Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28019 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28019 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13853/2022 R.G. proposto da
NOME COGNOMECOGNOME rapprese ntata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO;
(Pec: EMAIL);
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rapprese ntata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come da procura in calce al controricorso, ex lege domiciliata
Oggetto: Fideiussione – Disciplina delle spese processuali – principio di soccombenza e causalità.
CC 6.06.2024
Ric. n. 13853/2022
Pres AVV_NOTAIONOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE
in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione (pec: EMAIL);
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, come da procura speciale in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in ROMA, INDIRIZZO (pec: EMAIL, EMAIL);
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7920 pubblicata il 29/11/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/06/2024 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Ritenuto che
Con citazione del 25.07.2016 NOME aveva convenuto NOME COGNOME innanzi al Tribunale di Frosinone unitamente alla società RAGIONE_SOCIALE, a NOME COGNOME e NOME COGNOME, per sentire dichiarare l’inesistenza e/o radicale nullità delle appendici di obbligazione accessorie a n. 2 polizze fideiussorie (nn. 00249.91.000085 e 00249.91.000086) per falsità della sua firma, ma anche di qualsiasi obbligazione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e degli altri convenuti ‘coobbligati’ in forza delle citate scritture;
l’attrice aveva dedotto di aver ricevuto la richiesta di pagamento di Euro 642.115,11 dalla RAGIONE_SOCIALE per escussione di due polizze assicurative da parte dell’RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’obbligato principale RAGIONE_SOCIALE, di aver chiesto alla RAGIONE_SOCIALE i documenti
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Ric. n. 13853/2022
Pres AVV_NOTAIONOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE
e poi di aver accertato l’esistenza negli stessi dei nominativi più fideiussori coobbligati: NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME – Conseguentemente, aveva citato in giudizio la RAGIONE_SOCIALE e tutti i coobbligati, eccezion fatta per il sig. NOME COGNOME, perché ritenuto non firmatario, chiedendo accertarsi l’inesistenza dell’obbligazione principale nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e di quella eventuale di regresso verso gli altri (asseriti) coobbligati;
si era costituita la COGNOME, rilevando che le polizze, sebbene contemplassero il suo nominativo tra i coobbligati, non recavano la sua firma e chiesto il rigetto delle domande, anche sollevando eccezione di difetto di legittimazione passiva;
la compagnia RAGIONE_SOCIALE, nel resistere alla domanda, aveva subito confermato l’assenza di firma della convenuta COGNOME;
il convenuto NOME COGNOME era rimasto contumace ed invece NOME COGNOME si era costituito chiedendo l’annullamento e la declaratoria di nullità delle appendici di polizza, chiedendo inoltre l’integrazione del contraddittorio, autorizzata dal Tribunale, dell’altro coobbligato risultante dalle appendici di polizza, NOME COGNOME;
quest’ultimo, evocato in giudizio, era rimasto contumace;
1.2. all’esito dell’istruttoria, accertata la falsità della sottoscrizione da parte dell’attrice NOME (come risultato dalla perizia grafologica sulla firma di quest’ultima), il Tribunale di Frosinone con sentenza n. 589/2020 ha dichiarato l’inesistenza d i obbligazioni in capo a NOME rispetto alla RAGIONE_SOCIALE per mancata sottoscrizione, ha rigettato le altre domande proposte dall’attrice, nonché quelle proposte da NOME COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE, disponendo per le spese in ossequio al principio di soccombenza tra RAGIONE_SOCIALE, NOME e COGNOME, mentre ha compensato le spese
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Ric. n. 13853/2022
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di lite tra NOME e gli altri convenuti, inclusa NOME COGNOME;
la Corte d’appello di Roma con sentenza n. 7920/2021 ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto da NOME COGNOME e ha rigettato l’appello principale proposto da NOME COGNOME e confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 589/2020, con condanna di NOME COGNOME a rifondere le spese di lite del grado in favore di RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME a rifondere le spese di lite del grado in favore di NOME;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; hanno resistito con distinti e rispettivi atti di controricorso NOME e la RAGIONE_SOCIALE;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
parte ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
con il primo motivo, la ricorrente censura la ‘ Nullità della sentenza per violazione dell’art. art. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e artt. 24 e 111 co. 6° Cost. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. ‘ ; in particolare, assume che dal raffronto tra le decisione di prime cure e di seconde cure, la Corte d’appello si sarebbe limitata ‘ attraverso una sapiente parafrasi ‘ a ‘ripetere’ le motivazioni contenute nella pronuncia del Tribunale senza alcuna disamina critica dell’atto di appello, omettendo anche di argomentare in diritto a fronte dei specifici motivi di impugnazione fondati su principi e norme di legge, risolvendosi la motivazione in affermazioni tautologiche ‘senza motivazione’ ;
con il secondo motivo, lamenta la ‘ Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. degli artt. 6, 13 E 14 CEDU, art. 1 Prot. 1 CEDU in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ‘ ; nello specifico, ritiene
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violato il principio di soccombenza e causalità atteso che le spese di lite avrebbero dovuto essere poste a carico di parte attrice NOME e/o della parte convenuta RAGIONE_SOCIALE, anche in solido tra di loro;
per ragioni di ordine logico, va esaminato prioritariamente il secondo motivo che si rivela fondato e meritevole di accoglimento;
3.1. va richiamato in tema di disciplina delle spese processuali il principio da questa Corte affermato in via generale, secondo cui la soccombenza costituisce un’applicazione del principio di causalità in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale), abbia provocato la necessità del processo; essa prescinde, pertanto, dalle ragioni – di merito o processuali – che l’abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall’avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi (Cass. Sez. 1, 29/07/2021 n. 21823);
nella stessa prospettiva, è stato altresì evidenziato che l’ingiustificata o comunque non necessaria evocazione in giudizio di un soggetto, anche se non destinatario di alcuna domanda, impone alla parte che l’abbia effettuata, ove sia risultata soccombente, di rimborsare al chiamato le spese processuali sostenute in funzione della costituzione e difesa nel giudizio medesimo, atteso che, ove questi non scelga di restare contumace (assumendo il rischio di provvedimenti pregiudizievoli nei suoi confronti), la sua costituzione in giudizio a mezzo di un difensore (con i consequenziali oneri economici) trova il proprio presupposto nel fatto stesso di essere stato evocato in giudizio, e non già in quello di essersi vista indirizzare una specifica domanda (Cass. Sez. 3, 12/12/2022 n. 36182);
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3.2. la decisione impugnata non si è posta in conformità ai ricordati principi;
nello specifico, la corte di merito, dopo aver riportato testualmente quanto ritenuto dal giudice di prime cure , ha ritenuto corretta tale statuizione, affermando che « l’evocazione in giudizio della COGNOME da parte della NOME si giustificava in ragione della esigenza di far accertare l’insussistenza della propria obbligazione verso la compagnia e quindi anche la insussistenza di una eventuale obbligazione per regresso nei confronti dei coobbligati, o di color che apparivano tali (si noti che il nominativo della COGNOME figurava nelle appendici di polizza sebbene, come rileva il Tribunale, vi fosse una firma in corrispondenza del nominativo sebbene non appartenente alla stessa). D’altro canto, la RAGIONE_SOCIALE non ha assunto alcuna iniziativa né ha svolto alcuna domanda nei confronti della COGNOME» (pag. 4 della sentenza impugnata);
va precisato che a norma dell’art. 91 c.p.c. non rileva, ai fini della pronuncia sulle spese, ‘l’interesse’ ad agire evocato dalla corte di merito nella motivazione sopra riportata, bensì la soccombenza, intesa quale situazione processuale che si determina allorquando le domande proposte in giudizio da una
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parte non siano state accolte, totalmente o parzialmente, anche per motivi diversi dal merito;
pertanto, il vizio denunciato sussiste, tenuto conto che risultano violati, nel senso sopra ricordato, il principio di soccombenza e quello di causalità, dal momento che è stata la parte attrice NOME e la parte convenuta RAGIONE_SOCIALE, attraverso le loro rispettive condotte processuali, a provocare la necessità del giudizio;
d all’accoglimento del secondo motivo, discende l’assorbimento del primo motivo di ricorso;
in definitiva, il ricorso va accolto quanto al secondo motivo, assorbito il primo; di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che