Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1362 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1362 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 29525/2022 r.g. proposto da:
COGNOME NOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO presso il cui studio in INDIRIZZO, ha eletto il domicilio.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (cod. fisc. CODICE_FISCALE), nella persona del Rag. NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE) quale Curatore del fallimento dichiarato dal Tribunale di Novara con sentenza n. 42/2018, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME del Foro di Novara.
–
contro
ricorrente – avverso il decreto emesso dal Tribunale di Novara del 17.11.2022, nel procedimento ex art. 98 l. fall.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Con domanda trasmessa il 5.12.2019, il ricorrente chiedeva l’ammissione allo stato passivo del Fallimento del credito chirografario di € 119.675,20 , ai sensi dell’art. 1669 c.c., per il risarcimento danni cagionati al suo immobile da difetti costruttivi dell’opera addebitabil i all’appaltatore allora in bonis e successivamente dichiarato fallito.
Il g.d. non ammetteva il credito per difetto di prova.
Proposta opposizione da parte dell’odierno ricorrente, il Tribunale di Novara, nella contumacia del fallimento, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, ammetteva in via chirografaria il credito, dichiarando tuttavia irripetibili le spese di lite.
2.Il decreto, pubblicato il 17.11.2022, è stato impugnato da COGNOME NOME con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Fallimento controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle norme in tema di regolamentazione delle spese di lite, e cioè degli articoli 91 e 92 cod. proc. civ. ‘per non avere il Tribunale di Novara, con il decreto oggetto di questo ricorso, disposto la condanna del resistente RAGIONE_SOCIALE in liquidazione alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione allo stato passivo RG 75/19 in favore dell’opponente, Sig. NOME COGNOME, nonostante la totale soccombenza della curatela fallimentare ‘ .
1.1 Occorre in primo luogo esaminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dal Fallimento controricorrente, in ragione del rilievo della chiusura del fallimento stesso intervenuta medio tempore .
1.2 L’eccezione è infondata.
Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che ‘n el regime successivo alla riforma operata dal d.lgs. n. 5 del 2006, la
revoca del fallimento con provvedimento passato in giudicato rende improcedibile l’opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., che è procedimento strettamente connesso alla procedura fallimentare, in quanto teso ad accertare il credito con efficacia meramente endoconcorsuale, e tale conseguenza – che può essere rilevata anche d’ufficio – opera anche nel giudizio di legittimità, a differenza della chiusura del fallimento, che costituisce una mera causa di interruzione del processo non rilevante in sede di legittimità ‘ (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29670 del 11/10/2022; v. anche: Cass. n. 19752/2017).
1.2 Il ricorso è invece fondato e va accolto.
Anche in tal caso soccorre invero la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la statuizione del tribunale di non ripetibilità delle spese sostenute dall’opponente, essendo fondata sul solo rilievo della contumacia dell a parte convenuta, risulta del tutto incongrua e non conforme ai criteri posti dalla nuova formulazione dell’art. 92 cod. proc. civ., a seguito del d.l. n. 132 del 2014, conv. in legge n. 162 del 2014 (art. 13, comma 1) e della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ammette la facoltà discrezionale del giudice di compensare le spese nel caso di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Cass. n. 3977 del 2020; Cass. n. 4696 del 2019), tra cui non rientra certamente la circostanza che la parte convenuta, essendo rimasta contumace, non abbia sollevato contestazioni o difese (Cass. n. 6249/2022). Ne consegue la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale competente per un nuovo giudizio sulle spese del giudizio di opposizione alla luce dei principi sopra ricordati e qui di nuovo riaffermati.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Novara che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19.12.2025
Il Presidente NOME COGNOME