Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 18560-2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso la sentenza n. 857/2019 del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata il 30/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 3.7.2015, COGNOME NOME proponeva opposizione avverso il provvedimento di revoca della patente di guida, el evato nei suoi confronti ai sensi dell’art. 128, secondo comma.
Con sentenza n. 784/2017, preso atto che la Prefettura aveva disposto la revoca in autotutela del provvedimento impugnato, il Giudice di Pace di Grosseto dichiarava cassata la materia del contendere e condannava la parte pubblica alle spese del grado.
Con la sentenza impugnata, n. 857/2019, il Tribunale di Grosseto rigettava il gravame proposto dalla COGNOME avverso la decisione di primo grado, limitatamente alla statuizione in punto di spese.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME, affidandosi a due motivi.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 21 del D.M. n. 55 del 2014 e 2233 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che, nella fattispecie, si doveva applicare lo scaglione di tariffa per le cause di valore indeterminabile dinanzi al Giudice di Pace, che in realtà non sarebbe previsto dalla tariffa stessa.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli art. 2 e 4 del D.M. n. 55 del 2014, in re lazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ridotto del 50% il compenso medio, sulla base della ravvisata bassa difficoltà della lite, operando tuttavia una valutazione ex post in merito alla complessità dell’i mpegno profuso per la difesa. Ad avviso della ricorrente, la causa avrebbe
dovuto essere considerata di valore indeterminabile, di particolare importanza, di media complessità, con conseguente attribuzione dei valori medi, individuati nella somma complessi va di € 6.147 (cfr. pag. 7 del ricorso).
Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate.
La tariffa in vigore fino al 2018 individua, per le cause di competenza del Giudice di Pace, tre scaglioni: rispettivamente, il primo per le cause di valore fino ad € 1.100, il secondo per quelle di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200, ed il terzo per quelle di valore superiore, compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000. L’art. 5, sesto comma, del D.M. n. 55 del 2014 prevede che ‘ Le cause di valore inde terminabile si considerano … di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia’ . Il Tribunale ha correttamente applicato, nella fattispecie, lo scaglione di valore relativo alle cause trattate davanti al Giudice di Pace, di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000, il quale, ai valori medi, prevede un compenso così ripartito: € 405 per la fase di studio, € 335 per quella introduttiva, € 540 per quella di trattazione, € 710 per quella decisionale; per un totale di € 1.990, somma corrispondente a quanto indicato a pag. 3 della sentenza impugnata.
Il giudice di merito ha poi applicato la riduzione del 70% per la fase istruttoria -consentita dall’art. 4, primo comma, de l D.M. n. 55 del 2014, nel testo vigente alla data della decisione: 30.10.2019 -in quanto nella fattispecie non era stata svolta alcuna attività istruttoria. Il ricorso non attinge la statuizione relativa all’assenza di attività istruttoria, e dunque la riduzione è da ritenere pienamente giustificabile, poiché nel caso specifico il provvedimento sanzionatorio oggetto di opposizione era stato annullato, in autotutela, dalla Prefettura, con conseguente emissione, da parte del Giudice di Pace, di sentenza di cessazione
della materia del contendere: il che esclude che possa esser stata svolta alcuna attività istruttoria.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto corretta la liquidazione del compenso operata dal primo giudice, nella misura di € 1.000, in quanto non inferiore alla metà della somma risultante dall’applicazione dei valori medi di tariffa (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). In effetti, partendo dal valore medio di € 1.990, previsto dal terzo ed ultimo scaglione previsto per la cause di competenza del Giudice di Pace, ed applicando le riduzioni massime consentite dalla tariffa vigente al momento della decisione, pari al 50% per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, ed al 70% per quella istruttoria, si perviene ad un impor to finale di € 887 (di cui € 202,50 per la fase di studio, € 167,50 per quella introduttiva, € 162 per quella di trattazione ed € 355 per quella di decisione), inferiore a quello di € 1.000, in concreto liquidato dal Giudice di Pace. Non si ravvisa, di conseguenza, alcuna lesione dei minimi tariffari.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.