Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13734 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13734 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30917/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME ( -) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 2626/2021 depositata il 18/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 14 dicembre 2021 COGNOME NOME ricorre per cassazione della sentenza n. 2626/2021 della Corte d’appello di Bologna, pubblicata il 18/10/2021, pronunciata nei confronti di COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in una controversia attinente a responsabilità professionale collegata alla redazione di una perizia tecnica immobiliare da parte del geometra COGNOME. Gli intimati non hanno svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria.
Per quanto qui ancora di interesse, la Corte di merito ha rigettato la richiesta del ricorrente, rimasto vittorioso in un giudizio di responsabilità ex art. 2043 c.c. svolto nei suoi confronti (inerente alla redazione di una perizia in tesi copiata da quella precedentemente redatta dall’attore nell’interesse della committente RAGIONE_SOCIALE), di condannare l’attore alle spese di lite sopportate dai terzi chiamati in causa in sua manleva (la cliente committente e la compagnia di assicurazione per la responsabilità professionale), assumendo che la chiamata in causa non avesse alcun fondamento sia nei confronti della committente del lavoro (non avendo il convenuto chiamante in causa avanzato nei suoi confronti alcuna pretesa, né avendo l’attore esteso la sua pretesa risarcitoria nei confronti dell’ originario committente), sia della compagnia assicuratrice della responsabilità civile (non coprendo la polizza per responsabilità professionale il fatto attribuito al professionista ratione temporis e non costituendo errore professionale il fatto addebitato).
Motivi della decisione
In ricorso è affidato ai cinque seguenti motivi.
1)Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 comma 1° e 3° in relazione all’art 91, 92 c.p.c. in relazione all’art 106 c.p.c. , in quanto risulterebbe errata la decisione assunta dal Giudice D’Appello di condanna alle spese per la chiamata dei terzi, in sede di valutazione del principio di causalità.
2)Nullità della sentenza per errore sul fatto ex art 360 comma 1° e 4° c.p.c. Il Giudice d’Appello, pur esprimendo, a pagina 5 ultimo capoverso e 6 primo capoverso, dubbi sulla mancata estensione della domanda, da parte dell’attore, alla società committente, ometteva di tenere conto che detta società aveva manlevato espressamente lo stesso professionista da ogni responsabilità sull’utilizzo degli incartamenti consegnati. Da ciò consegue che il convenuto aveva diritto di chiedere la chiamata in causa della predetta società . L’infondatezza della pretesa azionata dall’attore nei confronti del convenuto sarebbe emersa solo a seguito della accertata diretta colpa della committente in ordine alla consegna degli incartamenti redatti dal precedente professionista incaricato, consegnati in forma totalmente anonima al nuovo geometra (come riconosciuto dallo stesso Giudice estensore), scelto per il mero aggiornamento delle stime del compendio immobiliare medesimo.
3)Omesso esame circa un fatto decisivo del Giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c. nel ritenere palesemente arbitraria la chiamata in causa della committente. il Giudice d’Appello avrebbe omesso di esaminare un fatto storico, seppur dallo stesso decidente ritenuto di principale importanza e oggetto di discussione tra le parti, della consegna e sottoscrizione di lettera di incarico al convenuto da parte della committente, contenente la dichiarazione di manleva da ogni responsabilità
sull’uso della documentazione stessa per l’espletamento dell’incarico conferito.
4)Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art 360 / 3° co. c.p.c. in relazione agli art 91 e 92 c.p.c. Si denuncia che dalle motivazioni dedotte nella sentenza resa dalla Suprema Corte di Cassazione n. 23123/2019, richiamata dal Giudice d’Appello a giustificazione della condanna alle spese poste a carico del COGNOME riguardo ai terzi chiamati (sia per il primo che per il secondo grado), si deduce altresì la violazione della applicazione dell’art 91 e 92 cpc in relazione all’art 360 n.3 c.p.c., non ricorrendo una effettiva soccombenza dell’appellato COGNOME.
Violazione degli artt. 91,92 e 106 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ. ed error in procedendo ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ; motivazione illogica ed apparente che produce nullità della sentenza. Il Giudice di secondo grado avrebbe condannato il Geom. COGNOME al pagamento delle spese di causa di entrambi i gradi del giudizio, nei confronti dei chiamati in causa, semplicemente richiamando, ex post , ragioni che, a suo parere, renderebbero palesemente infondata l’operata chiamata in causa.
I motivi sono inammissibili e, vertendo sulla medesima questione vista sotto diversi profili di nullità della sentenza, vengono trattati congiuntamente.
Nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto manifestamente infondate le pretese di manleva del chiamante in causa, in quanto la domanda nei confronti del committente dell’opera professionale non risulta né adeguatamente coltivata dallo stesso convenuto, né traente origine da una pretesa dell’attore estesa nei confronti del committente dopo la sua chiamata in causa. Ugualmente ha ritenuto infondata la pretesa del chiamante di essere manlevato
dalla compagnia di assicurazione in ragione del riscontro della mancata copertura della polizza claims made rispetto al periodo in cui è stata avanzata la pretesa dall’attore nei confronti del convenuto, in considerazione delle comunicazioni inviate dall’attore al convenuto di volere ottenere il risarcimento, tutte antecedenti al periodo di validità della polizza.
Quanto alla regola di diritto applicata dal giudice si osserva che non vi sono rilievi da muoversi.
In base alla normativa di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c. che regolano la ripartizione delle spese processuali tra le parti secondo il principio di causalità, la giurisprudenza, in tema di spese da porsi a favore del chiamato in causa, ha sancito che, in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell’attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori delle ipotesi di chiamata in garanzia; mentre, le medesime restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell’attore nei confronti del terzo chiamato. (cfr. tra le molte, CRAGIONE_SOCIALESez. 3 – , Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024).
I motivi 1, 4 e 5, nelle parti che denunciano il vizio di violazione di legge in ordine ai principi regolatori della ripartizione delle spese processuali a favore dei terzi chiamati tra attore e convenuto, sono inammissibili là dove inducono il giudice di legittimità a svolgere un riesame della vicenda alla luce di fatti già apprezzati dal giudice di merito, anziché a considerare se sussista una violazione del principio di causalità nella valutazione delle spese di lite da liquidarsi a favore del terzo chiamante (CRAGIONE_SOCIALE SU 34476/2019).
I motivi n. 2 e 3, attinenti a violazioni processuali, sono altrettanto inammissibili in quanto deducono fatti irrilevanti rispetto alla ratio decidendi .
Più precisamente, il secondo e terzo motivo attinente alla mancata considerazione dell’atto di citazione ai fini della dedotta copertura della polizza, come già osservato, non tiene conto della ratio decidendi collegata alla valutazione del tempo in cui sono state avanzate le richieste risarcitorie dall’attore al convenuto , fuori dal campo di operatività della polizza. Il terzo motivo, attinente alla contraddittoria affermazione di responsabilità della società committente nel rilasciare al convenuto la documentazione tecnica, non tiene conto della diversa valutazione svolta dalla Corte in merito alla mancanza di una pretesa coltivata nei confronti della committente sia dal convenuto in manleva che dall’attore.
Le menzionate censure, pertanto, sono inammissibili sotto il profilo dell’articolo 366 numero 4 cod.proc.civ. poiché la lettura dei motivi, al lume della motivazione, evidenzia come la loro illustrazione non si correli alla motivazione amplissima enunciata dalla Corte territoriale. Sicché, non apparendo i motivi correlati ad essa impingono nella ragione di inammissibilità espressa dal principio di diritto recentemente rinverdito da CRAGIONE_SOCIALE SU n. 7074 del 2017, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In
riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ.
Conclusivamente il ricorso è inammissibile; nulla per le spese, stante l’assenza degli intimati dal giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 06/05/2024.