Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15774 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15774 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5735/2023 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso da se medesimo; -ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende in forza di legge;
-resistente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE RAGIONE_SOCIALE FIRENZE n. 5381/2022 depositata il 30/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere COGNOME
Rilevato che:
l ‘Avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze che, nell’accogliere l’opposizione avverso il decreto di rigetto della liquidazione del compenso in suo favore, quale difensore di NOMECOGNOME ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, non aveva liquidato le spese del giudizio di opposizione;
il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.
Ritenuto che:
-con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., per avere il Tribunale di Sorveglianza di Firenze omesso di liquidare le spese del giudizio di opposizione, pur avendo accolto l’opposizione proposta dal ricorrente, quale difensore di NOMECOGNOME in relazione alla mancata ammissione del predetto al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Il motivo è fondato.
Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla “responsabilità delle parti per le spese (Cass., sez. 2, 14/02/2024, n. 4082; Cass., sez. 6 – 2, 21/03/2018, n. 7072).
-I l Presidente del Tribunale di Firenze, all’esito del giudizio di opposizione, che ha natura contenziosa, pur avendo accolto il ricorso
ed affermato in dispositivo che ‘il difensore d’ufficio ha diritto anche alla liquidazione delle spese relative al presente giudizio di opposizione a carico dell’erario’, ha omesso di liquidare le spese del giudizio di opposizione.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p..c., liquidando all’Avv. NOME COGNOME le spese del giudizio di opposizione;
considerato il valore della causa, vanno liquidate all’Avv. NOME COGNOME le spese del giudizio di opposizione nella misura di € 340,00;
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte acc oglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata quanto alle spese del giudizio di opposizione e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite di detto giudizio in favore dell’Avv. COGNOME NOMECOGNOME che liquida nella complessiva somma di euro 340,00.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dell’Avv. COGNOME NOME, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 340,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 100,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione