Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1462 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1462 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20556/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, difesa da ll’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME
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-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TRIESTE n. 286/2024 depositata il 20/06/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Un gruppo di 59 proprietari ha adito il Tribunale di Trieste con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., deducendo di aver acquistato da un fallimento una porzione di terreno adibita a strada interna e lamentando che RAGIONE_SOCIALE aveva delimitato e chiuso con paletti e catena un tratto di circa sei metri, utilizzandolo come parcheggio per la propria attività commerciale. Era pacifico che la società disponeva di una servitù di passaggio e transito su quella porzione, ma non di parcheggio né, comunque, del potere di chiuderla e usarla in via esclusiva. Il Tribunale ha accolto la domanda, riconoscendo il diritto di proprietà dei ricorrenti sulla porzione di stra da, ribadendo l’esistenza della sola servitù di passaggio in favore della NOME e condannando alla rimozione di paletti e catena, con compensazione delle spese.
La Corte di appello di Trieste ha rigettato il gravame, condannando l’appellante a rifondere le spese processuali del giudizio di appello a favore degli appellati, liquidandole in € 5.000 ciascuno per compensi.
Ricorre in cassazione la convenuta con quattro motivi di ricorso, illustrati da memoria. Le controparti sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., con la seguente argomentazione. La sentenza è priva di un effettivo esame delle censure mosse con il
gravame. La formula adottata dal giudice di appello, nella sua genericità, è tale da condurre al rigetto uniforme e automatico di qualsiasi gravame. Manca una effettiva pronuncia sui motivi di appello concernenti l’erronea ricostruzione dello stato di fatto, le facoltà spettanti alla ricorrente quale comproprietaria dell’area, le modalità di esercizio della servitù secondo il titolo iscritto, i criteri applicabili per la soluzione del conflitto nell’esercizio di servitù iscritte in tempi diversi e tra loro incompatibili.
Il primo motivo è rigettato.
Sul punto decisivo, la Corte territoriale ha reso una motivazione molto sintetica, eppure idonea a far comprendere l’iter logico-giuridico che ha seguito, come è richiesto da questa Corte al fine di vedere integrato il minimo costituzionale della motivazione (cfr. Cass. SU 8053 del 2014).
Il primo motivo imputa alla Corte di appello una serie di difetti di spiegazione (la sentenza non spiega perché l’area debba intendersi interamente chiusa; non spiega le ragioni per le quali il diritto degli intimati debba intendersi del tutto violato; non spiega le modalità attraverso le quali potrebbe aversi un effettivo contemporaneo esercizio delle servitù; non spiega in cosa consista il maggior aggravio derivante al fondo servente dalla posa di paletti e catena).
Tale impostazione delle censure urta contro il principio secondo il quale il giudice di merito che fondi il proprio convincimento su alcuni elementi di causa piuttosto che su altri non incontra altro limite che quello di esporli in modo ragionato, senza essere tenuto a discutere ogni altro elemento probatorio o a confutare ogni altra deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. In tal modo sono da ritenersi disattesi i rilievi che, sebbene non menzionati, sono logicamente incompatibili con l’argomentazione adottata ai fini della decisione. L’apprezzamento del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter
logico della decisione, mentre non vi è spazio per una critica ad opera della parte ricorrente che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente ricostruzione dei fatti.
Nel caso attuale, la Corte di merito ha affermato che la servitù di passaggio e transito non consente di esercitare sosta e parcheggio in modo continuativo. La chiusura con paletti e catene determinerebbe lo svuotamento del diritto di proprietà degli appellati. In parole testuali (p. 14): «Anche se titolare di servitù di passaggio e transito la società appellante non può esercitare sosta e parcheggio in modo continuativo, perché in questo modo andrebbe a svuotare il diritto di proprietà degli appellati che sarebbe del tutto violato da una chiusura con paletti e catene».
Dinanzi ad una tale motivazione, il compito di questa Corte non è di valutare se far propria o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata; quindi, non è di procedere ad una revisione delle allegazioni di fatto e delle prove a fondamento di tale decisione al fine di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal giudice del merito. Ciò sarebbe in contrasto con la funzione propria di una corte di legittimità. In altri termini, in ordine alle ragioni di fatto esposte nella decisione impugnata, il compito di questa Corte è (come già anticipato) di controllare che il giudice di merito abbia dato conto di tali ragioni e che il ragionamento manifestato nella motivazione si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (cfr., in questo senso, tra le molte, Cass. 38034/2021, con indicazioni di ulteriori precedenti).
Nel caso attuale, tale controllo ha avuto esito positivo.
2. – Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1063, 1064, 1065, 1067, 2644, 2697 c.c. Si articolano i seguenti profili di censura: violazione dell’art. 2644 c.c. per mancata applicazione del criterio della priorità temporale delle iscrizioni tavolari; violazione dell’art. 1063 c.c. per mancata individuazione delle modalità di esercizio della servitù in forza del titolo costitutivo;
violazione degli artt. 1063, 1064, 1065 c.c. relativamente agli accessoria della servitù; travisamento della portata precettiva dell’art. 1067 c.c.; violazione dell’art. 2697 c.c., per aver fondato la decisione su una circostanza contestata e non provata.
Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Il provvedimento impugnato ha affermato (pagg. 13-14): «Anche se titolare di servitù di passaggio e transito la società appellante non può esercitare sosta e parcheggio in modo continuativo, perché in questo modo andrebbe a svuotare il diritto di proprietà degli appellati che sarebbe del tutto violato da una chiusura con paletti e catene. A nulla rileva il fatto che gli appellanti siano titolari e possano esercitare il diritto di proprietà in tutto il resto della strada. Recintare un’area e utilizzarla in via esclusiva non costituisce una innovazione del diritto di servitù di passaggio. Chiudendo l’area con paletti e catena questa viene utilizzata in via esclusiva con esclusione di ogni altro, compresi i legittimi proprietari».
Dinanzi a tale motivazione, la censura relativa alla violazione dell’art. 2644 c.c. è inammissibile per difetto di specificità, poiché non si precisa dove e quando tale censura è stata fatta valere nei gradi di merito, né si profila espressamente come vizio di omessa pronuncia (la sentenza impugnata non tratta il tema). La censura relativa alla violazione degli artt. 1063, 1064, 1065, 1067 c.c. è infondata: il titolare della servitù di passaggio ha diritto di transitare sul fondo servente, ma non di occupare stabilmente una porzione del fondo medesimo mediante l’apposizione di barriere che ne impediscano l’utilizzo da parte dei proprietari; gli accessori della servitù (art. 1064 c.c.) devono essere funzionali all’esercizio della medesima nei limiti del contenuto e non possono estenderla oltre l’ oggetto di quest’ultima (così, tra le altre, Cass. 25105/2022). La censura relativa alla violazione dell’art. 2697 c.c. è inammissibile perché sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie.
3. – Il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. in punto liquidazione spese processuali. Si sostiene che la liquidazione complessiva di € 295.000 oltre accessori è abnorme e priva di giustificazione.
Il provvedimento impugnato ha affermato (pag. 15): «Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi».
Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 8 d.m. 55/2014, con la seguente argomentazione. In caso di difesa unica di più persone, va liquidato un unico compenso. I 59 intimati erano difesi dal medesimo legale che ha svolto una unica difesa comune.
Il provvedimento impugnato ha statuito nel dispositivo (pag. 16): «condanna la società appellante a rifondere le spese processuali del giudizio di a ppello a favore degli appellati, che liquida in 5.000,00 € ciascuno per compensi».
Il terzo e il quarto motivo sono da esaminare congiuntamente per connessione.
Essi sono accolti.
Quanto al terzo motivo, la Corte territoriale ha affermato di applicare i valori medi del d.m. 55/2014 e di non ravvisare elementi di personalizzazione, ma ha poi liquidato 59 compensi autonomi per un importo complessivo manifestamente eccedente i parametri tabellari. Tale contraddizione tra la premessa motivazionale e il risultato dispositivo integra un vizio di motivazione che impedisce di comprendere l’iter logico seguito dal giudice.
Quanto al quarto motivo, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dal d.m. n. 55/2014,
artt. 4 e 8 (così, tra le altre, Cass. 1650/2022). Nel caso di specie, i 59 intimati erano difesi dal medesimo legale, il quale ha svolto un’unica comune difesa attesa l’identità di petitum e causa petendi . La liquidazione di 59 compensi autonomi viola pertanto l’art. 4 co. 2 d.m. 55/2014 («Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta » )
4. – In sintesi, la Corte rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso, accoglie il terzo e il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso, accoglie il terzo e il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME