SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 5194 2025 – N. R.G. 00016070 2021 DEPOSITO MINUTA 27 11 2025 PUBBLICAZIONE 27 11 2025
ALLEGATO AL VERBALE DI UDIENZA DEL 27/11/2025 RELATIVO ALLA CAUSA CIVILE AVENTE R.G. N. 16070/2021
IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha reso la seguente
SENTENZA
a norma dell’art. 281 sexies c.p.c.
dall’AVV_NOTAIO
ATTORI (creditori procedenti nei proc. esecutivi riuniti RGE n. 134/2020 e n. 285/2020)
E
(C.F.
)
C.F.
CONVENUTO CONTUMACE
(debitore esecutato nei proc. esecutivi riuniti RGE n. 134/2020 e n. 285/2020)
E
(C.F.
C.F.
NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO
, rappresentato a difeso dall’AVV_NOTAIO
CONVENUTO
(comproprietario non esecutato nel proc. RGE n. 134/2020 e n. 285/2020)
E
)
quale erede di
,
(C.F.:
C.F.
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
CONVENUTO
(creditore intervenuto nei proc. esecutivi riuniti RGE n. 134/2020 e n. 285/2020)
E
C.F. p.t. P.
), in persona del legale rappresentante
CONVENUTA non costituita nel giudizio di divisione
(creditrice intervenuta nei proc. esecutivi riuniti RGE n. 134/2020 e n. 285/2020)
E
(C.F.
), in
P.
persona del legale rappresentante p.t.
CONVENUTA non costituita nel giudizio di divisione
(creditrice intervenuta nei proc. esecutivi riuniti RGE n. 134/2020 e n. 285/2020)
E
(C.F.
), in
persona
P.
dell’amministratore p.t.
CONVENUTO non costituito nel giudizio di divisione (creditore intervenuto nei proc. esecutivi riuniti RGE n. 134/2020 e n. 285/2020)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
A ll’odierna udienza parte attrice ha richiamato la nota spese depositata in data 11.11.2025 chiedendo che le spese siano poste a carico dell ‘ esecutato.
ha chiesto che le spese siano poste a carico dell ‘ esecutato.
ha concluso come segue: ‘ Richiede di partecipare alla distribuzione
di quanto realizzato dalla vendita del lotto 1 pignorato, quale creditore ipotecario,
dichiarando che il proprio credito ammonta ad € 260.000,00 come da riconoscimento di debito prodotto. Con vittoria delle spese di lite. ‘ .
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente causa, introdotta ex artt. 600 c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c., ha ad oggetto lo scioglimento della comunione esistente tra e sugli immobili siti in Luserna San Giovanni (INDIRIZZO), INDIRIZZO, INDIRIZZO e INDIRIZZO, per la quota di ½ ciascuno, meglio identificati in atti.
Nel corso del giudizio si è provveduto a sciogliere la comunione e ad esaurire le operazioni divisionali, con approvazione del progetto di divisione dell ‘ 8/05/2024, dichiarato esecutivo con ordinanza non impugnabile del 25/07/2025, sicché la causa viene ora in decisione esclusivamente per ciò che attiene alle spese processuali.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, nei giudizi di divisione le spese di lite vanno poste a carico della massa (ossia a carico dei condividenti in proporzione delle rispettive quote) se sono servite nel comune interesse a condurre il processo alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che sono conseguenza ‘ di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell’ingiustificato comportamento della parte ‘ (cfr. Cass. 22903/2013, Id. 3083/2006 e Id. 7059/2002).
L’applicazione di questi criteri nel presente giudizio – instaurato sulla base dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione di cui agli artt. 600 c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c. – rende necessario distinguere la posizione del debitore esecutato da quella del comproprietario non esecutato.
Nei rapporti tra il debitore esecutato e tutti i creditori opera il principio della soccombenza, perché i creditori non hanno un interesse alla divisione analogo a quello dei comproprietari, ma sono costretti a partecipare al giudizio per soddisfare il pro prio credito, in conseguenza dell’inadempimento del debitore, che integra gli
estremi ‘ dell’ingiustificato comportamento ‘ di cui alle sentenze citate. La condanna alle spese del condividente debitore esecutato si fonda dunque sulla circostanza che egli abbia dato causa, con la sua condotta antigiuridica, alla partecipazione del creditore al giudizio divisorio. Tutti i creditori devono pertanto ottenere dal debitore il rimborso per intero delle spese sostenute, per le quali va disposta la condanna del condividente debitore esecutato, da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (cfr. Cass. Sez. 3 n. 24550/2024).
Nei rapporti tra il debitore esecutato e il comproprietario e comunque per le spese necessarie a condurre il giudizio alla sua conclusione vale invece il principio della imputazione a carico della massa, secondo il quale ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione. Detto criterio di ripartizione delle spese si giustifica per l’interesse comune di tutti i condividenti -titolari di un’identica situazione di diritto sostanziale – a pervenire alla divisione: tanto legittima la deroga al principio della soccombenza, il quale trova però operatività anche nel rapporto processuale tra i condividenti con riguardo alle spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, fatta comunque salva la facoltà di disporre la compensazione ex art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 3 n. 24550/2024 e i precedenti ivi richiamati).
3. In applicazione di questi principi, poiché l’esecuzione che ha originato il giudizio di divisione è stata promossa nei confronti di , quest’ultimo, in quanto soccombente, deve essere condannato a rimborsare per l’intero ai creditori procedenti attori e al creditore intervenuto le spese del procedimento.
Devono essere invece poste a carico della massa, per cui ne rispondono e nella misura del 50% ciascuno, le spese comuni o quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (spese di CTU e simili).
Le spese di lite dei creditori procedenti (attori nel presente giudizio) e del creditore intervenuto si liquidano in applicazione dell’art. 9, d.l. 1/2012, come modificato dalla L. 27/2012, e del D.M. 55/2014, e successive modificazioni, viste le note spese.
In particolare, i creditori procedenti attori hanno determinato le spese nello scaglione delle cause fino a € 520.000,00 e hanno chiesto che vengano liquidate ai valori medi per le quattro fasi processuali , per complessivi € 22.457 ,00 oltre accessori.
La richiesta appare congrua, atteso che in realtà, avuto riguardo al valore della massa, lo scaglione di riferimen to è quello superiore delle cause fino a € 1.000.000, per cui, avuto riguardo al corretto scaglione, l ‘ importo richiesto è compreso tra il medio e il minimo.
I creditori procedenti hanno poi sostenuto esborsi per complessivi € 2.526,82 come da nota spese depositata, che del pari devono essere poste a carico di
per il principio di soccombenza.
Per le medesime ragioni può ritenersi congrua la richiesta di cui alla nota spese depositata da per complessivi € 20.000,00 (valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento determinato in base al valore della massa) per le quattro fasi processuali.
Gli oneri di CTU, trattandosi di spese oggettivamente servite per realizzare la divisione, vanno posti definitivamente a carico della massa, e dunque nella specie vanno posti a carico del debitore esecutato e del comproprietario non esecutato nella misura di ½ ciascuno.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) condanna alla rifusione a favore di
e
delle spese di lite, che liquida in €
2.526,82 per esborsi
ed € 22.457,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA;
b) condanna alla rifusione a favore di
delle spese
di lite, che liquida in € 20.000,00 per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA;
pone definitivamente a carico di e nella misura del 50% ciascuno le spese gli oneri di CTU liquidati con decreto in corso di causa;
d) compensa le spese di lite tra
e
.
Così deciso in Torino il 27/11/2025
Il Giudice AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO