Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1902 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1902 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 12951-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, NOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME;
Oggetto
Retribuzione rapporto privato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 06/12/2023
CC
– intimato –
avverso la sentenza n. 1042/2021 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 25/11/2021 R.G.N. 86/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Lecce, con la sentenza n. 1042/2021, pronunciando sul gravame presentato da NOME RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te pt, già RAGIONE_SOCIALE, nonché di RAGIONE_SOCIALE NOME in proprio, in riforma della pronuncia del Tribunale di Brindisi ha condannato gli appellati al pagamento, in favore del predetto NOME, della ulteriore somma di euro 27.177,31, di cui euro 2.765,05 per TFR, a titolo di differenze retributive, oltre accessori, e a rifondere le spese processuali del doppio grado per il principio della soccombenza, da liquidarsi in favore dello Stato ex art. 133 DPR n. 115/2002.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE affidato ad un solo motivo.
NOME COGNOME non ha svolto attività difensiva.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 co. 2 cpc, quest’ultimo nella sua formulazione anteriore all’intervento dell’art. 13 D.l. n. 132/2014 modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 162 /2014, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, perché la Corte territoriale, in una situazione di soccombenza reciproca in quanto erano state riconosciute solo le differenze retributive per mansioni superRAGIONE_SOCIALE e per un
livello diverso ed inferiore a quello indicato dal lavoratore, ribadendo la negazione (già espressa dal Tribunale) di qualsivoglia prestazione di lavoro straordinario, con una notevole riduzione della domanda originaria con la quale si rivendicava la somma di euro 108.800,60, aveva erroneamente ritenuto di non compensare, anche solo parzialmente, le spese di lite, come invece aveva fatto correttamente il primo giudice.
Il motivo è infondato.
Si richiama il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. Un. n. 14989/2005; Cass. n. 11329/2019; Cass. n. 10861/2002) secondo cui, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.
Nella fattispecie, pertanto, il mancato esercizio della facoltà, da parte dei giudici di seconde cure, di disporre la compensazione, anche parziale, delle spese di lite, non è sindacabile in sede di legittimità, potendo venire in rilievo, quale vizio denunciabile in cassazione, solo il limite della violazione del principio della soccombenza sancito dall’art. 91 cpc, secondo cui il relativo onere non può mai essere posto a carico della parte rimasta totalmente vittoriosa: ma tale ipotesi non ricorre nel caso concreto.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla va disposto per le spese del presente giudizio non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228,
deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 dicembre