Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3584 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 3584  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19276/2018 R.G. proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato  in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso da sé medesimo;
-ricorrente-
 contro
CONDOMINIO INDIRIZZO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA  del  TRIBUNALE  di  FOGGIA  n.  4485/2018, depositata il 20/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
AVV_NOTAIO ha ottenuto un decreto che ha ingiunto al RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, in Rodi Garganico, il pagamento di euro 26.000. Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione avverso il decreto. Il Tribunale di Foggia, con l’ordinanza n. 4485/2018, ha accolto l’opposizione: anzitutto ha rilevato che il decreto ingiuntivo era stato concesso per una somma superiore a quella richiesta (euro 23.273,70) per una svista del giudice; ha così revocato il decreto procedendo alla rideterminazione della pretesa creditoria, riconoscendo la somma complessiva di euro 5.443, a cui ha sottratto l’importo di euro 1.563,91, somma già pagata, condannando il RAGIONE_SOCIALE a pagare euro 3.879,09; ha poi compensato le spese per due terzi, condannando a pagare il resto delle spese il RAGIONE_SOCIALE.
Avverso l’ordinanza NOME COGNOME ricorre per cassazione.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, in Rodi Garganico.
Memoria è stata depositata dal ricorrente, che anzitutto eccepisce l’inammissibilità della costituzione in giudizio del RAGIONE_SOCIALE  in  mancanza  della  delibera  assembleare  che  avrebbe dovuto autorizzare il medesimo a stare in giudizio, in quanto tra gli allegati al fascicolo del controricorrente non risulterebbe prodotta la delibera  condominiale  né  ad  essa  è  fatta  menzione  nella  procura speciale conferita al difensore.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in cinque motivi.
 Il  primo  motivo  denuncia  violazione  e  falsa  applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 per omessa dichiarazione d’ufficio
di improcedibilità del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo a causa del mancato esperimento della procedura di mediazione da parte dell’opponente RAGIONE_SOCIALE.
 Il  secondo  motivo  lamenta  violazione  e  falsa  applicazione degli  artt.  287,  348,  112  e  113  c.p.c.  per  omessa  dichiarazione d’ufficio  di  improcedibilità  del  ricorso  di  opposizione  a  decreto ingiuntivo  per  inesistenza  della  notificazione  del  ricorso  e  del decreto di fissazione dell’udienza, in quanto diretta nei confronti del difensore in persona del legale rappresentante pro tempore .
Il terzo motivo contesta violazione e falsa applicazione degli art. 702 -bis c.p.c., 14 d.lgs. n. 150/2011, 112, 113, 159, 162, 291 c.p.c.  e  111  Cost,  nonché  stridente  difetto  di  motivazione  per mancata dichiarazione di improcedibilità, inammissibilità, irricevibilità  dell’opposizione  a  decreto  ingiuntivo  in  quanto  non poteva  essere  concesso  alcun  differimento  dell’udienza  del  28 novembre 2017.
 Il  quarto  motivo  denuncia  violazione  e  falsa  applicazione degli  artt.  16 -bis del  d.l.  n.  179/2012,  112  e  113  c.p.c.,  nonché stridente difetto di motivazione in quanto il Tribunale di Foggia non ha rilevato l’improcedibilità, l’inammissibilità, e l’irricevibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo in quanto avvenuta a mezzo di servizio telematico, mentre andava effettuata in forma cartacea.
Il quinto motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 90, 91, 112, 113, 132 c.p.c., del d.m. n. 140/2012, nonché dell’art. 3 del d.m. n. 55/2012, oltre a stridente difetto di motivazione per avere il Tribunale di Foggia ridotto il richiesto compenso professionale ‘a pochi spiccioli’, tra l’altro, in particolare, diminuendo il compenso per il procedimento di correzione di errori materiali da euro 1.990 a euro 675, applicando così i parametri previsti per i procedimenti di volontaria giurisdizione e non considerando che nel procedimento di correzione in esame l’istanza era stata avversata da controparte.
Il Collegio rileva che il quinto motivo pone la questione del riconoscimento o meno delle spese nei procedimenti di correzione, questione sulla quale sono presenti orientamenti difformi all’interno di questa Corte. Secondo l’orientamento tradizionale nel procedimento di correzione non è ammessa alcuna statuizione sulle spese, trattandosi di procedimento di natura amministrativa. A questo tradizionale orientamento si contrappone una recente pronuncia, che fa salvo il caso in cui vi sia stata resistenza all’istanza (Cass. n. 18221/2019). Da ultimo la Sezione Terza ha ritenuto che l’orientamento tradizionale andrebbe confermato solo nell’ipotesi in cui la parte non ricorrente non si costituisca o, pur costituendosi, non si opponga all’istanza di correzione e al contrario ha ritenuto che nella diversa ipotesi in cui controparte resista all’istanza di correzione il procedimento diverrebbe contenzioso configurandosi una parte vittoriosa e una parte soccombente, escludendo l’ulteriore argomento che giustifica il non luogo a provvedere sulle spese invocando la natura amministrativa o comunque non giurisdizionale del procedimento. Con ordinanza interlocutoria n. 27681/2023 è stata quindi richiesta la decisione sul punto delle Sezioni Unite.
Il Collegio ritiene opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa che le Sezioni Unite si pronuncino sulla questione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  seconda