Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29742 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29742 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18297/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
INDIRIZZO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 4745/2018, depositata il 6/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/06/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME ha proposto opposizione, innanzi al Giudice di pace di Roma, avverso il decreto che, su istanza del RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, le aveva ingiunto il pagamento di euro 3.777,10. Con sentenza n. 42000/2015 il Giudice di pace ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato l’opponente a pagare euro 697,35, compensando le spese di lite.
La sentenza è stata impugnata da COGNOME, che ha lamentato che il primo giudice abbia disapplicato ‘i principi in tema di onere della prova’ ed errato ‘nella valutazione dei fatti in sede di motivazione della pronuncia, affermando da un lato che mancava la prova dei cr editi perché non specificati per poi dall’altro, contraddittoriamente, condannare invece l’appellante al pagamento della somma di euro 697,35’; ha contestato poi la compensazione delle spese di lite. Con sentenza 6 marzo 2018, n. 4745, il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello: ha osservato che effettivamente il primo giudice aveva contraddittoriamente affermato la mancanza di prova del credito e poi l’esistenza di una parte del medesimo, ma che ‘è rimasta riscontrata la pretesa creditoria -limitata mente all’importo di euro 697,35 anche se per motivi diversi da quelli confusamente esposti’ dal primo giudice; premesso che non può formare oggetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo l’accertamento della validità intrinseca delle delibere assembleari , essendo in tale sede consentito solo l’esame dell’idoneità formale del verbale che documenta la delibera, ha osservato che dalla documentazione in atti prodotta in primo grado emerge che i crediti riguardavano tutti oneri deliberati dalla assemblea del 10 luglio 2012, così che il RAGIONE_SOCIALE ha fornito piena prova del proprio credito, mentre l’appellante non ha dimostrato l’avvenuto pagamento di tali oneri.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ricorre per cassazione. Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO.
La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in tre motivi.
Il primo motivo contesta ‘ ex art. 360, n. 3 c.p.c. relativamente al primo motivo di censura di appello, violazione degli artt. 112, 115, 132, n. 4, 329 e 342 c.p.c.’ per avere il Tribunale di Roma, in sede di appello, violato il principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato relativamente alla cognizione limitata che caratterizza il giudizio di appello, ‘procedendo a una nuova pronuncia estesa sul merito nonostante la previsione degli artt. 329 e 342 c.p.c. e l’assenza di appello incidentale’.
Il motivo non può essere accolto. A fronte di un motivo d’appello che denunciava (v. supra, sub 2) la disapplicazione dei principi in tema di onere della prova e l’errata valutazione dei fatti posti alla base della domanda, il Tribunale ha ritenuto errata la decisione di primo grado che aveva ‘confusamente’ ritenuto non provato il credito, e ha invece affermato che ‘il RAGIONE_SOCIALE ha fornito piena prova del proprio credito’, in tal modo pronunciando sul motivo di gravame fatto valere dall’appellante. Unicamente va precisato -e in tal senso va corretta la sentenza impugnata -come, in premessa del proprio ragionamento, il Tribunale faccia riferimento a un orientamento per il quale non è consentito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo accertare la validità delle delibere assembleari, che può essere fatta valere solo con l’impugnazione ex art. 1137 c.c. Tale orientamento, sostenuto da questa Corte (v. Cass., sez. un., n. 26629/2009), è stato superato. Ad avviso delle sezioni unite, infatti, ‘ nel giudizio di opposizione al decreto in-giuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio della deli-
berazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest’ultima sia dedotta in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione’ (Cass., sez. un., n. 9839/2021).
2. Il secondo motivo de nuncia, ‘ ex art. 360, n. 3 c.p.c. relativamente al secondo motivo di censura di appello, violazione degli artt. 112, 132, n. 4, 91 e 92 c.p.c. e d.m. 55/2014’: pur ritenendo assorbente il primo motivo, la decisione sulla seconda censura d’appello (che lamentava ‘errata compensazione delle spese legali di giudizio, nonostante l’accoglimento dell’opposizione spiegata nell’ an debeatur e di oltre l’80% nel quantum , in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.’) risulta ‘processualmente apparente e inesistente, estr anea all’effettivo oggetto del contendere e violativa delle norme di riferimento’.
Il motivo non può essere accolto. L’appellante, ora ricorrente, aveva contestato il provvedimento di compensazione delle spese del giudizio di primo grado. Il giudice d’appe llo ha confermato tale provvedimento, con motivazione sufficiente, avendo osservato come ove taluni capi della domanda siano risultati fondati -come nel caso in esame, ove vi è stata la condanna al pagamento di euro 697,35 -entra in gioco l’art. 92, comm a 2 c.p.c., che consente la compensazione delle spese di lite, compensazione che nel caso esame, ha precisato il giudice d’appello, poteva essere anche solo parziale, con condanna della debitrice alla refusione di parte delle spese a controparte. Rispetto a tale ratio decidendi la ricorrente non si confronta, partendo dall’erroneo presupposto di essere stata parte ‘spiccatamente’ vittoriosa, quando invece è stata condannata al pagamento di una somma di denaro, sia pure inferiore a quella oggetto del ricorso monitorio (sulla nozione di soccombenza
reciproca cfr., da ultimo, la pronuncia delle sezioni unite n. 32061/2022).
3. Il terzo motivo contesta, in subordine, ‘ ex art. 360, n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e della previsione del d.m. 55/2014’ per avere il Tribunale condannato la ricorrente al pagamento di ‘sproporzionati, illegittimi e incongrui compensi di lite’: il Tribunale, anzitutto, avrebbe dovuto compensare le spese del giudizio d’appello, avendo ‘sostanzialmente’ accolto il pr imo motivo d’appello; in ogni caso il Tribunale ha indicato un unico complessivo importo che viola i parametri di cui al d.m. 55/2014.
Il motivo -infondato laddove parla di sostanziale accoglimento della prima censura d’appello (invece rigettata, sia pure sulla base di una motivazione diversa) -è invece fondato per quanto concerne la liquidazione delle spese. Il Tribunale, senza alcuna specificazione, ha liquidato le spese del giudizio d’appello nella somma complessiva di euro 2.300, somma superiore ai valori massimi di cui alla tabella allegata al d.m. 55/2014, tenuto conto che il valore della causa in appello era inferiore ad euro 1.100. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. al riguardo, per tutte, Cass., sez.un., n. 19014/2007), l’applicazione del principio del disputatum in grado di appello impone di determinare il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, in base a quella sola parte del credito ancora oggetto di contestazione, così che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della causa ove l’appello sia rigettato è pari alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, ossia nel nostro caso euro 697,35.
II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata al Tribunale di Roma, che provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio d’appello; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo nei limiti di cui in motivazione, rigettati i primi due motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.