Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18672 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18672 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5256/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE ANNUNZIATA NOME COGNOME nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE,
-intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MILANO n. 6093/2021 depositata il 13/07/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.La RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME quale cessionaria dei rispettivi crediti ceduti da NOME COGNOME e da NOME COGNOME (quest’ultimo titolare di due crediti derivanti da due eventi distinti e autonomi), con tre distinti atti di citazione, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Milano, RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE) per sentirla condannare alla liquidazione dell’indennizzo contrattuale dovuto ai rispettivi cedenti.
A fondamento delle domande, la RAGIONE_SOCIALE allegava e deduceva che: 1) in data 12.04.2018, il veicolo “Fiat Bravo”, targato TARGA_VEICOLO, di proprietà del Santaniello e assicurato con la RAGIONE_SOCIALE contro il rischio eventi atmosferici, si trovava nell’abitato di Pavia allorquando aveva subito ‘danni da grandine’; 2) in data 26.01.2018, il veicolo “RAGIONE_SOCIALE“, targato TARGA_VEICOLO, di proprietà del RAGIONE_SOCIALE e assicurato con la RAGIONE_SOCIALE contro il rischio furto / atti vandalici, si trovava in sosta nell’abitato di Arese allorquando aveva subito ‘danni da ignoti malfattori’; 3) in data 09.08.2017, il veicolo “Fiat Freemont”, targato TARGA_VEICOLO, di proprietà del Magnaneo e assicurato con la RAGIONE_SOCIALE contro il rischio eventi atmosferici, si trovava nell’abitato di Desenzano del Garda (BS) allorquando aveva subito ‘danni da grandine’.
Nei rispettivi procedimenti, si costituiva la RAGIONE_SOCIALE, la quale, in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo alla RAGIONE_SOCIALE (ad esclusione della posizione del cedente COGNOME), in quanto gli atti di cessione del credito non sarebbero stati sottoscritti dal COGNOME ed inefficacia della cessione; eccepiva, inoltre, la connessione delle cause promosse dall’attrice; nel merito, contestava le pretese indennitarie di parte attrice.
Il Giudice di Pace di Milano – riuniti i tre procedimenti e rigettate le istanze istruttorie – con sentenza n. 11613/2019, accoglieva la domanda attorea, in relazione alla posizione del cedente COGNOME
mentre, per le altre due posizioni, accoglieva l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE di NOME NOME per i seguenti motivi: 1) erronea motivazione in ordine all’accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE in relazione al credito ceduto dal RAGIONE_SOCIALE (all’uopo richiamando la sentenza n. 3442/2018 emessa in altro giudizio dalla Corte di Appello di Milano a sostegno della tesi della sussistenza della propria legittimazione attiva e della conseguente fondatezza, nel merito, della pretesa indennitaria, da essa avanzata, in relazione ai crediti ceduti dal RAGIONE_SOCIALE in quanto crediti adeguatamente provati nell’ an e nel quantum debeatur); 2) erronea motivazione in ordine al riconoscimento di interessi nella misura legale ex art. 1284, I comma, c.c. in relazione al credito ad essa riconosciuto per la cessione effettuata dal COGNOME; 3) erronea motivazione in ordine alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
Si costituiva in appello la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), la quale: in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. per infondatezza della pretesa della RAGIONE_SOCIALE e, nel merito, eccepiva in ogni caso l’infondatezza dell’appello.
Il Tribunale di Milano, quale giudice di appello, con sentenza n. 6093/2021, respinta l’eccezione di inammissibilità, in parziale accoglimento dello stesso, condannava Allianz Direct s.p.a. al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria del credito del RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 4.257,15, già al netto dello scoperto contrattuale, in moneta attuale, oltre interessi al saggio e con le decorrenze indicate in parte motiva, confermando nel resto la impugnata sentenza e compensando integralmente tra le parti le spese processuali relative al grado.
Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE
La compagnia assicuratrice non ha svolto difese.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
I Difensori non hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La RAGIONE_SOCIALE di NOME NOME articola in ricorso due motivi.
1.1. Con il primo motivo la carrozzeria ricorrente denuncia: <> nella parte in cui il giudice di appello non ha ammesso la prova testimoniale, da essa richiesta, nonché ha ritenuto gli elementi offerti nel giudizio privi di gravità, precisione e concordanza, considerandoli peraltro singolarmente (e non nel loro complesso).
Riporta quanto dedotto con l’atto di citazione nel giudizio di primo grado e rileva che il giudice di appello, per quanto concerne tale procedimento: da un lato, ha ritenuto non provato il fatto (atto vandalico-furto) in forza del quale essa RAGIONE_SOCIALE aveva avanzato le propria domanda indennitaria, ma, dall’altro, non ha accolto né la richiesta di prova testimoniale, i cui capitoli ripercorre, volta proprio a dimostrare l’evento dedotto (atto vandalico/furto); né la richiesta di ordinare alla compagnia assicurativa (ovvero al perito) di esibire la perizia redatta a seguito di ispezione sul mezzo assicurato; e neppure la richiesta di c.t.u. meccanica volta alla quantificazione dei danni (richieste che aveva fatto al giudice di primo grado e che aveva reiterato in appello).
Si duole che il giudice di appello non ha accolto la richiesta di c.t.u. ed osserva che nel caso di specie dai rilievi fotografici prodotti risultavano danni ictu oculi nel loro complesso riconducibili ad atto vandalico/furto in ragione della loro natura e tipologia (trafugamento di alcune parti del veicolo), motivo per il quale il giudice d’appello, non avendo le conoscenze tecniche, ben avrebbe dovuto disporre una CTU, quantomeno avrebbe dovuto motivare il diniego.
Lamenta che il giudice di appello non ha accolto la richiesta di prova testimoniale, ritenuta erroneamente irrilevante, in quanto dall’assunzione dei testi sarebbe risultato provato in via presuntiva che il veicolo del Magnaneo, una volta parcheggiato dallo stesso in INDIRIZZO dell’abitato di Arese, era stato oggetto di furto/atto vandalico. Rileva che, trattandosi di un’azione delittuosa (atto vandalico/furto), eseguita da ignoti in assenza di testimoni, essa carrozzeria non avrebbe mai potuto fornire la prova diretta volta ad illustrare le modalità con le quali i malviventi hanno effettivamente danneggiato il veicolo assicurato.
1.2. Con il secondo motivo la carrozzeria ricorrente denuncia: <> nella parte in cui il giudice di appello ha affermato: <>.
Invocando principi affermati da questa Corte, si sostiene che il giudice di appello: a) non avrebbe potuto giudicare sulla legittimità o meno della decisione impugnata in merito alle spese processuali (perché in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c. detta decisione aveva perso efficacia a seguito della riforma della sentenza del primo grado), ma avrebbe dovuto provvedere ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite; b) non avrebbe potuto confermare – peraltro con motivazione illegittima e illogica – la compensazione delle spese del primo grado, considerando solo ed esclusivamente l’esito del procedimento conclusosi davanti al Giudice di Pace di Milano.
In definitiva, secondo la ricorrente, avuto riguardo all’esito complessivo della lite, l’Allianz sarebbe risultata soccombente (essendo stata rigettata l’eccezione di Allianz di carenza di legittimazione attiva ed essendo state accolte due delle tre domande, da essa carrozzeria formulate), ragion per cui, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., il giudice di appello avrebbe dovuto condannare la compagnia al rimborso delle spese, da essa carrozzeria sostenute, o quantomeno compensarle parzialmente.
2. Il primo motivo è inammissibile.
L’inammissibilità consegue in primo luogo al fatto che il motivo non si correla alla motivazione della sentenza impugnata, che ha spiegato le ragioni per le quali il giudice di appello non ha ammesso la prova testimoniale, rilevando che i relativi capitoli non concernevano la prova delle modalità del sinistro.
In effetti, la lettura dei capitoli conferma detta valutazione: essi non concernono il fatto dell’esistenza nel veicolo delle parti, che si
assumono essere state oggetto del furto notturno (rilevato l’indomani mattina). In particolare, il capitolo 1 non riferisce che il veicolo fosse integro. Quanto poi alla perizia, essendo rimaste indimostrate le modalità del fatto, la sua esibizione risultava irrilevante.
Il secondo motivo è fondato.
3.1. Fondata è la prima censura, quella relativa alla statuizione resa dal giudice di appello sul terzo motivo di appello.
Queste le ragioni.
Il giudice di appello, all’esito dello scrutinio dei primi due motivi di appello, inerenti al merito, ha ravvisato la loro fondatezza e, dunque, ha ritenuto i presupposti per l’accoglimento parziale dell’appello rispetto alla decisione di primo grado sul merito del giudizio.
L’esistenza di tali presupposti, giustificativi dell’accoglimento parziale dell’appello, comportava automaticamente, ai sensi dell’art. 336, primo comma, c.p.c., la caducazione della statuizione resa dal primo giudice sulle spese del giudizio di primo grado, giacché l’accoglimento anche parziale dell’appello comporta automaticamente, per effetto della riforma della decisione di primo grado quanto al ‘merito’ in senso ampio (cioè alle questioni di merito in senso stretto e ad eventuali questioni di rito), il venir meno della statuizione sulle spese del primo giudice, in quanto essa è stata ed è dipendente dalla sua decisione sul ‘merito’.
Il terzo motivo di appello avrebbe dovuto, dunque, essere dichiarato assorbito per queste ragioni e non avrebbe dovuto essere deciso.
In tale caso il giudice di appello deve, infatti, provvedere sulle spese non solo quanto al grado di appello, ma anche quanto al primo grado, regolandole naturalmente sulla base dell’esito finale della lite.
Da tanto consegue che la sentenza impugnata è illegittima là dove ha pronunciato sul terzo motivo di appello anziché, previo suo assorbimento, procedere ad una nuova decisione sulle spese di primo
grado che ne erano oggetto nell’àmbito del dovere di statuizione sulle spese dell’intero giudizio, imposto dalla – pur parziale – riforma della sentenza di primo grado.
La sentenza va cassata sul punto.
3.2. La fondatezza della prima censura (relativa alla statuizione resa dal giudice di appello sul terzo motivo di gravame), determina l’assorbimento della seconda censura (relativa alla statuizione resa sulle spese del giudizio di appello), in quanto, comportando anch’essa il parziale accoglimento del ricorso (e, quindi, la caducazione della statuizione sulle spese del giudizio di appello), dipende anch’essa dalla decisione resa dal giudice di appello.
Al giudice dell’eventuale rinvio dovrebbe a questo punto demandarsi di provvedere sulle spese dell’intero giudizio, cioè, sia di quelle di primo grado, che di quelle di appello.
Il Collegio, tuttavia, ritiene che sussistano le condizioni per decidere nel merito al riguardo e che, dunque, sia inutile il rinvio.
Si deve, dunque, procedere a statuire sulle spese dei due gradi di merito e sulle spese del presente giudizio di legittimità.
L’esistenza di una situazione di soccombenza reciproca in ragione dell’accoglimento solo parziale dei petita di parte ricorrente, risultante come esito finale della lite, giustifica la compensazione delle spese dei due gradi di merito.
Il solo parziale accoglimento del ricorso per cassazione giustifica la compensazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il primo motivo;
accoglie parzialmente il secondo, dichiarandone l’assorbimento per il resto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, provvedendo sulle spese sia di primo che di secondo grado, ne dispone la compensazione;
-compensa, altresì, le spese del giudizio di legittimità. Così deciso il 4 luglio 2025, a seguito di riconvocazione della