Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5056 Anno 2025
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N. 1119/2023 R.G. proposto da:
DCOGNOMENOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso il suo studio, difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO (presso l’Area Legale Territoriale Centro) rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME come da procura a margine del controricorso, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 11789/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 25.7.2022;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 16.12.2024 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
di assegnazione ex art.
540 c.p.c. – Regresso del
creditore – Inammissibilità
del ricorso
Presidente
Consigliere
rE
Consigliere
Consigliere – Rel.
Ud. 16.12.2024 CC
COGNOME
R.G.N. 1119/2023
Consigliere
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME – già creditore procedente nei confronti di Poste Italiane s.p.a. nel procedimento esecutivo mobiliare diretto iscritto al N. 21181/2015 R.G.E., definito con ordinanza di assegnazione del 24.3.2017 – convenne in giudizio la predetta società dinanzi al Giudice di pace di Roma, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 200,00, oltre accessori, quale imposta di registrazione della predetta ordinanza, da esso attore pagata all’Erario e non rimborsata da Poste Italiane, benché bonariamente richiesta. Con sentenza del 27.9.2019, l’ adito Giudice di pace dichiarò inammissibile la domanda per difetto di interesse ad agire, stante l’esiguità della somma richiesta, compensando le spese. Il COGNOME propose dunque gravame, che il Tribunale di Roma rigettò con sentenza del 25.7.2022. Osservò il Tribunale che la pretesa attorea era da considerare inammissibile perché le spese di registrazione sono comprese nelle spese processuali del processo esecutivo e possono essere rifuse al creditore solo nel suo ambito, indipendentemente dal fatto che l’esborso non sia stato ancora effettuato, al tempo della decisione.
Avverso detta sentenza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, cui resiste con controricorso Poste Italiane s.p.a. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria. Il collegio ha riservato il deposito entro sessanta giorni dalla odierna adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo si lamenta ‘ error in iudicando sul rigetto della domanda – violazione di legge per erronea e/o falsa applicazione degli artt. 95 c.p.c., 57 d.p.r. n. 131/1986, 1299 c.c. e 24 cost., nonché dei principi giurisprudenziali in
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subiecta materia, in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3) c.p.c. ‘ , per aver il Tribunale ritenuto applicabile, nella specie, l’art. 95 c.p.c. , benché il giudice dell’esecuzione non avesse disposto alcunché, nell’ordinanza di assegnazione, circa le spese di registrazione, con la conseguenza che l’azione di regresso ex art. 1299 c.c. da esso ricorrente esercitata nei confronti del condebitore solidale ex art. 57 cit. doveva ritenersi pienamente ammissibile.
1.2 Con il secondo motivo si denunciano ‘ errores in iudicando et in procedendo sulla liquidazione delle spese di lite oltre i massimi della tariffa forense con violazione dell’art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014 in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3) c.p.c., nonché nullità della sentenza per vizio di motivazione ex art. 132, 1 comma, n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 4) c.p.c. ‘ , per averlo il Tribunale condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 880,00 oltre accessori, superando i massimi tariffari.
2.1 Preliminarmente, deve rilevarsi che l’ eccezione di nullità della procura ad litem della controricorrente è fondata e va accolta, giacché non risulta essere stata ritualmente depositata la procura speciale del 19.4.2019 (indicata nella procura a margine del controricorso), in forza della quale l’avv. NOME COGNOME sarebbe titolare del potere di conferirla. Ne deriva che il controricorso di Poste Italiane s.p.a. è inammissibile, in quanto firmato da difensore da qualificarsi privo di ius postulandi .
è inammissibile, per violazione dell’art. 366,
3.1 Ciò posto, il primo motivo comma 1, n. 3, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis ).
Premesso che, nella specie, si tratta di pignoramento mobiliare diretto presso il debitore Poste Italiane s.p.a., non v’è dubbio che le spese di registrazione di cui
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si discute ben possano essere liquidate dal giudice dell’esecuzione nell’ambito dell’ordinanza di assegnazione ex art. 540 c.p.c. (se in tal guisa l’esecuzione, ovviamente, venga definita) , non diversamente da quanto accade nell’ambito del pignoramento presso terzi (si veda sul tema, per tutte, Cass. n. 10420/2020).
Orbene, con riguardo alla vicenda per cui è processo, delle due l’una : o le spese di registrazione sono da intendersi comunque ricomprese nell’ordinanza ex art. 540 c.p.c. emessa dal giudice dell’esecuzione il 24.3.2017 (riportata in ricorso, p. 11); oppure non lo sono, perché erroneamente non liquidate (e ciò, in ipotesi, per mera dimenticanza dello stesso giudice o anche volutamente).
Ritiene la Corte che d alla lettura dell’ordinanza si ricada in detta seconda ipotesi. Il g.e. ha esplicitamente riconosciuto soltanto alcune spese e non altre; il ricorrente, tuttavia, omette di specificare in ricorso quali tra queste spese siano state denegate, così non consentendo a questa Corte di verificare, in base alla sola rilevante – mera lettura del ricorso, la potenziale decisività della censura, in violazione dell’art. 366 cit.
Non senza dire che, a fronte del tenore letterale dell’ordinanza citata, il creditore avrebbe dovuto quantomeno chiederne la correzione (ove il mancato esplicito riferimento alle spese di registrazione fosse da ascrivere a mera svista del giudice), se non anche opporla ex art. 617 c.p.c. (se tanto dipendesse da un error in iure ); ciò non risulta essere avvenuto, sicché non sarebbe stato comunque possibile, per il creditore procedente, avviare una autonoma azione di regresso per il rimborso delle spese di registrazione nei confronti del coobbligato in solido/debitore esecutato, proprio perché nell’una o nell’altra
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ipotesi considerata – il deficit nasce da un errore (o da una svista) da parte del giudice deputato a provvedere sulle spese ex art. 95 c.p.c., cioè il giudice dell’esecuzione. Ed è noto che il processo esecutivo è costruito su di un sistema chiuso di rimedi (per tutte, v. Cass. n. 7708/2014 e Cass. n. 718/2024), sicché le sue eventuali irritualità vanno fatte valere soltanto con gli strumenti a tal fine apprestati dall’ordinamento e non con separate ed autonome azioni (tranne il solo caso, che qui non ricorre, di non esperibilità dei primi).
3.1 Stessa sorte segue il secondo motivo.
Difetta, in ricorso, qualsivoglia indicazione della ragione per cui, nel processo d’appello, non sia stata svolta la fase istruttoria, salvo il laconico riferimento alla stessa natura del giudizio d’appello (a p. 15 del ricorso). In dette condizioni, resta ignota la ragione per cui la fase istruttoria, nella liquidazione dei compensi, non avrebbe dovuto considerarsi e tanto costituisce un deficit decisivo, giacché – apprezzando la fase istruttoria – la liquidazione in concreto effettuata dal Tribunale, avuto riguardo allo scaglione di riferimento ratione valoris , risulta ricompresa tra il minimo e il massimo della tariffa; in tali casi, come è noto, il giudice non deve specificamente motivare, a tanto dovendo provvedere solo quando si deroghi rispetti ai due limiti di riferimento (v. Cass. n. 89/2021; o, a far tempo dal 2018, solo al secondo, risultando inderogabile il primo).
4.1 In definitiva, il ricorso è inammissibile.
Nulla va disposto sulle spese di lite, stante l’inammissibilità del controricorso . In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data