Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8471 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8471 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 26064/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE p.i. P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME ricorrente
contro
CONDOMINIO INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE ELENA, c.f. 92080060921, in persona dell’amministratore pro tempore, CONDOMINIO INDIRIZZO IN QUARTU S. ELENA, c.f. NUMERO_DOCUMENTO, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME controricorrenti
avverso la sentenza n. 469/2019 della Corte d’appello di Cagliari depositata il 27-5-2019 e avverso l’ordinanza di correzione di errore materiale della medesima sentenza depositata il 21-6-2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12-3-
2025 dal consigliere NOME COGNOME
OGGETTO: azione di rivendicazione
R.G. 26064/2019
C.C. 12-3-2025
FATTI DI CAUSA
1.Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. depositato in data 13-2011 avanti il Tribunale di Cagliari MaRAGIONE_SOCIALE espose che il suo dante causa NOME COGNOME nel 1998 aveva concordato con gli amministratori dei Condomini di INDIRIZZO e INDIRIZZO di Quartu S. Elena di procedere a uno scambio di piccole superfici immobiliari delle rispettive proprietà, al fine di consentire ai due Condomini il comodo uso dell’impianto autoclave; pertanto di fatto NOME COGNOME aveva concesso una porzione di mq. 4 destinata a essere unita all’originario locale dell’impianto autoclave e i due Condomini gli avevano concesso un altro piccolo spazio che egli aveva accorpato al suo adiacente locale commerciale, che nel 2004 aveva conferito alla società RAGIONE_SOCIALE aggiunse che le autorità amministrative avevano ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, per cui NOME COGNOME aveva restituito la porzione immobiliare ricevuta per effetto dello scambio, mentre i Condomini si erano rifiutati di restituire la porzione di mq. 4. Quindi la società chiese la condanna dei Condomini convenuti alla restituzione della particella 368 sub 66 di cui al foglio 19 o in subordine la dichiarazione di nullità o risoluzione del rapporto intercorso e per l’effetto la restituzione del bene.
Si costituirono i convenuti Condomini di INDIRIZZO e di INDIRIZZO in persona dell’amministratore contestando la domanda.
Disposto il mutamento del rito e istruita solo documentalmente la causa, il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 2428/2015 rigettò la domanda, dichiarando che la domanda attorea doveva essere qualificata come rivendica, ma la società attrice non aveva assolto il proprio onere probatorio, in quanto non aveva provato neppure il proprio diritto di proprietà, perché dall’atto di conferimento risultava
che NOME COGNOME aveva conferito alla società beni aventi altri dati catastali; ha aggiunto che la società attrice non aveva provato neppure il diritto in capo al dante causa di NOME COGNOME.
2.Ha proposto appello RAGIONE_SOCIALE che la Corte d’appello di Cagliari ha rigettato con sentenza n. 469 pubblicata il 27 -5-2019, condannando la società appellante alla rifusione delle spese di lite a favore dei Condomini appellati.
La sentenza ha dichiarato che le domande subordinate di nullità e di risoluzione dell’accordo erano state rinunciate, l’attrice aveva precisato che la sua domanda aveva natura reale ed era nuova e inammissibile la deduzione in appello in ordine all’esisten za di un rapporto di comodato gratuito tra le parti. Ha aggiunto che era incomprensibile l’affermazione dell a società appellante di essere stata fino alla data del frazionamento del mappale 368 sub 6 nel possesso della superficie della quale chiedeva la restituzione, in quanto essa stessa aveva sempre sostenuto che lo scambio delle aree era avvenuto nel 1998 e da allora i due Condomini avevano sempre rifiutato la restituzione dell’area ricevuta .
Con ordinanza depositata il 21-62019 la Corte d’appello ha rigettato l’istanza di correzione di errore materiale proposta da RAGIONE_SOCIALE con riferimento alla statuizione della sentenza sulla liquidazione delle spese di lite e ha condannato la società alla rifusione a favore dei Condomini delle spese del procedimento di correzione, liquidate in euro 500,00 per compensi professionali oltre accessori.
3.Ma.RAGIONE_SOCIALE ha proposto unico ricorso per cassazione avverso la sentenza e avverso l’ordinanza di rigetto della sua istanza di correzione di errore materiale, proponendo due motivi.
Il Condominio INDIRIZZO Quartu S. Elena e il Condominio INDIRIZZO in Quartu Sant’Elena in persona del medesimo amministratore hanno resistito con unico controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ., in prossimità dell’udienza il difensore della ricorrente ha depositato memoria e con ordinanza interlocutoria all’esito della camera di consiglio del 4-10-2023 è stato disposto rinvio in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione della ripartizione delle spese del procedimento di correzione di errore materiale. Nuovamente fissata l’ adunanza camerale, a ll’esito della camera di consiglio del giorno 12-3-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente, premesso che in ragione dell’esito del giudizio – non è necessario esaminare la questione della legittimazione passiva dell’amministratore dei Condomini in relazione all’azione proposta in causa, devono essere esaminate le eccezioni riferite alle modalità di costituzione dei Condomini controricorrenti, svolte dalla ricorrente nella memoria illustrativa.
La circostanza che la copia del controricorso notificata non contenga la copia della procura speciale non rileva, in quanto la procura è a margine del controricorso, depositato in originale. Non è fondata neppure la doglianza riferita al fatto che nella relata di notifica del controricorso non sia indicato il soggetto che lo ha ricevuto e la data, perché nel controricorso depositato vi è anche la relata di notifica dell’ufficiale giudiziario, attestante che la notifica è stata eseguita al difensore domiciliatario avv. NOME COGNOME nel suo studio a mani di NOME COGNOME impiegata, in data 10-9-2019.
Invece, è fondato e impone di dichiarare l’inammissibilità dell’atto di costituzione dei due Condomini l’ulteriore rilievo della società ricorrente, in ordine al fatto che né nel controricorso né nella comparsa
di costituzione di nuovo difensore in aggiunta del precedente difensore di data 12-10-2021 si fa riferimento al fatto che l’amministratore si sia costituito in forza di autorizzazione dell’assemblea o alla sua ratifica. Infatti l’amministratore dei due Condomini neppure dopo tali rilievi ha dedotto alcunché in ordine al fatto che la costituzione nei precedenti gradi e nel giudizio di cassazione sia avvenuta in forza di autorizzazione o ratifica dell’assemblea ; quindi si deve fare applicazione del principio secondo il quale l’amministratore del condominio -potendo essere convenuto nelle cause relative alle parti comuni dell’edificio , ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all’assemblea della citazione ai sensi dell’art. 1131 co. 2 e 3 cod. civ. – può costituirsi in giudizio e anche impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea ma , in tale ipotesi, deve ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione o dell’impugnazione (Cass. Sez. U 6-8-2010 n. 18331 Rv. 614419-01, Cass. Sez. 2 31-1-2011 n. 2179 Rv. 616487-01, Cass. Sez. 2 21-52018 n. 1252 5 Rv. 651377-02).
2.Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n.5 cpc) ‘ e lamenta che i giudici di merito abbiano dichiarato che la società non avesse fornito la probatio diabolica relativa all’avvenuto acquisto a titolo originario dell’immobile senza esaminare i documenti prodotti. Specificamente richiama l’atto di data 1-7-1982 da Campus NOME e NOME a Campus Giovanni e l’atto del 17 -3-2004 da COGNOME NOME a RAGIONE_SOCIALE; evidenzia che dall’esame dell’atto di data 1 -7-1982 risulta anche che NOME COGNOME aveva posseduto per oltre vent’anni l’immobile che gli avevano trasferito i genitori e aggiunge che i giudici di merito avrebbero potuto accertare che il terreno era nella disponibilità dei
Condomini, disponendo anche consulenza tecnica d’ufficio. Quindi lamenta che la sentenza sia viziata per omesso esame su un punto decisivo della controversia, relativamente sia all’esame della documentazione prodotta sia al rigetto puro e semplice delle istanze istruttorie, in mancanza di attento esame della documentazione prodotta.
2.1 Il motivo proposto ai sensi dell’art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ. è inammissibile, perché la censura di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio non è ammessa nel caso, come quello in esame, nel quale il capo della sentenza della Corte d’Appello oggetto di impugnazione sia conforme a quella di primo grado (c.d. ‘doppia conforme’), ai sensi dell’art. 348 ter co.5 cod. proc. civ. nella formulazione da applicare ratione temporis alla fattispecie, in quanto il giudizio di appello è stato introdotto dopo il termine del giorno 11-92012 previsto dall’art. 54 co. 2 e 3 -bis d.l. 22-6-2012 n.83 conv. in legge 7-8-2012 n. 124 e il ricorso per cassazione è stato proposto prima del termine del 28-22023 previsto dall’art. 35 co. 1 e 4 d.lgs. 10-10-2022 n. 149. In tale caso il ricorrente, per evitare l’inammissibilità del motivo ex art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ., deve dimostrare che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della decisione di rigetto dell’appello sono tra loro diver se (Cass. sez. 3 28-2-2023 n.5947 Rv. 667202-01, Cass. sez. 1 22-122016 n. 26774 Rv. 643244-03); nella fattispecie la società ricorrente nel ricorso neppure ha allegato questa diversità, ma si è limitata a lamentarsi della decisione dei giudici di merito, senza distinguere tra la sentenza di primo grado e quella di secondo grado.
3.Con il secondo motivo, rubricato ‘ violazione dell’art. 91 c .p.c. in relazione al procedimento disciplinato dall’art. 288 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.) ‘ , la società ricorrente censura l’ordinanza che ha rigettato la sua istanza di correzione di errore materiale nella parte in cui l’ha
condannata alla rifusione delle spese a favore della controparte; evidenzia che nel procedimento in camera di consiglio per la correzione di errore materiale manca un provvedimento suscettibile di determinare soccombenza.
3.1.Il motivo è ammissibile, in quanto è già stato enunciato il principio secondo il quale avverso l’ordinanza che, pronunciando ai sensi dell’art. 288 cod. proc. civ., abbia condannato una parte al pagamento delle spese del procedimento di correzione, è ammesso il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 co.7 Cost., perché questa statuizione ha non soltanto carattere decisorio, ma anche definitivo, non essendo impugnabile con il rimedio di cui all’art. 288 ult. co. cod. proc. civ., preordinato soltanto al controllo della legittimità dell’uso del potere di correzione ( Cass. Sez. 1 22-2-2017 n. 4610 Rv. 644312-01, Cass. Sez. 6-1 18-11-2016 n. 23578 Rv. 64268701, Cass. 20-4-2006 n. 9311 Rv. 589411-01).
Il motivo è altresì fondato, essendo stata la questione risolta dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 29432 del 14-11-2024 (Rv. 672744-01), ponendo il principio di diritto secondo il quale nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ., in quanto di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in una situazione di contrasto, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento da correggere, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91 cod. proc. civ. Con le ragioni esposte nella sentenza, alle quali si rinvia, le Sezioni Unite hanno confermato l’indirizzo del tutto maggioritario, secondo il quale nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, in quanto il procedimento ha natura non contenziosa e non vi è una parte soccombente in senso proprio (Cass. Sez.3 14-9-2023 n. 26566 Rv.
669068-01, Cass. 24-10-2022 n. 31309, non massimata, Cass. Sez. 6-2 22-6-2020 n. 12184 Rv. 658456-01, Cass. Sez. 6-2 117-9-2013 n. 21213 Rv. 627802-01, Cass. Sez. 3 4-5-2009 n. 10203 Rv. 60812201, Cass. Sez. U. 27-6-2002 n. 9438 Rv. 555429-01, per tutte). Quindi, neppure l a circostanza che l’istanza di correzione di errore materiale sia stata rigettata consente di individuare una soccombenza in capo al soggetto che aveva chiesto la correzione dell’errore materiale, non potendo l’esito del procedimento escluderne la natura amministrativa. L’indirizzo minoritario difforme è ora superato dalla pronuncia delle Sezioni Unite, che ha deciso enunciando principio idoneo a regolare, nella pratica schematicità a beneficio della certezza del diritto in materia processuale, l’istituto d ella correzione degli errori materiali in ogni sua evenienza.
Ne consegue che, in accoglimento del motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere cassata senza rinvio, nella parte in cui statuisce sulle spese del procedimento di correzione.
4.La prevalente soccombenza è a carico della società ricorrente, ma la parte controricorrente, in quanto non validamente costituita, non ha diritto di vedersi rimborsate le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e cassa senza rinvio l’ordinanza impugnata nella parte in cui statuisce sulle spese; dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso;
spese del giudizio di legittimità non ripetibili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione