Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6285 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6285 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE , corrente in Londra, rappresentata e difesa da ll’ Avv.
NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE ,
-intimata –
Avverso la sentenza de lla Corte d’Appello di Firenze n. 986/2022, del 17.5.202, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto: Spese giudiziali
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avverso la sentenza n. 1172/2019 emessa dal Tribunale di Lucca in data 20 luglio 2019 nei procedimenti riuniti R.G. n. 5129/2017 e n. 4754/2016, con cui era dichiarata la incompetenza per valore del Tribunale adito, essendo competente il Giudice di Pace di Lucca.
RAGIONE_SOCIALE, proponeva atto di gravame dinanzi alla Corte di Appello di Firenze impugnando esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese processuali relative al giudizio di opposizione a precetto promosso dalla RAGIONE_SOCIALE In I grado la convenuta, aveva tempestivamente eccepito la incompetenza per valore del Tribunale adito in relazione all’ammontare dell’importo oggetto di precetto (pari ad € 4.745,10); facendo propria detta eccezione la RAGIONE_SOCIALE, odierna appellante, era intervenuta in tale procedimento ai sensi dell’art. 111 c.p.c. quale cessionaria del credito già azionato da RAGIONE_SOCIALE (società cancellata in data 4 settembre 2018). Dinanzi alla Corte di merito l’attuale appellante deduceva che, nonostante la soccombenza della RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale aveva compensato tra le suddette parti le spese processuali unicamente ‘in ragione della specificità della vicenda’ . L’adita corte d’Appello rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese di lite.
Per quanto qui di interesse la Corte statuiva che:
la parte appellante aveva limitato la richiesta alla refusione delle spese del giudizio sostenute nel procedimento n. 5129/2017, ove essa si era costituita quale cessionaria del credito ex art. 111 c.p.c. subentrando alla propria dante causa RAGIONE_SOCIALE, nelle more cancellata (non essendosi, invece, costituita nell’altro procedimento iscritto con il n. R.G. 4754/NUMERO_DOCUMENTO, pendente nei confronti di quest’ultima);
b) il giudizio n. 4754/2016 non era stato dichiarato estinto, poiché il Tribunale aveva rilevato che la «dedotta eccezione di estinzione del giudizio riunito, a seguito della cancellazione della NSM RAGIONE_SOCIALE
intervenuta il 4 settembre 2018, dichiarata in giudizio, non appariva fondata;
c) si era, quindi, verificata l’ipotesi di cui a ll’art. 300 , comma 2, c.p.c., vale a dire nel contesto dei giudizi poi riuniti la costituzione volontaria del soggetto, nei cui confronti sarebbe dovuta avvenire altrimenti la riassunzione, posto che, come rilevato, la RAGIONE_SOCIALE altro non è che la cessionaria del credito e, quindi, il successore a titolo particolare nel diritto controverso. A seguito di ciò, non v’era necessità di procedere ad interrompere il giudizio, ove era già costituita, nella causa riunita, la parte nei cui confronti lo stesso giudizio avrebbe poi dovuto essere necessariamente riassunto.
d) le cause riunite erano considerate come ‘lo stesso giudizio’ con conseguente unitaria valutazione delle posizioni processuali ai fini della liquidazione delle spese; in tal senso la disposta compensazione -pur sinteticamente motivata alla luce ‘della specificità d ella vicenda’ – trovava giustificazione nella complessiva economia dei giudizi riuniti, nel cui unitario contesto doveva essere collocata la posizione di RAGIONE_SOCIALE;
e) il gravame non si confrontava, pertanto, con l’ unitaria valutazione della fattispecie oggetto del giudizio connotata dalla particolarità e complessità delle questioni giuridiche affrontate in termini pregiudiziali, risultando, segnatamente, disattesi dal primo Giudice gli argomenti prospettati dalla stessa appellante, in sede di comparsa conclusionale 18 aprile 2019 e successiva memoria di replica, quanto alla pretesa estinzione del giudizio di più risalente iscrizione.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
Con il primo motivo si denuncia: Violazione e falsa applicazione di legge, artt. 110, 111, 112, 115, 273, 274, 299, 300, 305 e 307 c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La costituzione
della RAGIONE_SOCIALE è intervenuta il 28.09.2018, quindi, prima del provvedimento che ha disposto la riunione del giudizio RG n. 5129/2017 al giudizio RG n. 4785/2016, pronunciata, invece, alla successiva udienza del 05.10.2018 dal nuovo G.I. Ne consegue, non essendosi la RAGIONE_SOCIALE, mai costituita nel giudizio RG n. 4754/2016, che quest’ultima non poteva essere ritenuta parte del pro cesso. La causa RG n. 4754/2016 risultava, peraltro, anche già estinta di diritto al momento della pronuncia del Tribunale di Lucca per mancata riassunzione nel perentorio termine di tre mesi disposto dall’art. 305 c .p.c. , decorrente dall’evento di interruzione reso noto in giudizio dal procuratore della parte costituita. Le evidenze di giudizio rivelano dunque che ‘nel contesto dei giudizi poi riuniti’, non si è affatt o verificata l’ipotesi di successione nel processo RG n. 4754/2016, né l’appello poteva rigettarsi sul fondamento di una inammissibile ‘forzosa’ attribuzione di parte pro cessuale in capo alla RAGIONE_SOCIALE giudice di secondo grado ha dunque errato in quanto ha omesso di considerare che in riferimento alla causa RG n. 4754/2016 non sussisteva, per assenza di costituzione, la qualità di parte processuale in capo alla RAGIONE_SOCIALE, erroneamente attribuita inv ece a quest’ultima in relazione a tale processo, sia perché la comparsa della RAGIONE_SOCIALE era unicamente riferita al giudizio rubricato al RG. n. 5129/2017 del Tribunale di Lucca, sia perché la RAGIONE_SOCIALE si è costituita prima della riunione dei giudizi, con dato temporale che preclude qualsivoglia altro giudizio, posto che non appare possibile costituirsi in più cause separate depositando comparsa prima di una futura, imprevedibile, loro riunione, e sia per l’autonomia che permane in capo ai singoli processi anche se riuniti. 2. Con il secondo motivo si denuncia: violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 24 Cost., degli artt. 12 e ss. delle disposizioni sulla legge in generale, nonchè dell’art. 132, n. 4, c.p.c. non appare dunque sussistente un grado di complessità tale per cui
dovesse intervenire la compensazione delle spese di giudizio, le quali possono essere compensate qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate da circostanze o aspetti della controversia decisa che non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo.
3. Con il terzo motivo si denuncia: Violazione e falsa applicazione di legge, art. 91 c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. In relazione alla causa RG n. 4754/2016 nessun rigetto ha subito l’appellante, qui ricorrente, dal momento che come sopra visto non era costituita in tale causa, si osserva che il Tribunale di Lucca, con riferimento alla causa iscritta al RG n. 5129/2017, ha affermato ‘che l’eccezione di incompetenza per valore è fondata, avuto riguardo all’ammontare del quantum recl amato, inferiore a € 5.000,00.’; e relativamente alle spese del processo (il solo capo impugnato con atto di appello), ha poi così pronunciato: ‘Le spese legali, in ragione della specificità della vicenda, vanno integralmente compensate tra le parti.’.
3.1 Il primo, il secondo e il terzo motivo sono connessi e possono essere trattati unitariamente. Le censure sono fondate. Il giudice di secondo grado ha rigettato l’appello di SGR – vittoriosa in prime cure, avendo proposto eccezione di incompetenza per valore del Tribunale di Lucca adito da COGNOME, con opposizione all’esecuzione, accolta dal Tribunale – diretta ad ottenere la liquidazione delle spese di primo grado della causa n. 5129/2017, riunita alla n. 4754/2016, nella quale la RAGIONE_SOCIALE, odierna ricorrente, non si era costituita. Il Tribunale di Lucca aveva compensato le spese dei due giudizi riuniti, rilevando che il giudizio n. 4754/2016 non si era estinto, per effetto della estinzione della cedente RAGIONE_SOCIALE, essendosi costituito la sostituta SGR, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., sebbene solo nel giud izio riunito n. 5129/2017. La Corte d’appello ha confermato la decisione.
il provvedimento discrezionale di riunione di più cause – e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse – lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest’ultima soggetti che non sono parti in causa (Cass., n. 27295/2022; Cass., n. 15860/2014). Per cui ha certamente errato la Corte d’appello nel ritenere che la compensazione delle spese – operata in prime cure avesse trovato fondamento «nel contesto dei giudizi riuniti», essendo stata disattesa l’eccezione id estinzione del giudiz io n. 4754/2016, per l’avvenuta costituzione, peraltro solo nell’altro giudizio, della RAGIONE_SOCIALE Dovendo tenersi conto, dunque, esclusivamente del singolo giudizio n. 5129/2017 – l’unico nel quale RAGIONE_SOCIALE era costituita – la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare che SGR era totalmente vittoriosa in quel giudizio, e che la compensazione non avrebbe potuto fondarsi sulla mera affermazione della «specificità della vicenda».
Il giudizio de quo è stato difatti instaurato nel 2017, ossia dopo l’entrata in vigore (11 dicembre 2014) dell’attuale testo dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., ex art 13 l. 162/2014. Ebbene, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino le stesse, o per la maggiore, gravità ed
eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass., n. 3977/2020, in un caso in cui la compensazione era stata giustificata con la «novità e complessità della questione trattata; Cass., n. 4696/2019).
Tanto premesso, va osservato come le ragioni poste nella sentenza impugnata a fondamento della disposta compensazione delle spese del giudizio non soddisfino il precetto normativo dell’art. 92, comma 2, c.p.c., non avendo la Corte specificato in motivazione, in modo espresso e con riferimento alla fattispecie concreta, le “gravi ed eccezionali ragioni” che avevano determinato, nella totale soccombenza del resistente, la compensazione delle spese del giudizio. La Corte di merito, per contro, si è limitata ad affermare, con espressioni generiche, la compensazione delle spese del giudizio di I grado «attesa la specificità della vicenda», indicando alcuni fatti e circostanze cronologicamente non coerenti.
Per quanto esposto il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi suesposti, e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M .
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione