Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8523 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8523 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18279/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come da ricorso e comunque in atti -ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliata per legge in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa in proprio ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ. (CODICE_FISCALE) con domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come da controricorso e comunque in atti
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso le SENTENZE della CORTE d’APPELLO di NAPOLI n. 1175/2020 del 19/03/2020 e n. 698 del 24/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Il dottor NOME COGNOME, gastroenterologo presso l’Ospedale di Avellino, fu citato in giudizio risarcitorio, unitamente alla struttura sanitaria, da un paziente che, in occasione dell’esecuzione di una colonscopia presso il suo reparto, aveva subìto la perforazione del colon.
Al giudizio partecipò, oltre alla società per azioni RAGIONE_SOCIALE (quale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della struttura sanitaria), anche la RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE), con cui il dott. COGNOME aveva stipulato una polizza di responsabilità civile, da lui chiamata in manleva.
Il giudizio di concl use con l’assoluzione del dottor COGNOME da ogni responsabilità.
Successivamente, egli convenne in separato giudizio la propria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, chiedendone, ai sensi dell’art.23 della polizza e dell’art.1917, comma 3, cod. civ., la condanna al rimborso delle spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato (c.d. spese di resistenza), di cui chiese preventivamente la quantificazione.
Il Tribunale di Avellino, nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e con il legale nominato dall’a ttore nel precedente giudizio, AVV_NOTAIO, quantificate le spese di resistenza in oltre diciassettemila euro (€ 17.936,67), rigettò la domanda, sul rilievo che la polizza stipulata dal dott. COGNOME con la RAGIONE_SOCIALE desse luogo ad una copertura «a secondo rischio», operativa soltanto nell’ipotesi in cui l’entità del danno esorbitasse dal massimale garantito dalla diversa polizza stipulata dalla struttura sanitaria con la società RAGIONE_SOCIALE.
2. La Corte di appello di Napoli -adìta con appello principale da NOME COGNOME e con appello incidentale dall’AVV_NOTAIO -nel contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE (succeduta alla RAGIONE_SOCIALE), ha accolto la seconda impugnazione (quantificando le spese di resistenza nel maggior importo di Euro 18.802,00) e ha rigettato la prima, sul rilievo che l’ultima parte della clausola contenuta nell’art. 23 della polizza stipulata dall’appellante con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE escludeva l’obbligo dell’assicuratore di rimborsare le spese di resistenza sostenute dall’assicurato per legali non designati dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché sull’ulteriore rilievo che tale patto (patto di gestione della lite) fosse perfettamente valido ed efficace, in quanto non incompatibile con la previsione dell’art. 1917, comma 3, cod. civ.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di due motivi.
Risponde con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, proponendo ricorso incidentale condizionato sorretto da due motivi.
La trattazione della causa è stata fissata in adunanza camerale.
All’adunanza camerale del 13/06/2023 è stata deliberata l’ordinanza interlocutoria n. 23261 (pubblicata il 31/07/2023) di rinvio a nuovo ruolo al fine di consentire la trattazione congiunta con altro ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva disatteso la domanda per revocazione di altra sentenza della Corte d’appello di Napoli.
Alla controversia recante n. 18279 del 2021 è stata, quindi, riunita quella di cui al n. R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO del NUMERO_DOCUMENTO, per evidenti ragioni di connessione, in quanto con esso si chiede la cassazione della sentenza n. 689 del 24/02/2021 della Corte d’appello di Napoli di rigetto della revocazione proposta da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 1175 del 2020.
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Solo il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. con il primo motivo del ricorso (n. 18279 del 2020) principale è denunciata « violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. … sotto il profilo della prova immaginaria e del travisamento della prova » .
Il ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe fondato la sua decisione sulla prova immaginaria che la RAGIONE_SOCIALE gli avrebbe offerto l’assistenza legale ed egli l’avrebbe rifiutata, scegliendo di nominare un proprio legale.
Evidenzia che, invece, alla stregua delle prove documentali versate in atti (e, in particolare, alla luce della missiva inviatagli dalla RAGIONE_SOCIALE il 28/06/2006), erano emerse le contrarie circostanze di fatto che egli aveva chiesto l’assistenza legale e la RAGIONE_SOCIALE l’aveva rifiutata, sicché era stato costretto a costituirsi in giudizio con un proprio legale, posto che altrimenti sarebbe restato contumace ed avrebbe perso l’opportunità di difendersi nel processo contro l’azione del danneggiato, anche attraverso la chiamata in causa della sua RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
1.2. Con il secondo motivo è denunciata « violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ».
Il ricorrente deduce che le circostanze di fatto poste a fondamento della decisione della Corte di appello (ovverosia la circostanza che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe offerto l’assistenza legale ed egli l’avrebbe rifiutata), oltre ad essere desunte da prove immaginarie, non erano state neppure allegate dalla società convenuta, la quale aveva al contrario affermato di non avere alcun obbligo di fornire assistenza legale, avendo prestato solo un’assicurazione «a secondo rischio».
In tal modo la Corte di merito avrebbe quindi violato l’art. 112 cod. proc. civ. che impone al giudice di pronunciare esclusivamente sui fatti dedotti dalle parti.
I motivi del ricorso principale -da esaminare congiuntamente stante la connessione -sono inammissibili.
2.1. In primo luogo, essi non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non ha affermato affatto che la RAGIONE_SOCIALE aveva offerto assistenza legale e l’assicurato l’aveva rifiutata, ma ha affermato che, all’esito delle denuncia del sinistro da parte dell’assicurato, la RAGIONE_SOCIALE aveva spiegato al COGNOME che l’operatività della garanzia da essa prestata, quale garanzia «a secondo rischio», postulava il totale esaurimento del massimale della garanzia principale, derivante dalla polizza stipulata dalla struttura sanitaria anche per i fatti del proprio personale, sicché egli avrebbe dovuto rivolgere la richiesta di essere garantito e di avere assistenza nella controversia all’assicuratore della struttura sanitaria.
Poiché, non ostante tale spiegazione, il dottor COGNOME, lungi dal formulare una specifica richiesta di assistenza legale, aveva preferito costituirsi nel giudizio risarcitorio intentato contro di lui e contro la struttura sanitaria con un difensore scelto autonomamente, si era esposto al diniego della richiesta di rimborso delle spese sostenute per un legale non designato dalla società RAGIONE_SOCIALE, diniego da reputarsi legittimo perché conseguente alla scelta dell’assicurato di non avvalersi del patto di gestione della lite (pagg.2 e 3 della sentenza impugnata).
2.2. In secondo luogo, avuto riguardo alla illustrata ratio decidendi della sentenza di appello, deve escludersi sia il dedotto travisamento della prova sia la dedotta pretermissione delle allegazioni delle parti, dal momento che non sussiste il contrasto, erroneamente evidenziato nei motivi di ricorso in esame, tra le
circostanze di fatto asseritamente poste a fondamento della decisione di merito (offerta dell’assistenza legale da parte dell’assicuratore e rifiuto della stessa da parte dell’assicurato) e quelle asseritamente emergenti dalla documentazione in atti (richiesta dell’assistenza legale da parte dell’assicurato e rifiuto delle stessa da parte dell’assicuratore).
Al contrario, le argomentazioni poste a fondamento della sentenza di appello -del tutto corrette in iure , atteso che la compatibilità del patto di gestione della lite con la previsione dell’art. 1917, comma 3, cod. civ. è stata reiteratamente affermata da questa Corte, con la conseguenza che proprio la scelta dell’assicurato di non avvalersi del patto giustifica il rifiuto del rimborso delle spese di resistenza da parte dell’assicuratore: Cass. n. 4202 del 19/02/2020 e già Cass. n. 4279 del 17/11/1976, entrambe non massimate) -sono perfettamente coerenti con le evidenze documentali versate in atti, le quali, per come trascritte in ricorso (pp. 79), non evidenziano affatto che l’assicuratore avesse rifiutato di fornire all’assicurato la assistenza legale richiesta, ma evidenziano soltanto che quest’ultimo aveva provveduto ad assolvere l’onere di denunciare il sinistro (missiva del 1 /04/2006) e che il primo, ricevuta tale denuncia, aveva rilevato il carattere «a secondo rischio» della polizza, invitandolo a rivolgersi alla RAGIONE_SOCIALE della struttura sanitaria, senza che vi fosse stata né un’espressa richiesta di assistenza legale da parte del dott. COGNOME, né un espresso rifiuto di essa da parte della RAGIONE_SOCIALE
In definitiva, il ricorso principale va rigettato.
Dal rigetto del ricorso principale discende l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, con cui l’RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto che la Corte d’appello avesse implicitamente ma immotivatamente -escluso il carattere «a secondo rischio» della
copertura RAGIONE_SOCIALE, ha dedotto, per un verso, la nullità delle sentenza per omessa motivazione su tale statuizione implicita e, per l’altro, l’omesso esame del fatto decisivo e controverso costituito dalla clausola, collocata tra le disposizioni finali della polizza RAGIONE_SOCIALE, denominata «assicurazione di secondo rischio».
Il ricorso n. 24131 del 2021, pure chiamato all’odierna adunanza camerale, e del quale deve essere disposta la trattazione congiunta a quello recante n. 18279 del 2020, chiede la cassazione della sentenza n. 689 del 24/02/2021 della Corte d’appello di Napoli di rigetto della revocazione proposta da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 1175 del 2020, ed è proposto per art. 360, comma 1, n. 3 in relazione all’art. 395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per non avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l’errore revocatorio.
Il motivo è infondato, in quanto, con ampia e logica motivazione resa alle pagg. 4 e 5 la Corte d’appello di Napoli ha affermato che non ricorreva un errore di fatto revocatorio (tra molte si veda, più di recente Cass. n. 2236 del 26/01/2022 Rv. 663756 – 01), in quanto la sentenza n. 1175 del 2020 della Corte d’appello di Napoli aveva ritenuto essersi in presenza di una interpretazione del contratto di assicurazione, senza esprimersi sull’asserito rifiuto della RAGIONE_SOCIALE assicuratrice a prestare assistenza legale, posto che secondo la detta sentenza di rifiuto non poteva discorrersi in quanto non vi era stata alcuna richiesta da parte del NOME di avvalersi del patto.
Il ricorso n. 24131 del 2021 deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite del duplice rapporto processuale tra la RAGIONE_SOCIALE e il ricorrente NOME COGNOME seguono la soccombenza e stante la marginalità della posizione e il coinvolgimento nel solo
ricorso n. 18279 del 2020 possono essere compensate nei confronti dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
La decisione di rigetto delle impugnazioni comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ciascuno dei ricorsi, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale condizionato nel procedimento Rg. n. 18279 del 2020; dichiara inammissibile il ricorso nel procedimento n. 24131 del 2021.
Condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessivi euro 3.550,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% oltre CA e IVA per legge;
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di