SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 671 2025 – N. R.G. 00004462 2023 DEL 31 01 2025 PUBBLICATA IL 31 01 2025
LA CORTE D’APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
In nome del popolo italiano
La Corte composta dai Sigg magistrati
Dr.ssa NOME COGNOME
Presidente
Dr.ssa NOME COGNOME
Consigliere rel.
Dr.ssa NOME COGNOME
Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile indicata in epigrafe, avente ad oggetto la ‘riassunzione ex art 392 cpc’ a seguito della cassazione, con ordinanza pubblicata il 7/7/2023 nel procedimento n 12/2022, dell’ordinanza Corte d’appello Roma del ‘decreto n. cronol. 3707/2021 pubblicato il 23/11/2021’, pendente tra
elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv.
NOME COGNOME che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-Appellante in riassunzione
e
, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-appellato in riassunzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Roma, con provvedimento n. 3707/2021, pubblicato il 23/11/2021, ha
. respinto il reclamo ex art 708 cpc proposto da avverso l’ordinanza con cui il Presidente del Tribunale di Civitavecchia ha posto a carico del un contributo al mantenimento delle figlie di € 400 mensili,
. condannato la reclamante al pagamento delle spese relative alla fase del reclamo.
A seguito di ricorso della , la Corte di Cassazione ha cassato il provvedimento impugnato e, ‘decidendo nel merito, ai sensi dell’art.384 c.p.c. 2° comma, dispo la revoca della statuizione di condanna del reclamante alle spese processuali della fase di reclamo’, rimettendo ‘al giudice del merito le spese del giudizio di legittimità’.
Premettendo il proprio interesse a ‘riassumere la causa dinanzi la competente Corte d’Appello come previsto dall’art. 392 c.p.c.’, ha convenuto in giudizio il , chiedendo alla Corte adita ‘di disporre in ordine alle spese processuali nel giudizio di legittimità con conseguente condanna del al pagamento delle spese di lite’.
Costituendosi, il ha chiesto il rigetto dell’avversa domanda, assumendo che ‘dovrà essere il Giudice del merito a provvedere sulle spese processuali all’esito del giudizio, avendo il procedimento di reclamo natura incidentale, rispetto al giudizio principale’.
La domanda va dichiarata inammissibile, in quanto il giudice del rinvio, nel provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, ciò da cui discende che la sede per la richiesta regolamentazione è il giudizio nel corso del quale è stata emessa
l’ordinanza reclamata ex art 708 cpc, giudizio del quale il reclamo detto costituisce fase incidentale.
Le spese di lite, considerata la decisione in rito, vanno dichiarate compensate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
. dichiara inammissibile la domanda spiegata dalla ,
. dichiara compensate le spese di giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Roma il 29.1.2025
Il Consigliere rel. NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME