Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9344 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9344 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2023
NOME COGNOME
COGNOME Consigliere
NOME COGNOME
COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25038/2021 R.G. proposto da:
I RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE i i domiciliato in Roma, INDIRIZZO , presso la CANCELLERIA civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) , -ricorrente-
contro
1 COGNOME NOME.M. COGNOME [ elettiva mente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-controricorrente-
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO VENEZIA, nel proc.to n. 204/2021, depositato il 22/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME
Numero registro generale 25038,2021
Numero sezionale 1534,2023
lOen La Corte d’appello di Venezia, con decreto depo Numero di racco COGNOME erale 9344f2023 sitato in COGNOME ta Data pub icazione 05,1114,2023 22/7/2021, ha respinto il reclamo proposto da COGNOME S.F. COGNOME nei confronti di i F.M. I, avverso provvedimento del Presidente del Tribunale di Vicenza che, nel giudizio di divorzio dei coniu autorizzati in via provvisoria ed urgente a vivere separati disposto che il S. F. dovesse provvedere in via esclusiv mantenimento di entrambi i figli e al mantenimento del coniuge con assegno mensile di C 200,00.
In particolare, il giudice d’appello, in sede di reclamo, ha sost che doveva essere integrato il provvedimento impugnato, con la previsione che l’obbligo di versamento dell’assegno di C 200, mensili a carico del reclamante sarebbe venuto meno nel momento in cui la F.M. avesse cessato di essere assoggettata alla Ca Integrazione Guadagni; ha quindi condannato il reclamante soccombente al pagamento delle spese processuali.
Avverso la suddetta pronuncia, COGNOME S.F. COGNOME propone ricorso straordinario per cassazione, notificato il 29/9/21, affidato motivi, nei confronti di NOME (che resiste con controricor notificato il 5/11/2021).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con il primo motivo, premessa l’inammissibilità ricorso ordinario per cassazione, avverso il provvedimento ch rigetti il reclamo ex art.708 ult.comma c.p.c. (nel testo modifi dalla 1.54/2006, ove, all’art.4 si è specificato che i provvedi presidenziali in materia di divorzio sono sottoposti allo st regime previsto dal quarto comma dell’art.708 c.p.c., per que adottati nel giudizio di separazione, con conseguente reclamabil in Corte d’appello), applica bile al procedimento di divorzio, lame la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., artt.91 e 739 c.p.c., censurando il solo capo autonomo relativ regolamento delle spese processuali; con il secondo motivo deduce poi violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c.,
COGNOME
Numero sezionale 1534,2023
Numero F j raccolta generale 9344f2023 artt.91 e 92 c.p.c., in ragione della disposta condanna a le spes ata p unbiicazione 05,1114,2023 malgrado la modifica del provvedimento reclamato.
La prima censura è fondata.
2.1. Va anzitutto esplicitato che il ricorso è ammissibile.
Questa Corte ha chiarito (Cass. 10291/2014) che «in materia di procedimenti d’Interesse del minore, il decreto con cui la corte d’appello dichiara inammissibile il reclamo avverso il provvedimento del tribunale per i minorenni di affidamento del minore al comune – adottato in via provvisoria ed urgente – senza definire il procedimento ed, anzi, disponendo ulteriori adempimenti per fa sua prosecuzione, non ha carattere decisorio e definitivo, per cui non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost.». Invero il ricorso per cassazione è esperibile, ex art.111 Cost., esclusivamente avverso i provvedimenti giurisdizionali con carattere di definitività e non soggetti ad alcuno specifico mezzo di impugnazione.
Tuttavia, il presente ricorso straordinario è ammissibile perché limitato alla sola statuizione relativa alle spese processua riguardante posizioni giuridiche di debito e credito discendenti da rapporto obbligatorio autonomo, statuizione idonea ad acquistare autorità di cosa giudicata (Cass. 9516/2005; Cass. 2986/2012; Cass. 9348/2017).
Invero, il rimedio del ricorso straordinario per cassazione ex art.111 Cost. è dato contro provvedimenti che abbiano i caratteri della decisorietà e definitività, incidendo sul diritto soggettivo compenso con efficacia di giudicato, senza che ne sia possibile la modifica o revoca attraverso l’esperimento di alcun altro rimedio giurisdizionale.
Inoltre, il ricorso straordinario è ammissibile dal momento che, ove venga adottata in sede di reclamo avverso ordinanza presidenziale un’illegittima pronuncia sulla liquidazione delle relative spese, ci viene a trovare in presenza di un provvedimento, non previsto dalla
Numero sezionale 1534,2E123
Nut-nero di raccolta cienerale NUMERO_DOCUMENTO legge, di natura sicuramente decisoria, destinato ad incidere a s pu «la uat COGNOME uboiicazione 05,1114,2023 posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risul assunto e dotato di carattere di definitività, non essendo dato contro di esso alcun mezzo d’impugnazione, sicché avverso il medesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (cfr. con riguardo a pronunce di liquidazione delle spese adottate in sede di accertamento tecnico preventivo, Cass. 21888/2004; Cass. 1273/2013; Cass. 21756/2015).
2.2. Nel merito, questa Corte da ultimo (Cass. 8432/2020) ha già chiarito, in un precedente del tutto speculare alla fattispecie, c «nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la corte d’appello adita in sede di reclamo avverso l’ordinanza emessa dal presidente del tribunale ai sensi dell’art. 708, comma 3, c.p.c., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio» (il precedente è stato successivamente confermato da questa Corte: Cass. 11362/2022; Cass. 27393/2022).
Essenzialmente COGNOME sulla COGNOME base COGNOME della COGNOME natura COGNOME provvisoria COGNOME dei provvedimenti adottati in sede di reclamo ex art.708 c.p.c., destinati a rimanere assorbiti nella decisione di merito; del carattere incidentale del procedimento preordinato alla loro adozione, rispetto al giudizio di separazione personale pendente; nonché del rilievo che essi conservano comunque caratteristiche proprie sia rispetto al procedimento cautelare sia rispetto a quello camerale ex art.739 c.p.c., si è ritenuto che siano ad es estensibili le considerazioni svolte in riferimento ai provvedimenti cautelari adottati in corso di causa, con la conseguenza che la Corte di Appello, investita del reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 708, terzo comma, c.p.c., non deve provvedere a liquidare le spese del procedimento,
se ionale 1534f2023 che costituisce una fase cautelare incidentale del giudzi9 rirnropdr rauny a a g k n rale 9344,2023 e le cui spese vanno, di conseguenza, liquidate a cwwbbdeione 05,1114f2023 Tribunale, anche in relazione alla fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio di primo grado.
Questa Corte, con riguardo al procedimento di divorzio, ha poi affermato che «nel giudizio di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’ordinanza della corte di appell pronunciata su reclamo avverso il provvedimento di diniego di misure provvisorie ed urgenti emesso dal presidente del tribunale, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., difettando il requisito della definitiva -à in senso sostanziale e dell’idoneità al giudicato, dal momento che tale ordinanza, pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo, non è idonea a statuire su di esse in modo definitivo, ma assume la stessa natura di provvedimento interinale, provvisorio e strumentale al giudizio di merito che caratterizza l’ordinanza presidenziale, sempre revocabile e modificabile dal giudice istruttore, ai sensi dell’art. comma 8, della I. n. 898 del 1970».
Il principio, per la parte in cui si attribuisce la natura provvisori strumentale al giudizio di merito, conferma quindi la necessaria applicazione dello stesso principio già espresso da questa Corte con riguardo al reclamo ex art.708 c.p.c. avverso provvedimenti presidenziali nel giudizio di separazione personale dei coniugi.
Il secondo motivo è assorbito.
Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo di COGNOME ricorso, assorbito il secondo, va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ai sensi dellrart.384 c.p.c. 2° comma, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va disposta la revoca della statuizione di condanna del reclamante alle spese processuali.
Ninerle gnale 1534f2023 Ricorrono giusti motivi per compensare interamente .tra le p arti Numero 01 i r ccolta generale 9344,2023 spese COGNOME del COGNOME presente COGNOME giudizio di legittimità, COGNOME in COGNOME relaziorpablicazione 05,1114f2023 consolidarsi solo in tempi recenti dell’orientamento di questa Corte.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ai sensi dell’art.384 c.p.c. 2° comma, dispone la revoca della statuizione d condanna del reclamante alle spese processuali della fase di reclamo; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 sian omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in ca diffusione del presente provvedimento.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo 2023.