Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19612 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19612 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12011/2022 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
– intimata –
avverso la sentenza n. 17453 del 9/11/2021 del Tribunale di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/6/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la memoria del ricorrente;
RILEVATO CHE:
-con la sentenza n. 17453 del 9/11/2021 il Tribunale di Roma respingeva l ‘ appello proposto da NOME COGNOME e confermava la sentenza con cui il Giudice di Pace, dopo aver annullato cartelle di pagamento volte
alla riscossione di sanzioni amministrative per l ‘ importo di Euro 5.178,20, aveva liquidato le spese di lite in Euro 350,00 per compensi ed Euro 125,00 per esborsi, ponendone l ‘ onere ad esclusivo carico di RAGIONE_SOCIALE;
-il giudice d ‘ appello reputava congrua la liquidazione effettuata dal Giudice di Pace, in considerazione dello scarso scostamento dai minimi tariffari e RAGIONE_SOCIALE ragioni dell ‘ operata riduzione (assenza di attività istruttoria e minima attività decisoria), e compensava le spese del secondo grado;
-avverso la decisione del Tribunale, NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, basato su un unico motivo;
-non svolgeva difese l ‘ RAGIONE_SOCIALE;
-il ricorrente depositava memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 12/6/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-con la censura il ricorrente denuncia, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione o falsa applicazione dell ‘ art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della Giustizia come modificato dal dm 37/2018 e RAGIONE_SOCIALE tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 91 c.p.c., art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.»;
-come più volte affermato da questa Corte -ex multis ,
Sez. 2, Sentenza n. 9815 del
13/04/2023, entrambe
alle cui motivazioni è sufficiente rinviare, ai sensi dell ‘ art. 118, comma 1, ultimo periodo, disp. att. cod. proc. civ. -«in tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e RAGIONE_SOCIALE spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile»;
-la censura è, quindi, fondata, avendo il Tribunale ritenuto congrue, a titolo di spese processuali di primo grado -in relazione al valore della causa (pari all ‘ importo della sanzione irrogata) -somme inferiori a quelle risultanti dalla massima riduzione consentita dal citato art. 4, comma 1, D.M. 55/2014;
-la sentenza impugnata, dunque, va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell ‘ art. 384 cod. proc. civ., accogliendo l ‘ appello: per il primo grado del giudizio, in cui l ‘ odierno ricorrente è risultato vittorioso anche sulle spese, tenuto conto dell ‘ esigua attività difensiva svolta (circostanza già accertata dal giudice dell ‘ appello), si liquidano i compensi nell ‘ importo di Euro 436,00, pari al minimo tariffario, oltre a Euro 125,00 per esborsi e ad accessori di legge;
-con riguardo alle spese dell ‘ appello e del giudizio di legittimità, si osserva che «se la sentenza di accoglimento dell ‘ opposizione ad una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dall ‘ opponente solo attraverso un estratto di ruolo è impugnata soltanto per la statuizione sulle spese, lo ius superveniens di cui all ‘ art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 – in forza del quale l ‘ azione e l ‘ impugnazione sarebbero state inammissibili – non può incidere sulle statuizioni coperte dal giudicato, ma può rilevare ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3812 del 08/02/2023, Rv. 667177-01);
-anche nel caso de quo l ‘ odierno ricorrente aveva impugnato cartelle di pagamento RAGIONE_SOCIALE quali aveva avuto conoscenza mediante autonoma acquisizione dell ‘ estratto di ruolo: il passaggio in giudicato dell ‘ accoglimento della domanda iniziale (e -limitatamente all ‘ an -della condanna alle spese nel primo grado) preclude la declaratoria di inammissibilità dell ‘ azione e RAGIONE_SOCIALE impugnazioni per difetto dell ‘ interesse qualificato (invero, nemmeno allegato dal COGNOME) richiesto dallo ius superveniens , il quale, però, costituisce un giusto motivo per disporre la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese dell ‘ appello, nonché per dichiarare irripetibili le spese del giudizio di legittimità;
p. q. m.
la Corte
accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l ‘ appello e liquida le spese del primo grado in Euro 436,00 per compensi ed Euro 125,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
compensa le spese del grado d ‘ appello;
dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,