Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22489 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22489 Anno 2025
RAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 4100/24 proposto da:
-) COGNOME NOME, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
nonché da
-) COGNOME NOME , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
nonché da
-) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrenti –
nonché da
-) COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (quali eredi di NOME COGNOME), domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrenti – nonché da
Oggetto:
danno
da
tardiva
attuazione
direttive comunitarie in
tema
specializzazione
medicina
-) COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME, Montefusco Alba, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME
NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrenti –
nonché da
-) COGNOME NOME , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona rispettivamente del RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difes i dall’RAGIONE_SOCIALE ;
– controricorrenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma 22 agosto 2023 n. 5538; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nel 2014 tutti gli odierni ricorrenti (unitamente ad altri soggetti, nel numero complessivo di duecentosessantadue) convennero dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE , il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione, immatricolandosi in anni compresi tra il 1983 ed il 1991;
-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte RAGIONE_SOCIALEa scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive.
Con sentenza 13.2.2018 n. 3224 il Tribunale di Roma (per quanto ancora rileva in questa sede) rigettò le domande proposte dagli odierni ricorrenti per maturata prescrizione del sottostante diritto. La sentenza fu appellata dai soccombenti.
Con sentenza 22.8.2023 n. 5538 la Corte d’appello rigettò tutti gli appelli e condannò i soccombenti alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese.
La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione con sei distinti ricorsi, in ordine cronologico:
da NOME COGNOME, con ricorso fondato su due motivi (ricorso notificato il 14.2.2024);
da NOME COGNOME, con ricorso fondato su un motivo (ricorso notificato il 21.2.2024);
da un RAGIONE_SOCIALE di 11 ricorrenti (d’ora innanzi, ‘il RAGIONE_SOCIALE ‘), con ricorso fondato su cinque motivi (ricorso notificato il 26.2.2024);
da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (quali eredi di NOME COGNOME), con ricorso fondato su due motivi (ricorso notificato il 26.2.2024);
da un RAGIONE_SOCIALE di 126 ricorrenti (intendendo come ricorrente unitario anche gli eredi RAGIONE_SOCIALEe parti decedute lite pendente ; d’ora innanzi, ‘il RAGIONE_SOCIALE COGNOME ‘), con ricorso fondato su tre motivi (ricorso notificato il 28.2.2024);
da NOME COGNOME, con ricorso fondato su un motivo (ricorso notificato il 29.2.2024).
La RAGIONE_SOCIALE ed i tre ministeri sopra indicati hanno resistito con sei distinti controricorsi alle sei impugnazioni sopra elencate.
Il AVV_NOTAIO delegato con provvedimento del 29.12.2024 ha proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis c.p.c. che fosse dichiarata l’inammissibilità del ricorso, giacché la sentenza impugnata decise le questioni controverse in modo conforme al consolidato orientamento di questa Corte.
NOME COGNOME in data 12.2.2025 ha depositato istanza di decisione del ricorso.
In seguito, con atto depositato il 20.5.2025 ha dichiarato di rinunciare ‘ alla precedente richiesta di decisione del ricorso ‘ .
I ricorrenti del ‘RAGIONE_SOCIALE hanno depositato breve memoria al solo fine di segnalare che non hanno formulato istanza di decisione del ricorso, e chiedendo la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sul ricorso proposto da NOME COGNOME.
NOME COGNOME, dopo avere instato per la decisione del ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c., ha dichiarato di rinunciare alla suddetta istanza.
L’istanza di decisione del ricorso ex art. 380bis c.p.c., in quanto atto di impulso processuale rimesso alla discrezionalità RAGIONE_SOCIALEa parte, è rinunciabile ad libitum , come qualsiasi atto processuale che esprima un c.d. ‘ momento volitivo’ .
Rispetto alla suddetta impugnazione va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio, come già ritenuto da questa Corte in identica fattispecie processuale (Sez. 3, Ordinanza n. 18671 del 2025).
2. Sui restanti ricorsi.
I restanti ricorrenti non hanno formulato istanza di decisione. I relativi giudizi perciò si sono estinti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c. e l’estinzione va dichiarata in questa sede.
3. Sulle spese di lite.
Con riferimento a NOME COGNOME le spese seguono la soccombenza, sia in virtù RAGIONE_SOCIALEa mancanza di accettazione RAGIONE_SOCIALEa rinuncia, sia in considerazione del fatto che la tardiva resipiscenza circa la coltivazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione ha reso necessaria la fissazione RAGIONE_SOCIALE‘odierna adunanza camerale, che sarebbe stata altrimenti evitata.
3.1. Anche rispetto agli altri ricorrenti le spese seguono la soccombenza.
I ricorrenti infatti hanno impugnato nel 2024 una sentenza d’appello che, in punto di prescrizione, ha applicato i princìpi stabiliti da questa Corte sin dal 2011.
Al momento RAGIONE_SOCIALEa proposizione del ricorso (febbraio 2024), la questione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da inadempimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie, patito da quanti si iscrissero a scuole di specializzazione prima del 1991, era già stata decisa in senso conforme alla decisione d’appello da duecentoottantaquattro provvedimenti di questa Corte (salite a 357 dopo la notifica dei ricorsi).
Di queste 284 decisioni, 94 sono state pronunciate in ricorsi proposti dall’AVV_NOTAIO (salite a 166 dopo la notifica del ricorso), e 20 in ricorsi proposti dall’AVV_NOTAIO (salite a 32 dopo la notifica del ricorso).
Tredici anni di costante giurisprudenza di questa Corte non sono stati dunque sufficienti alle difese dei ricorrenti per avvedersi RAGIONE_SOCIALEa palese infondatezza RAGIONE_SOCIALEa propria impugnazione.
Se dunque la rinuncia ai ricorsi è valsa ad evitare ai ricorrenti una sicura condanna ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c., ritiene la Corte che questa tarda resipiscenza circa la palese infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione non giustifichi la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALEe spese, a fronte del rilevante dispendio di tempo, uomini e mezzi che tali poco meditate iniziative processuali hanno comportato per le controparti e per l’amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia.
Nondimeno, l’acquiescenza prestata dai ricorrenti alla proposta di definizione anticipata è circostanza che giustifica una compensazione per metà RAGIONE_SOCIALEe spese.
3.2. Le spese sono liquidate come in dispositivo.
A tal fine il valore RAGIONE_SOCIALEa causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).
In primo grado i ricorrenti del ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ domandarono la condanna RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano al pagamento di euro 11.103,80 per ciascun anno di specializzazione ‘ oltre interessi e rivalutazione monetaria ‘.
Diversi attori avevano conseguito una specializzazione all’esito d’un corso di durata quinquennale (ad es., NOME COGNOME, NOME COGNOME): la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 55.519.
3.3. Tuttavia il valore RAGIONE_SOCIALEa domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE al pagamento degli ‘ interessi e RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione monetaria ‘, e la più tardiva RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni (ad es., quella specializzazione conseguita da NOME COGNOME) si concluse nel 1989 , al valore RAGIONE_SOCIALEa domanda (come s’è detto, euro 55.519) si devono sommare trentasei anni di interessi e rivalutazione, e dunque:
euro 78.839,98 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI-ISTAT del 1986 pari a 2,420);
b) euro 109.032,89 a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diem dal 1989 alla data RAGIONE_SOCIALEa presente decisione).
Il valore RAGIONE_SOCIALEa domanda più elevata era dunque pari ad euro 55.519 di capitale, più euro 78.839,98 di rivalutazione, più euro 109.032,89 di interessi, ovvero euro 243.391,87.
A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 52.001 e 260.000 euro.
3.4. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue:
-) applicando la tabella vigente ratione temporis rispetto all’ultimo atto compiuto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (e cioè dopo le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022);
-) individuando quale parametro il valore – prossimo al minimo – di euro 3 .900, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura ormai ‘ settled’ RAGIONE_SOCIALEe questioni poste dai ricorrenti;
-) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al nono (e quindi del 270%), e quindi di un ulteriore 10% per ciascuno dei ricorrenti dall’11° al 30°, e così complessivamente del 470%.
Il totale ascende dunque ad euro 2.940 x 470% più 2.940, ovvero euro 16.758, da compensare per metà.
3.5. Le spese a carico di NOME COGNOME vanno liquidate nella misura di euro 3.000 oltre accessori come indicati nel dispositivo, da compensare per metà.
3.6. Le spese a carico di NOME COGNOME vanno liquidate nella misura di euro 3.000 oltre accessori come indicati nel dispositivo, da compensare per metà.
3.7. Le spese a carico del ‘RAGIONE_SOCIALE‘ vanno liquidate nella misura di euro 11.172, da compensare per metà, oltre accessori come indicati nel dispositivo, in applicazione dei criteri indicati ai precedenti §§ 3.1 e ss..
3.8. Le spese a carico di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (quali eredi di NOME COGNOME) vanno liquidate nella misura di euro 3.000, da compensare per metà, oltre accessori come indicati nel dispositivo, in considerazione del fatto che la domanda da essi proposta concerneva la sola posizione del loro dante causa.
3.9. Le spese a carico di NOME COGNOME vanno liquidate nella misura di euro 3.000, da compensare per metà, oltre accessori come indicati nel dispositivo.
P.q.m.
(-) dichiara estinti tutti i giudizi;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del 50% RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma (già dimidiata) di euro 1.500, oltre eventuali spese prenotate a debito;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.000, oltre eventuali spese prenotate a debito;
(-) condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido, alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE del 50% RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma (già dimidiata) di euro 5.586, oltre eventuali spese prenotate a debito;
(-) condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in solido, alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del 50% RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma (già dimidiata) di euro 1.500, oltre eventuali spese prenotate a debito;
(-) condanna COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME, Montefusco Alba, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido, alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del 50% RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma (già dimidiata) di euro 8.379, oltre eventuali spese prenotate a debito;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del 50% RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma (già dimidiata) di euro 1.500, oltre eventuali spese prenotate a debito;
(-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa