Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4831 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4831 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 14041 – 2023 proposto da: AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa da sé stessa, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura dello Stato dalla quale è rappresentato e difeso, ope legis ;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza resa dal TRIBUNALE DI SAVONA nel procedimento iscritto al n. 224/2023 R.G.A.C.C., depositata in data 24/4/2023; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del l’11 /2/2025 dal consigliere COGNOME;
letta la memoria RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza depositata in data 24 aprile 2023, resa nel procedimento iscritto al n. 224/23 RGACC, il Tribunale ordinario di Savona ha rigettato l’opposizione proposta dall’AVV_NOTAIO avverso il decreto reso nel procedimento n. 4127/12 R.G.G.I.P., pronunciato dal Giudice per le indagini preliminari di Savona ex art. 116 e 117 t.u. n. 115/2002, che aveva liquidato in suo favore la somma di euro 500,00 oltre IVA e CPA, a titolo di compensi per l’attività difensiva svolta nel giudizio penale dinnanzi a questa Corte, iscritto al n. R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, in favore di NOME, resosi irreperibile.
Con l’opposizione, l’AVV_NOTAIO aveva chiesto la liquidazione degli onorari per la procedura monitoria, il riconoscimento delle spese documentate e il rimborso delle spese generali previsto dall’art. 13, com ma 10, RAGIONE_SOCIALE legge n. 247/2012 e dall’art. 2 del d.m . n. 55/2014, non riconosciute nel decreto di liquidazione.
Il Tribunale ha ritenuto vincolante, per escludere il diritto a maggiori somme, il limite RAGIONE_SOCIALE somma liquidata dal Giudice di Pace nel decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti dell’imputato, non contestata dall’AVV_NOTAIO COGNOME.
Avverso questa ordinanza l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un motivo; il RAGIONE_SOCIALE si è costituito, chiedendo soltanto di partecipare alla eventuale discussione orale; la ricorrente ha depositato una breve memoria riportandosi soltanto alle sue difese.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo l’AVV_NOTAIO ha sostenuto, con un primo profilo di censura, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. artt. 82 e 116 del d.P.R. n.115/2002
e degli artt. 2 e 12 d.m. 55/2014, nonché, con un secondo profilo in riferimento al n. 4, la nullità RAGIONE_SOCIALE decisione per difetto assoluto di motivazione in violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché, infine, in riferimento al n. 5, l’omesso esame del provvedimento di liquidazione opposto, in cui risultava evidente il riconoscimento degli onorari per la sola fase del giudizio di legittimità e RAGIONE_SOCIALE notula allegata all’istanza di liquidazione in cui erano chiaramente distinti gli ulteriori importi chiesti per la fase monitoria e per le spese. Il Presidente del Tribunale avrebbe reso una motivazione incomprensibile individuando un limite alla liquidazione nelle somme liquidate dal Giudice di pace nel decreto ingiuntivo a carico dell’imputato , non opposto.
1.1. Il motivo è fondato.
Il difensore d’ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell’onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. 6 – 2, n. 30484 del 19/12/2017, Sez. 2, n. 24104 del 17/11/2011): poiché, infatti, l’esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi degli articoli suindicati, i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, non debbono rimanere a carico del professionista, ma debbono rientrare nell’ambito di quelli che l’erario è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall’autorità giudiziaria; il decreto ingiuntivo non opposto rileva come mero fatto dimostrativo dell’infruttuoso esperimento RAGIONE_SOCIALE procedura diretta al recupero dei crediti professionali, sicché i suoi costi devono essere autonomamente liquidati dall’autorità chiamata ad emettere il decreto di pagamento
(così, Sez. 2, Sentenza n. 24104 del 2011 cit.; Cass. pen., Sez. 4, 14 gennaio 2008, n. 1630; Cass. pen., Sez. 4, 6 luglio 2009, n. 27473).
Era , perciò, del tutto inconferente, nell’ordinanza impugnata, il richiamo al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, che rileva, evidentemente, soltanto tra il difensore e l’assistito.
A ciò si aggiunga che, nella specie, come risulta dal ricorso, l’avvocat a aveva chiesto in ogni caso, con la sua notula, oltre al compenso già riconosciutole per l’attività prestata dinnanzi alla Corte di cassazione, effettivamente non contestato, gli onorari nella misura di euro 250,00 liquidata in suo favore in decreto ingiuntivo e le spese in euro 13,90, oltre al rimborso delle spese generali: la motivazione, pertanto, risulta ancor più inconferente.
Quanto alla spese generali, deve ancora precisarsi, tuttavia, che il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o anche solo l’esplicita determinazione RAGIONE_SOCIALE percentuale delle spese forfettarie rimborsabili, è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice (Cass. Sez. 2, n. 9385 del 04/04/2019; Sez. 6 – 2, n. 1421 del 22/01/2021).
3.
Il ricorso è perciò accolto e l’ordinanza impugnata , in cui i principi suesposti non sono stati applicati, deve essere cassata.
Non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa in merito ex art. 384 comma II cod. proc. civ. e, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Savona del 2 gennaio 2023 reso nel procedimento n. 4127/12 R.G.G.I.P., in favore RAGIONE_SOCIALE ricorrente AVV_NOTAIO sono liquidati ulteriori euro 250,00 a titolo di onorari per il decreto ingiuntivo e di euro 13,90 a titolo di spese, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% per l’attività difensiva svolta nel giudizio penale dinnanzi a questa Corte, in favore di NOME, resosi irreperibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del RAGIONE_SOCIALE resistente e in favore dell’avvocata ricorrente, secondo la liquidazione operata in dispositivo, sia per la fase di opposizione che per questo giudizio di legittimità, in relazione al valore RAGIONE_SOCIALE causa individuato nell’ammontare de l credito riconosciuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo ex art. 384 cod. proc. civ., liquida in favore RAGIONE_SOCIALE ricorrente ulteriori euro 250,00 a titolo di onorari per il decreto ingiuntivo e di euro 13,90 a titolo di spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
condanna il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al rimborso, in favore dell’AVV_NOTAIO, delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in euro 500, oltre spese, IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
condanna altresì il RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE seconda sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte suprema di Cassazione del l’11 febbraio 2025.
La Presidente NOME COGNOME