Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 244 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 244 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16405/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresento e difeso dall’avvocato COGNOME giusta procura in atti;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 664/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 21/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Osserva
Il Tribunale di Udine, accolta la domanda di NOME COGNOME promittente alienante, risolse il contratto preliminare intercorso fra
le parti per colpa di NOME COGNOME promissaria acquirente, che condannò a risarcire il danno, quantificato in € 65.000,00.
1.1. La Corte d’appello di Trieste, in parziale accoglimento dell’impugnazione di NOME COGNOME rigettò la domanda di risarcimento del danno relativamente alla somma di € 10.000,00 (reputò non provato che il maggior prezzo d’acquisto del nuovo appartamento da parte del COGNOME fosse dipeso dall’inadempimento della COGNOME, che avrebbe procurato il venir meno della pronta disponibilità della provvista, onde far luogo all’acquisto del nuovo alloggio).
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi.
L’intimato resiste con controricorso, in seno al quale svolge ricorso incidentale sulla base d’unitaria censura.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1457, 1453 e 1455 cod. civ., addebitando alla sentenza di non avere tenuto conto del fatto che il contratto non qualificava come essenziali i termini per il versamento degli acconti e di non avere valutato l’importanza dell’inadempimento.
3.1. La doglianza è inammissibile.
La ricorrente non s’avvede che la Corte locale ha stimato non di scasa importanza l’inadempimento scaturito dal reiterato mancato versamento degli acconti.
Né, il Giudice ha confuso con la clausola istituente ‘termine essenziale’, di cui all’art. 1457 cod. civ., i termini fissati per il pagamento degli acconti.
In definitiva, il motivo non aggredisce la ‘ratio decidendi’.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1454 e 1453 c.c., lamentando la mancata comparazione dei reciproci inadempimenti.
4.1. Il motivo è inammissibile.
La Corte di merito, al contrario di quel che sostiene la ricorrente, ha fatto luogo alla comparazione e giudicato l’inadempimento di essa ricorrente esclusivo e non di scarsa importanza: la Rossi non aveva versato gli acconti, dichiarando, inoltre, di volersi liberare dal contratto; nel mentre l’altra parte aveva contratto con il terzo solo a inadempimento conclamato della odierna ricorrente -pag. 9 della sentenza -). Di conseguenza il motivo non coglie la ‘ratio decidendi’.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia, criticando la sentenza per non avere statuito sul quarto motivo d’appello, con il quale aveva contestato in radice il risarcimento, perché il COGNOME si era dimostrato, a sua volta, inadempiente. La Corte d’appello, soggiunge l’esponente, si era limitata a eliminare la somma di € 10.000,00, che il promittente alienante aveva assunto aver dovuto corrispondere in più per l’acquisto del programmato nuovo appartamento, ritardato a causa della mancanza di provvista, per non avere potuto alienare il proprio immobile alla COGNOME e per colpa di costei.
5.1. Anche questo motivo non supera lo scrutinio d’ammissibilità
La censura d’appello, invero, è stata specificamente esaminata dal Giudice di secondo grado, il quale sul punto ha espressamente deciso (pag. 9 e dispositivo della sentenza).
Quanto al secondo profilo della doglianza, basti ricordare che la Corte d’appello ha chiaramente escluso inadempimento del promittente alienante.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia, per non avere esaminato il motivo d’appello con il quale la Rossi si era doluta della maggiorazione
delle spese operata dal Tribunale sul presupposto della manifesta fondatezza della domanda attorea.
6.1. Il motivo è fondato.
La Corte di Trieste scrive: <>. Tuttavia, in dispositivo provvede a regolare, secondo il criterio enunciato, solo le spese d’appello, nulla disponendo per quelle di primo grado, a riguardo delle quali l’appellante si era doluta.
La riforma parziale della sentenza del Tribunale, in ogni caso, imponeva che la Corte d’appello si pronunciasse sulle spese di primo grado.
7. Il ricorso incidentale, qualificato da NOME COGNOME ‘adesivo autonomo’, sviluppa un solo motivo, con il quale aderisce al quarto motivo del ricorso principale, per non avere la sentenza d’appello regolato le spese di primo grado.
7.1. Con il motivo posto in via di subordine – ove non venga accolto il precedente, reputandosi che la liquidazione effettuata dal giudice d’appello sia comprensiva anche delle spese di primo grado -viene lamentata la violazione dei minimi tabellari imposti dall’art. 13, co. 6, l. n. 247/20012 e dal d.m. n. 55/2014.
7.3. L’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale assorbe quello incidentale, dovendo il Giudice del rinvio statuire sulle spese di primo grado, stante la riforma, pur parziale, della prima statuizione.
La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio in relazione all’accolto motivo.
Il Giudice del rinvio, che si individua nella Corte d’appello di Trieste in altra composizione, regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il quarto motivo del ricorso principale, dichiara inammissibili gli altri, assorbe il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione all’accolto motivo, e rinvia, anche per il regolamento delle spese di legittimità, alla Corte d’appello di Trieste, in altra composizione.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 ottobre 2024