SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 868 2025 – N. R.G. 00000790 2024 DEPOSITO MINUTA 07 01 2026 PUBBLICAZIONE 07 01 2026
Appello sentenza Tribunale di Taranto n. 1523 del 18.06.2024 Oggetto: rideterminazione delle spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
e
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME
Presidente estensore
Dott.ssa NOME COGNOME
Dott.ssa NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello,
tra
,
,
, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
Appellante
e
Appellato contumace
FATTO
Con separati ricorsi del 03.02.2024 e del 05.02.2024, ,
, e avevano adito il Tribunale di Taranto per ottenere il riconoscimento del diritto al beneficio economico costituito dalla ‘ Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ‘ di cui alla l.n107/2015 art.1 c.121, ciascuno per un numero di anni scolastici compreso tra tre e quattro. All’esito della riunione dei rispettivi giudizi, il Tribunale ha accolto le domande accertando il diritto a tale prestazione nella misura di € 500,00 per ognuno dei dedotti anni di servizio non di ruolo ed ha condannato il soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 147,00 per esborsi ed € 1.900,00 per compensi professionali oltre accessori.
NNUMERO_DOCUMENTO
I ricorrenti hanno proposto appello censurando la sentenza limitatamente alla parte relativa alla condanna del al pagamento delle spese di lite, non essendo stati rispettati -peraltro senza motivazione della derogai compensi minimi, nell’atto di appello indicati in € 3.334,70, o in subordine, in € 2.999,00. Secondo gli appellanti, infatti, la liquidazione delle spese sarebbe dovuta avvenire, per le fasi (studio e fase introduttiva) precedenti alla riunione dei procedimenti, in relazione a ciascuna causa, considerata singolarmente e secondo il valore delle singole controversie, mentre per le fasi successive alla riunione si sarebbe dovuto considerare un unico compenso commisurato allo scaglione della causa avente valore maggiore, con l’aumento ai sensi dell’art.4, comma 2 del D.M. n.55/2014 come modificato dal D.M. n.147/2022, Nell’atto di appello è stato quindi chiesto -in parziale riforma della impugnata sentenza- la condanna del al pagamento delle spese di lite quantificate in € 3.334,70 o, in subordine, nella misura minima di € 2.999,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre accessori e spese del grado.
Il è rimasto contumace.
All’udienza del 19.11.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato.
Gli odierni ricorrenti sono risultati totalmente vittoriosi nel giudizio di primo grado.
Le spese in primo grado sono state regolate secondo il principio di soccombenza. Tuttavia, la quantificazione delle spese processuali riportata nella sentenza impugnata è stata effettuata in misura minore rispetto a quella scaturente dai D.M. n.55/2014 e D.M. n.147/2022, senza esplicitazione della motivazione della riduzione dei minimi.
Pertanto, occorre dare corretta attuazione ai predetti D.M. e riportare la liquidazione delle predette spese all’interno dei criteri ivi stabiliti; si ritiene di dover applicare il minimo, in considerazione della non particolare complessità giuridica delle questioni affrontate.
Come indicato in premessa, in primo grado le odierne parti appellanti avevano introdotto distinti procedimenti per il riconoscimento del beneficio economico di cui si tratta; i rispettivi procedimenti erano stati riuniti solo in un momento successivo ed erano stati decisi dal Tribunale con unica sentenza.
Ciò comporta che soltanto a partire dal momento della disposta riunione si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 4, comma 2, D.M. n, 55/2014, ai sensi del quale ‘ Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti ‘.
Ne consegue che deve trovare applicazione, nella specie, il principio secondo cui, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l’attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all’attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico, sul quale
è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dalla tariffa in presenza dei relativi presupposti (cfr. da ultimo Cass. n. 15960/2025).
In considerazione di tanto, le spese del giudizio di primo grado devono essere rideterminate nella misura minima di € 3.001,00, oltre accessori di legge, liquidando il compenso spettante per la fase di studio e per la fase introduttiva, separatamente per ogni causa e tenendo conto del valore di ciascuna (rispettivamente, per le due fasi, €.444,00 x 4 e €.213,00 x 4), e invece liquidando un compenso unico, commisurato alla causa di maggior valore (€.373,00 x1), per la fase decisoria successiva alla riunione; tale ultima voce non richiede ulteriori maggiorazioni, tenuto conto dell’assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto per ogni parte.
Fermo il resto dell’impugnata sentenza.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto del fatto che, quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall’impugnante costituisce il ” disputatum ” della controversia (v. Cass. n.602/2019) e sulla base di tale criterio, integrato da quello del ” decisum “, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n. 6345/2020, n. 19014/2007), con distrazione ex art.93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Leccesezione lavoro, visto l’art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull’appello proposto con ricorso del 09/12/2024 da , , e nei confronti di , avverso la sentenza del 18.6.2024 n.1523 del
Tribunale di Taranto, così provvede:
Accoglie l’appello e, per l’effetto, condanna il al pagamento delle spese del giudizio di primo grado rideterminate in complessivi €3.001,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l’AVV_NOTAIO.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in €962,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l’AVV_NOTAIO.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 19.11.2025
Il Presidente est. Dott.ssa NOME COGNOME