Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21533 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21533 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: TRICOMI IRENE
Data pubblicazione: 26/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27461/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME, NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COMUNE NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME domicilio istituzionale PEC
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 2162/2022 depositata il 23/05/2022, RG 1380/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 2162 del 2022, come integrata dal provvedimento di correzione di errore materiale del 4/6.10.2022, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Napoli nei confronti di NOME COGNOME ha dichiarato che il Comune di Napoli ha nei confronti di quest’ultimo un credito pari all’importo netto della retribuzione individuale di anzianità corrisposta nel periodo dal 1° maggio 2002 al 26 marzo 2008, e ha compensato tra le parti le spese del giudizio di appello.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando quattro motivi di ricorso, assistiti da memoria.
Resiste con controricorso il Comune di Napoli.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ.
Ad avviso del ricorrente, vi sarebbe stato travisamento da parte del Giudice di appello della portata dell’istanza di correzione di errore materiale, atteso che le parti non hanno congiuntamente richiesto di correggersi il dispositivo di cui alla sentenza pubblicata, al fine di uniformarlo con quello letto in udienza. Erroneamente, attesi i principi enunciati da Cass. n. 32061 del 2022, la Corte d’appello, in ragione della ritenuta ‘ soccombenza reciproca ‘, ha
disposto la compensazione delle spese legali del secondo grado di giudizio, nulla statuendo in ordine alle spese del primo grado.
Tale statuizione sarebbe errata atteso che l’odierno ricorrente deve considerarsi ‘ parte vittoriosa ‘, in ragione del complessivo esito del giudizio, che ha visto ridurre la pretesa restitutoria vantata dal Comune di Napoli, per effetto delle pronunce di primo e di secondo grado.
Il secondo motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art.360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, e 112, cod. proc. civ.
La Corte territoriale, con il provvedimento di correzione di errore materiale ha ribadito la compensazione delle spese di lite del solo secondo grado, nulla statuendo con riguardo alle spese del primo grado di giudizio, che aveva visto, originariamente, l’ odierno ricorrente condannato al pagamento della misura di ¾, pari ad euro 1.800,00 oltre oneri. La sentenza di appello sarebbe viziata per l’omessa pronuncia in ordine alle spese del primo grado di giudizio.
Con il terzo motivo di ricorso, in via gradata, è dedotta, in relazione all’art.360, n.4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 132, comma 4, e 156, cod. proc. civ.
La decisione di secondo grado risulterebbe comunque affetta da nullità stante l’assoluta mancanza di motivazione al riguardo.
Con il quarto motivo di ricorso, prospettato ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, e 112, cod. proc. civ.
In via ulteriormente gradata, in ogni caso, sarebbe errata la conferma della condanna del lavoratore al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, sia per i principi affermati dall’ordinanza n.32061 del 2022 delle Sezioni Unite di codesta Ecc.ma Corte, sia in contrasto con la (sebbene impropria) ritenuta ‘ soccombenza
reciproca ‘, in forza della quale il giudice di appello ha integralmente compensato le spese del secondo grado.
Ha priorità logico giuridica l’esame del secondo motivo di ricorso.
Va premesso che si legge nel provvedimento di correzione di errore materiale (in atti PCT): ‘con istanza depositata da entrambe le parti gli avv.ti COGNOME e COGNOME hanno chiesto adeguarsi il contenuto della sentenza al dispositivo reso all’esito della pubblica udienza e della successiva camera di consiglio, nel senso che la compensazione delle spese di lite ha riguardato solo il secondo grado del giudizio, ebbene trattasi omissione chiaramente emendabile dal momento che il procedimento di correzione di errore materiale, disciplinato dall’art. 287 c.p.c., è esperibile per ovviare ad errori che intervengono nel momento della redazione del provvedimento e che risultino immediatamente dalla mera lettura nonché quelli di errata ovvero omessa indicazione dei dati rilevabili dal procedimento telematico del procedimento giudiziario’.
È dunque fondata la doglianza del ricorrente relativa alla mancata rideterminazione da parte della Corte d’Appello delle spese di lite di entrambi i gradi, in ragione dell’esito complessivo del giudizio, atteso che il giudice di secondo grado ha statuito solo sulle spese del giudizio d’appello, come risulta dal provvedimento di correzione di errore materiale, nonostante vi fosse stata la riforma della sentenza di primo grado.
In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui
all’art. 336 c.p.c. la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass., 1717 del 2017).
6 . All’accoglimento del secondo motivo di ricorso segue l’assorbimento dei restanti motivi di impugnazione.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al secondo motivo di ricorso accolto, assorbiti gli altri motivi, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione