Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10774 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10774 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11390/2022 R.G. proposto da :
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME in INDIRIZZO
pec:
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato prof. COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ROMA INDIRIZZO, pec:
–controricorrente- nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata
in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato
NOME COGNOME, pec:
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 70/2022 depositata il 2/3/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 8/10/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME premesso di aver stipulato con la società RAGIONE_SOCIALE (cui subentrò RAGIONE_SOCIALE) un contratto avente ad oggetto la vendita e l’installazione dell’impianto fotovoltaico ‘Raggio senza pensieri plus’ con kit comprendente, oltre al sistema e ai pannelli, l’omaggio di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, una polizza di assicurazione all Risk di due anni, l’installazione standard dell’impianto ed altro al prezzo di € 21.472,50 oltre Iva, e di non aver ottenuto né l’omaggio previsto dal kit né la polizza assicurativa né l’esatta esecuzione del contratto da parte dell e venditrici, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. le convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Taranto, chiedendo la consegna della bicicletta e della polizza assicurativa, la differenza tra il prezzo pagato e quello asseritamente diverso praticato sul mercato e il risarcimento del danno.
Le convenute RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), rispettivamente cedente e cessionaria del contratto di franchising stipulato con RAGIONE_SOCIALE si costituirono in giudizio deducendo l’infondatezza della domanda relativa alla richiesta di pagamento del minor prezzo e di quella risarcitoria, mentre si dichiararono estranee alle domande relative alla mancata consegna della bicicletta omaggio
e della polizza perché di pertinenza della società RAGIONE_SOCIALE di cui chiesero ed ottennero l’autorizzazione alla chiamata in causa.
Enel si costituì in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda relativa alla difformità del prezzo di vendita rispetto a quello praticato sul mercato e rispetto alla domanda risarcitoria, chiese la cessazione della materia del contendere per aver consegnato la bicicletta in omaggio ed il rigetto della domanda relativa alla polizza assicurativa per sopravvenuto difetto di interesse del richiedente.
Il Tribunale, assunte prove testimoniali richieste dalle convenute, accolse parzialmente le sole domande nei confronti di Enel, rigettando per il resto e quindi, dato atto che la bici era stata consegnata, ordinò ad Enel di consegnare al COGNOME tutta la documentazione sulla polizza assicurativa, rigettò tutte le altre domande e compensò integralmente tra le parti le spese e compensi di lite.
Il COGNOME propose appello lamentando il mancato accoglimento della domanda risarcitoria e la violazione del principio di soccombenza, quanto alla compensazione delle spese, avendo egli ottenuto l’accoglimento parziale della domanda.
Le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE si costituirono in giudizio contestando la fondatezza dell’appello e formularono appello incidentale nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per esserne manlevate in caso di accoglimento dell’appello e nei confronti del NOME COGNOME per ottenere la sua condanna al pagamento delle spese di primo grado perché integralmente soccombente nei loro confronti.
Anche Enel si costituì in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
La Corte d’Appello di Lecce , con sentenza pubblicata in data 2/3/2022 n. 70, ritenendo l’appello principale manifestamente infondato e quello incidentale, invece, del tutto fondato essendovi la totale soccombenza del COGNOME nei confronti delle due società convenute, ha rigettato l’appello principale ed accolto l’incidentale e, in parziale riforma della
sentenza di primo grado, per il resto confermata, ha condannato il COGNOME al pagamento, in favore delle convenute, delle spese del primo grado del giudizio ed ha posto a carico del medesimo anche le spese del giudizio di appello in favore di tutte le società.
Avverso la sentenza il soccombente propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Resistono con distinti controricorsi le società RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE che hanno anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Considerato che:
con l’unico motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c . relativamente alla mancata statuizione sulle spese del doppio grado- lamenta che, pur essendo egli risultato almeno parzialmente vincitore in primo grado, per aver ottenuto la condanna di Enel alla consegna della polizza e il riconoscimento che la bicicletta omaggio era stata consegnata in ritardo, non avrebbe ottenuto il favore delle spese e in appello, pur ritenendo il giudice che l’Enel avesse consegnato in ritardo la polizza e che anche la bici omaggio fosse stata consegnata in ritardo, non solo non ha condannato le appellate al pagamento delle spese del primo e del secondo grado ma ha perfino accolto l’appel lo incidentale di SBS Service e Wolmann condannando il COGNOME alle spese del doppio grado.
Il giudice avrebbe dovuto considerare l’esito complessivo della lite e condannare quantomeno l’Enel alle spese nei confronti del COGNOME.
Il motivo è infondato.
In riforma della sentenza di 1° grado, la corte di merito ha condannato l’odierno ricorrente al pagamento: a) delle spese di lite del giudizio di 1° grado in favore di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE ( non anche di Enel ); b) delle spese di lite del giudizio di 2° grado in favore di RAGIONE_SOCIALE, di RAGIONE_SOCIALE e di Enel.Si.
Orbene, come correttamente affermato dalla corte di merito nell’impugnata sentenza, in base all’esito complessivo del giudizio l’odierno ricorrente è risultato totalmente soccombente nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, e nei confronti di Enel.Si certamente non è invero risultato ‘ totalmente vittorioso ‘ .
Movendo dal rilievo che <> la sentenza del giudice di prime cure là dove <>, sottolineando che tuttavia <>, tale giudice, nell’affermare <>, e l’essere stata quest’ultima <>, ha comunque rigettato la domanda risarcitoria <> in ragione della mancata prova del lamentato danno .
Atteso che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in materia di spese giudiziali il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (da ultimo v. Cass., 24/4/2024, n. 11098), non sussiste pertanto nella specie la violazione denunziata.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle controricorrenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.800,00, di cui euro 2,600,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna delle controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma in data 21/2/2025 dal Collegio riconvocatosi nella medesima composizione dall’udienza dell’8/10/2024
Il Presidente NOME COGNOME