Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13613 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13613 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12184/2023 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende, domiciliata digitalmente per legge
– ricorrente –
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge in ROMA alla INDIRIZZO presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende, domiciliata digitalmente per legge
– resistente – avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO ROMA n. 2731/2023 depositata il 13/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Ritenuto che:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, articolato su tre motivi, avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Roma n. 3686 del 17/04/2023, con la quale è stato dichiarato inammissibile l ‘ appello proposto da NOME COGNOME e la parte appellante, nella persona dell ‘ avente causa NOME COGNOME è stato condannato al pagamento delle spese processuali con il seguente capo del dispositivo: «condanna l ‘ appellante NOME COGNOME a rimborsare alle parti appellate, Ministero della Giustizia e Agenzia delle Entrate Riscossione, le spese processuali che liquida, per ciascuna di esse, in euro 662,00 per il primo grado (di cui euro 131,00 per la fase di studio, euro 131,00 per la fase introduttiva, euro 200,00 per la fase istruttoria ed euro 200,00 per la fase decisionale) ed euro 673,00 per il secondo grado (di cui euro 142,00 per la fase di studio, euro 142,00 per la fase introduttiva, euro 179,00 per la trattazione ed euro 210,00 per la fase decisionale) oltre a spese generali ed oneri accessori di legge se dovuti»;
il ricorrente deduce che il Ministero della Giustizia era rimasto contumace in primo grado e, pertanto, nulla gli era dovuto a titolo di spese di lite per detta fase;
il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione ai fini della discussione orale;
il Procuratore generale non ha presentato conclusioni;
il ricorso è stato trattenuto in decisione all ‘ adunanza camerale del 12/03/2025, alla quale il Collegio ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di sessanta giorni;
Considerato che:
il ricorso è fondato, considerati complessivamente i motivi in esso formulati, per evidente intima connessione;
il Ministero della Giustizia era contumace in primo grado e, pertanto, in suo favore non poteva pronunciarsi alcuna condanna alle spese di lite per quel grado di giudizio, poiché il giudice non può attribuire il rimborso di spese non erogate perché attinenti ad una fase processuale in cui la parte, sebbene vittoriosa, sia rimasta contumace (trattasi di un principio pressocché comune, per la cui applicazione si veda le oramai risalenti sentenze di questa Corte n. 2994 del 27/03/1987 Rv. 452092 – 01; n. 922 del 12/03/1975 Rv. 374311 – 01; n. 3269 del 27/11/1973 Rv. 367118 – 01);
si tratta di circostanza di cui, quantomeno in punto di fatto, non si è palesemente avveduta la Corte d ‘ appello di Roma, laddove ha riconosciuto al Ministero della Giustizia le spese di lite per il primo grado di giudizio, ponendole a carico del soccombente in appello NOME COGNOME;
il ricorso deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione, con cassazione della sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna alle spese nei confronti di NOME COGNOME con riferimento al primo grado di giudizio e in favore del Ministero della Giustizia;
il ricorso è suscettibile di decisione nel merito, ai sensi dell ‘ art. 384, secondo comma, ultima parte, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e ciò anche per evidenti ragioni di economia processuale, al fine di evitare la rimessione al giudice del rinvio della decisione che può essere adottata in questa sede processuale, mediante l ‘ espunzione dal dispositivo della sentenza della Corte d ‘ appello di Roma n. 3686 del 17/04/2023 della condanna alle spese processuali per il primo grado di giudizio in favore del Ministero della Giustizia, il cui importo è di euro 662,00, di cui euro 131,00 per la fase di studio, euro 131,00 per la fase introduttiva, euro 200,00 per la fase istruttoria ed euro 200,00 per la fase decisionale;
la qui gravata sentenza non merita altri interventi nel resto, neppure in punto di liquidazione delle spese del grado di appello, restando confermata la soccombenza di chi vi è stato condannato;
le spese di lite di questo giudizio seguono la soccombenza del Ministero della Giustizia, non ostandovi la circostanza che esso abbia depositato unicamente l ‘ atto di costituzione ai fini della eventuale discussione orale, posto che in ogni caso vi è soccombenza dell ‘ Amministrazione, la quale non ha preso posizione in ordine all ‘ illegittima condanna alle spese del Dal Canto in suo favore (né assumendo rilevanza la circostanza che – a seguito della modifica dell ‘ art. 380bis c.p.c., operata dall ‘ art. 1, comma 1bis , del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla legge n. 197 del 2016 – sia stata preclusa la possibilità dell ‘ audizione della parte in adunanza camerale: così Cass. n. 16921 del 07/07/2017 Rv. 644947 – 01); e, tenuto conto dell ‘ attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, esse sono liquidate come da dispositivo;
p. q. m.
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e decidendo nel merito cassa la sentenza impugnata in relazione alla condanna di NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio in favore del Ministero della Giustizia.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di questo giudizio, che liquida in euro 300,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e Iva come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di