Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22489 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22489 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 4100/24 proposto da:
-) COGNOME NOMECOGNOME domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
nonché da
-) Razionale NOME COGNOME domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
nonché da
-) COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME CristinaCOGNOME FabioCOGNOME NOME, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
nonché da
-) COGNOME NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME (quali eredi di NOME COGNOME), domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
nonché da
Oggetto:
danno
da
tardiva
attuazione
direttive comunitarie in
tema
specializzazione
medicina
-) NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Distefano NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME MaurizioCOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME GuidoCOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Montefusco Alba, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME PietroCOGNOME ItaloCOGNOME AldoCOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME PietroCOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Vittorio, Proverbio NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME Reverdito NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME, Russo NOME, Russo NOME Russo NOME, NOME COGNOME NOME Piero NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Serra NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Maurizio SebastianoCOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME
NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME Benedetto, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
nonché da
-) COGNOME NOME COGNOME domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell’Università e della Ricerca; Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato ;
– controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 22 agosto 2023 n. 5538; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nel 2014 tutti gli odierni ricorrenti (unitamente ad altri soggetti, nel numero complessivo di duecentosessantadue) convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica , il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione, immatricolandosi in anni compresi tra il 1983 ed il 1991;
-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.
Con sentenza 13.2.2018 n. 3224 il Tribunale di Roma (per quanto ancora rileva in questa sede) rigettò le domande proposte dagli odierni ricorrenti per maturata prescrizione del sottostante diritto. La sentenza fu appellata dai soccombenti.
Con sentenza 22.8.2023 n. 5538 la Corte d’appello rigettò tutti gli appelli e condannò i soccombenti alla rifusione delle spese.
La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione con sei distinti ricorsi, in ordine cronologico:
da NOME COGNOME con ricorso fondato su due motivi (ricorso notificato il 14.2.2024);
da NOME COGNOME con ricorso fondato su un motivo (ricorso notificato il 21.2.2024);
da un gruppo di 11 ricorrenti (d’ora innanzi, ‘il gruppo COGNOME ‘), con ricorso fondato su cinque motivi (ricorso notificato il 26.2.2024);
da NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME (quali eredi di NOME COGNOME), con ricorso fondato su due motivi (ricorso notificato il 26.2.2024);
da un gruppo di 126 ricorrenti (intendendo come ricorrente unitario anche gli eredi delle parti decedute lite pendente ; d’ora innanzi, ‘il gruppo RAGIONE_SOCIALE ‘), con ricorso fondato su tre motivi (ricorso notificato il 28.2.2024);
da NOME COGNOME con ricorso fondato su un motivo (ricorso notificato il 29.2.2024).
La Presidenza del Consiglio ed i tre ministeri sopra indicati hanno resistito con sei distinti controricorsi alle sei impugnazioni sopra elencate.
Il Consigliere delegato con provvedimento del 29.12.2024 ha proposto ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. che fosse dichiarata l’inammissibilità del ricorso, giacché la sentenza impugnata decise le questioni controverse in modo conforme al consolidato orientamento di questa Corte.
NOME COGNOME in data 12.2.2025 ha depositato istanza di decisione del ricorso.
In seguito, con atto depositato il 20.5.2025 ha dichiarato di rinunciare ‘ alla precedente richiesta di decisione del ricorso ‘ .
I ricorrenti del ‘gruppo RAGIONE_SOCIALE hanno depositato breve memoria al solo fine di segnalare che non hanno formulato istanza di decisione del ricorso, e chiedendo la compensazione delle spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sul ricorso proposto da NOME COGNOME
NOME COGNOME dopo avere instato per la decisione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., ha dichiarato di rinunciare alla suddetta istanza.
L’istanza di decisione del ricorso ex art. 380bis c.p.c., in quanto atto di impulso processuale rimesso alla discrezionalità della parte, è rinunciabile ad libitum , come qualsiasi atto processuale che esprima un c.d. ‘ momento volitivo’ .
Rispetto alla suddetta impugnazione va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio, come già ritenuto da questa Corte in identica fattispecie processuale (Sez. 3, Ordinanza n. 18671 del 2025).
2. Sui restanti ricorsi.
I restanti ricorrenti non hanno formulato istanza di decisione. I relativi giudizi perciò si sono estinti ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c. e l’estinzione va dichiarata in questa sede.
3. Sulle spese di lite.
Con riferimento a NOME COGNOME le spese seguono la soccombenza, sia in virtù della mancanza di accettazione della rinuncia, sia in considerazione del fatto che la tardiva resipiscenza circa la coltivazione dell’impugnazione ha reso necessaria la fissazione dell’odierna adunanza camerale, che sarebbe stata altrimenti evitata.
3.1. Anche rispetto agli altri ricorrenti le spese seguono la soccombenza.
I ricorrenti infatti hanno impugnato nel 2024 una sentenza d’appello che, in punto di prescrizione, ha applicato i princìpi stabiliti da questa Corte sin dal 2011.
Al momento della proposizione del ricorso (febbraio 2024), la questione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da inadempimento delle direttive comunitarie, patito da quanti si iscrissero a scuole di specializzazione prima del 1991, era già stata decisa in senso conforme alla decisione d’appello da duecentoottantaquattro provvedimenti di questa Corte (salite a 357 dopo la notifica dei ricorsi).
Di queste 284 decisioni, 94 sono state pronunciate in ricorsi proposti dall’avv. NOME COGNOME (salite a 166 dopo la notifica del ricorso), e 20 in ricorsi proposti dall’avv. NOME COGNOME (salite a 32 dopo la notifica del ricorso).
Tredici anni di costante giurisprudenza di questa Corte non sono stati dunque sufficienti alle difese dei ricorrenti per avvedersi della palese infondatezza della propria impugnazione.
Se dunque la rinuncia ai ricorsi è valsa ad evitare ai ricorrenti una sicura condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., ritiene la Corte che questa tarda resipiscenza circa la palese infondatezza dell’impugnazione non giustifichi la compensazione integrale delle spese, a fronte del rilevante dispendio di tempo, uomini e mezzi che tali poco meditate iniziative processuali hanno comportato per le controparti e per l’amministrazione della giustizia.
Nondimeno, l’acquiescenza prestata dai ricorrenti alla proposta di definizione anticipata è circostanza che giustifica una compensazione per metà delle spese.
3.2. Le spese sono liquidate come in dispositivo.
A tal fine il valore della causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).
In primo grado i ricorrenti del ‘RAGIONE_SOCIALE domandarono la condanna dello Stato italiano al pagamento di euro 11.103,80 per ciascun anno di specializzazione ‘ oltre interessi e rivalutazione monetaria ‘.
Diversi attori avevano conseguito una specializzazione all’esito d’un corso di durata quinquennale (ad es., NOME COGNOME, NOME COGNOME): la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 55.519.
3.3. Tuttavia il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna dello Stato al pagamento degli ‘ interessi e della rivalutazione monetaria ‘, e la più tardiva delle specializzazioni (ad es., quella specializzazione conseguita da NOME COGNOME) si concluse nel 1989 , al valore della domanda (come s’è detto, euro 55.519) si devono sommare trentasei anni di interessi e rivalutazione, e dunque:
euro 78.839,98 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI-ISTAT del 1986 pari a 2,420);
b) euro 109.032,89 a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diem dal 1989 alla data della presente decisione).
Il valore della domanda più elevata era dunque pari ad euro 55.519 di capitale, più euro 78.839,98 di rivalutazione, più euro 109.032,89 di interessi, ovvero euro 243.391,87.
A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 52.001 e 260.000 euro.
3.4. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue:
-) applicando la tabella vigente ratione temporis rispetto all’ultimo atto compiuto dall’Avvocatura Generale (e cioè dopo le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022);
-) individuando quale parametro il valore – prossimo al minimo – di euro 3 .900, in considerazione della natura ormai ‘ settled’ delle questioni poste dai ricorrenti;
-) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al nono (e quindi del 270%), e quindi di un ulteriore 10% per ciascuno dei ricorrenti dall’11° al 30°, e così complessivamente del 470%.
Il totale ascende dunque ad euro 2.940 x 470% più 2.940, ovvero euro 16.758, da compensare per metà.
3.5. Le spese a carico di NOME COGNOME vanno liquidate nella misura di euro 3.000 oltre accessori come indicati nel dispositivo, da compensare per metà.
3.6. Le spese a carico di NOME COGNOME vanno liquidate nella misura di euro 3.000 oltre accessori come indicati nel dispositivo, da compensare per metà.
3.7. Le spese a carico del ‘RAGIONE_SOCIALE vanno liquidate nella misura di euro 11.172, da compensare per metà, oltre accessori come indicati nel dispositivo, in applicazione dei criteri indicati ai precedenti §§ 3.1 e ss..
3.8. Le spese a carico di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME (quali eredi di NOME COGNOME) vanno liquidate nella misura di euro 3.000, da compensare per metà, oltre accessori come indicati nel dispositivo, in considerazione del fatto che la domanda da essi proposta concerneva la sola posizione del loro dante causa.
3.9. Le spese a carico di NOME COGNOME vanno liquidate nella misura di euro 3.000, da compensare per metà, oltre accessori come indicati nel dispositivo.
P.q.m.
(-) dichiara estinti tutti i giudizi;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 50% delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma (già dimidiata) di euro 1.500, oltre eventuali spese prenotate a debito;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.000, oltre eventuali spese prenotate a debito;
(-) condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 50% delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma (già dimidiata) di euro 5.586, oltre eventuali spese prenotate a debito;
(-) condanna COGNOME NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 50% delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma (già dimidiata) di euro 1.500, oltre eventuali spese prenotate a debito;
(-) condanna NOMECOGNOME NOME, Crudo NOMECOGNOME Distefano NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME MaurizioCOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME Maggio NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Montefusco Alba, Monterossi NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME AnnaCOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME PietroCOGNOME ItaloCOGNOME AldoCOGNOME NOMECOGNOME Parziale NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, Proverbio NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME, Reverdito NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME Russo NOME COGNOME NOME Piero NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Scala NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Serra NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, Spoletini NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME,
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME Benedetto, in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 50% delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma (già dimidiata) di euro 8.379, oltre eventuali spese prenotate a debito;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 50% delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma (già dimidiata) di euro 1.500, oltre eventuali spese prenotate a debito;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della