo una causa contro una Pubblica Amministrazione, devo sempre pagare le sue spese legali?
No. Se la Pubblica Amministrazione si difende in giudizio tramite un proprio funzionario e non con un avvocato esterno, non ha diritto al pagamento degli onorari e dei diritti di procuratore. Potrà chiedere solo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate.
Un piccolo errore materiale in una sentenza, come un numero di chilometro sbagliato, la rende nulla?
Generalmente no. La Corte di Cassazione può considerarlo un ‘lapsus calami’, ovvero un semplice errore di scrittura, che non incide sulla validità della decisione se il resto del ragionamento del giudice è chiaro e coerente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20365 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20365 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
Ordinanza
sul ricorso n. 18557/2022 proposto da:
COGNOME NOME, difeso dall’avvocato NOME COGNOME e domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
Prefettura di Matera;
-intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 468/2022 del 26/05/2022. Udita la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME propone al Giudice di pace di Matera opposizione a ordinanza ingiunzione della Prefettura di Matera per il pagamento della sanzione di € 318 irrogata per la violazione dell’art. 142 co. 8 codice della strada (c.d.s.) per eccesso di velocità, rilevato tramite autovelox. L’opposizione è rigettata in primo e in secon do grado. Ricorre in cassazione la parte privata con quattro motivi. La p.a. rimane intimata.
Ragioni della decisione
1. – Il primo motivo (p. 5) denuncia che la Prefettura non ha depositato almeno 10 giorni prima della udienza copia del rapporto e degli atti alla base della violazione contestata. Si deduce violazione degli artt. 415 e 416 c.p.c., 6 co. 1 d.lgs. 150/2011, 200 c.d.s. Il motivo è fatto valere in relazione al decreto prefettizio di autorizzazione dell’accertamento con l’apparecchiatura autovelox sullo specifico tratto di strada, decreto inesistente con quel numero indicato nel verbale di accertamento e nell’ordinanza ingiunzione («Il decreto che fonderebbe il diritto del Comune alla installazione dei dispositivi de quo, è precisamente il prot. n. NUMERO_DOCUMENTO area III, laddove invece in verbale è indicato il prot. n. NUMERO_DOCUMENTO area III»). Si censura la sentenza ove afferma che ha fede privilegiata la correlativa dichiarazione (del decreto inesistente con quel numero). Il secondo motivo (p. 9) denuncia l’inesistenza di prova certa del collocamento dell’apparecchiatura di rilevazione della velocità nel punto indicato nel verbale (cioè, al Km 74-200). Si fa valere che la prova fotografica della infrazione, non è mai stata prodotta dalla Prefettura opposta nonostante vi fosse contestazione sul punto. Si deduce violazione dell’art. 6 co. 11 d.lgs. 150/2011 per omessa applicazione del principio del favor rei. Il terzo motivo (p. 12) fa valere la sostanza del terzo motivo sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo, aggiungendo che il giudice parla di Km 74+900 e non Km 74+200. Il quarto motivo (p. 14) denuncia la condanna a rimborsare le spese alla p.a., mentre essa è assistita in giudizio dal proprio funzionario. Si deduce violazione dell’art. 152-bis disp. att. c.p.c.
2. -Il primo motivo è rigettato, poiché il ricorrente avrebbe dovuto proporre querela di falso. Non si attaglia alla fattispecie la pronuncia invocata a sostegno dal ricorrente, cioè Cass. SU 17355/2009, poiché la contraddittorietà oggettiva irrisolvibile che esclude la fede privilegiata ha per oggetto la logica formale del discorso, non il difetto di corrispondenza del discorso con la realtà delle cose (pur conclamato nel caso attuale), che è appunto attaccabile con la querela di falso. Il secondo e il terzo motivo, da esaminare
insieme, sono rigettati poiché il ricorrente prospetta come questione di diritto censure mosse alla ricostruzione della situazione di fatto rilevante, che il giudice di merito ha compiuto in modo incensurabile in sede di giudizio di legittimità (che egli abbia scritto Km 74+900 invece di Km 74+200 è un lapsus calami).
Il quarto motivo è accolto, perché la p.a. che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio; in tal caso, pertanto, in favore dell’ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (cfr. Cass. 19501/2022).
3. – È accolto il quarto motivo di ricorso, sono rigettati i restanti motivi e, con decisione nel merito, è eliminato il capo relativo alla condanna del ricorrente alle spese dei giudizi di primo e di secondo grado; è confermato nel resto il provvedimento impugnato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, poiché la controparte non ha svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i restanti motivi e, decidendo nel merito, elimina il capo relativo alla condanna del ricorrente alle spese dei giudizi di primo e di secondo grado; conferma nel resto il provvedimento impugnato.
Così deciso a Roma, il 10/7/2024.