SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1297 2025 – N. R.G. 00000021 2024 DEPOSITO MINUTA 28 10 2025 PUBBLICAZIONE 28 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI ANCONA SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l’intervento dei sigg. magistrati
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO
Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.21 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2024, posta in decisione all’udienza del 17.12.2024, promossa
DA
con gli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME
Luccarini domicilio telematico
APPELLANTE
CONTRO
C.F.
C.F.
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: riassunzione ax art. 392 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
NOME sig.ra ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno il signor assumendo essere madre di deceduto in data 17 febbraio 2015 con testamento redatto in data 19.9.2013, con atto del AVV_NOTAIO pubblicato il 22.4.2015,
con cui aveva nominato suo erede universale , che aveva accettato con beneficio di inventario.
rilevando che le disposizioni testamentarie violassero i diritti alla stessa attribuiti dall’art. 538 c.c., ovvero la riserva in suo favore, che in mancanza di discendenti è di 1/3 del patrimonio, ha chiesto la reintegrazione della quota di legittima mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie, con vittoria delle spese di lite.
costituendosi deduceva di aver già manifestato, in sede stragiudiziale, la volontà di addivenire ad una soluzione della vicenda e concludeva aderendo alla domanda di riduzione nei limiti dei soli beni caduti in successione, vinte le spese.
Con la sentenza n. 1105/2017 pubblicata in data 06.12.2017, il Tribunale di Ascoli Piceno, ha accolto la domanda di riduzione dichiarando compensatele spese, nella misura di un terzo.
La ragione della parziale compensazione era stata giustificata dal Tribunale dal fatto che il primo giudice non aveva accolto la domanda dell’attrice con cui era stato chiesto le venisse riconosciuta la qualità di erede, ritenendo che ad ella spettasse quella di legittimaria, alla luce del lascito universale del figlio in favore di una terza persona.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la il convenuto ha resistito eccependo l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. e 342 c.p.c. e, nel merito, chiedendo la conferma della sentenza appellata.
La Corte d’Appello di Ancona con la sentenza n. 150 del 08.02 2022, ha dichiarato la sig.ra
erede del figlio, nei limiti della quota di riserva, compensando le spese del doppio grado.
Dopo aver disatteso le eccezioni di inammissibilità dell’impugnazione sollevate dall’appellato, la Corte evidenziava che il gravame fosse fondato, richiamando giurisprudenza di legittimità secondo la quale il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché pretermesso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell’apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, né la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario (Cass. n. 16635/2013; Cass. n. 2914/2020). Dunque, avendo il de cuius disposto con testamento dell’intero suo patrimonio in favore del sig.
all’esito del vittorioso esercizio dell’azione di riduzione, alla sig.ra andava riconosciuta la qualità di erede del figlio, sia pure nei limiti della quota di legittima, e su tutti i beni caduti in successione. Rileva la Corte che l’interesse al gravame non configurasse una mera questione formale di correttezza giuridica ma scaturisse dal fatto che, solo con il riconoscimento della qualifica di erede potesse conseguire la retrocessione degli effetti della pronuncia alla data di apertura della
successione.
Quanto alla statuizione sulle spese di causa, la Corte d’Appello escludeva che potesse essere accolta la richiesta dell’appellato del rimborso delle spese del doppio grado del giudizio, in quanto non risultava supportata dalle necessarie censure rispetto alla statuizione del primo giudice atteso l’erroneo riferimento in comparsa alla diversa sentenza resa in altro giudizio. La Corte ha ritenuto di non avvalorare la domanda dell’appellante di condanna dell’appellato al pagamento delle spese di lite del primo grado per intero, giudicando minima l’incidenza della doglianza accolta rispetto alla controversia valutata nel suo complesso e considerati i beni ricompresi nell’asse ereditario, ed il rilievo attribuibile alla condotta processuale dell’appellato, che non si era mai opposto all’azione di riduzione, tutte considerazioni che legittimavano la totale compensazione delle spese di lite anche del grado di appello.
ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 150/2022 innanzi alla Suprema Corte, lamentando la violazione dell’art. 92 co. 2 c.p.c. nella parte in cui la sentenza di appello aveva confermato la parziale compensazione delle spese del giudizio di primo grado e dichiarato interamente compensate quelle di appello. Il sig. ha resistito con controricorso.
La Suprema Corte, ha accolto il ricorso della stabilendo che ‘ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 4696/2019; Cass. n. 3977/2020).
Alla luce di tali principi ritiene il Collegio che la decisione della Corte distrettuale in ordine al carico delle spese di lite sia illegittima, e contraria alle previsioni di cui al citato art. 92 c.p.c. ‘
ha riassunto il giudizio onde ottenere all’integrale rifusione in suo favore delle spese di lite.
Preliminarmente questa Corte, rilevata la ritualità della notifica dell’atto di citazione in riassunzione al sig. perfezionatasi ai sensi dell’art 143 cpc il 02.01.2024, ne dichiara la contumacia. Nel merito occorre, conformandosi a quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza di rinvio, rilevato che la sig.ra è risultata totalmente vittoriosa, porre le spese dell’intero giudizio, compreso quello di legittimità, a carico dell’appellato, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi del corrispondente scaglione di valore, limitando a tre le fasi dell’appello.
P. T. M.
La Corte d’Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione proposto da condanna il sig. alla rifusione in favore di delle spese di lite, che liquida per il primo grado in euro 5.077,00 per il primo appello in euro 3.966,00 per il giudizio di cassazione in euro 3.082,00 e per il presente giudizio di rinvio in euro 3.966,00 oltre, per tutti spese vive, 15% S.G., cassa ed iva di legge; Ancona così deciso nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE REL. AVV_NOTAIO Giudice Ausiliario Relatore
IL PRESIDENTE AVV_NOTAIO NOME COGNOME