Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21365 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 21365 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6295/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME e NOME COGNOME NOME ; NOME
-controricorrente-
avverso il DECRETO di OMOLOGA del 16/11/2021 del TRIBUNALE di FOGGIA, R.G.N. 755/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con decreto pubblicato il 16.11.2021, il Tribunale di Foggia omologava l’accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., accertando la
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
rngil RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NUMERO_DOCUMENTO sussistenza, a favore di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE i, dei requisiti necessa r k Numero di racco . ía generale 21365,2023 riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘assegno ordinario di invalidità ex art. 1 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lega wat RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ne .p..W.01 i Lbr n Zi one 19,13712023 222 del 1984 con decorrenza dalla data] omissis I e condannando l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE procedura liquidandole in euro 1.212,00.
Avverso la sentenza propone ricorso l’interessato, con unico motivo; l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.m. n.55/2014 come modificato dal d.m. n. 37/2018, avendo il Tribunale trascurato di aumentare l’importo minimo dovuto per spese di lite RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE percentuale del 30% prevista, ex art. 1, comma 1 bis, del d.m. n. 37 del 2018, “di regola” … “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno RAGIONE_SOCIALE‘atto e dei documenti allegati nonché l navigazione all’interno RAGIONE_SOCIALE‘atto”.
Il motivo non è fondato.
Questi Corte da tempo ha affermato che in materia di controversie il valore RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE causa va determinato in base ali’ art. 13, comma 2, cod. proc. civ. “cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci”, in quanto le relative prestazioni, pur partecipando RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE natura RAGIONE_SOCIALEe prestazioni alimentari, si concretizzano in una somma di denaro da corrispondere periodicamente e sono assimilabili alla rendita temporanea o vitalizia; al contrario per le prestazioni assistenziali, che hanno natu alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, il valore RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE causa ai fini RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spes giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall’art. 13, primo comma, co proc. civ., sicché, se il titolo è controverso, occorre fare riferime all’ammontare RAGIONE_SOCIALEe somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10454/2015).
Il richiamato principio è stato applicato anche ai fini RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE determinazione del valore RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE causa nei procedimenti disciplinati dall’art. 445 bis cod
sezionale 3056f2023 proc. civ. e, di conseguenza, ribadita l’inderogabilità dei minimi fi N Sggii dai Numero di raccolta generale 21365,2023 d. m. 55/2014, lo scaglione di riferimento è stato individuagghner cd-rron e 19,13712023 controversie assistenziali in quello compreso fra C 5.200,00 ed C 26.000,00 (cfr. fra le tante Cass. n. 10791/2020) e per le controversie previdenzial pur tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘ammontare variabile RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prestazione in contestazione, solitamente in quello compreso fra E 26.000,01 ed E 52.000,00 (cfr. Cass. 28090/2021).
Le pronunce citate, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att cod. proc. civ. anche con riferimento all’individuazione dei valori minimi previsti per le singole fasi RAGIONE_SOCIALE‘accertamento tecnico e del giudizio opposizione, hanno quantificato gli importi minimi da liquidare per il procedimento di istruzione preventiva rispettivamente in E 911,00 (per le controversie assistenziali) ed in C 1.212,00 (per le controversi previdenziali) e per il giudizio di merito in C 2.251,00 ( per le controvers assistenziali) ed in C 3.903,00 (per le controversie previdenziali), per u bDtale di E 3.162,00 ( per le controversie assistenziali) e di E 5.115,00 per le controversie previdenziali.
Il capo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE pronuncia impugnato non si presenta afflitto dal vizio di violazione di legge in quanto il giudice RAGIONE_SOCIALE‘accertamento tecnico preventivo non era tenuto ad applicare la disposizione normativa invocata, non ricorrendone i presupposti.
L’art. 1, comma 1, lett. b) del d.m. n. 37 del 2018 ha introdotto nell’art 4 del d.nn. n. 55 del 2014 il seguente comma: «1-bis. Il compenso, determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno RAGIONE_SOCIALE‘atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno RAGIONE_SOCIALE‘atto».
La disposizione normativa ha introdotto la possibilità di utilizzare più raffinate tecniche informatiche per la redazione di atti giudiziari e d documenti, nella specie la possibilità di “consentire la ricerca testual all’interno RAGIONE_SOCIALE‘atto e dei documenti allegati”: la tecnica di redazione a c fa riferimento la norma consente di “navigare” all’interno RAGIONE_SOCIALE‘atto (e dei documenti allegati) RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con tecniche “ipertestuali” (indici ipertestuali e
Ngr i largs 11:Itl il’ 3056f2023 riferimenti incrociati), in modo da “saltare” direttamente (clicc Numero di raccolta generale 21365,2023 specifiche parole) tra varie parti RAGIONE_SOCIALE‘atto oppure alla lettura deiddi ·cu menti uun zi il o n e 19,13712023 allegati oppure ad un sito web (avente contenuti rilevanti per la controversia). L’elaborazione di un testo mediante queste tecniche richiede, all’autore, una specifica (e più complessa) strutturazione del test da redigere e comporta, per il lettore (avvocato RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE controparte e giudice), il vantaggio di ridurre significativamente i tempi di consultazione In considerazione, da una parte, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE complessità RAGIONE_SOCIALE‘adozione di strumenti per la creazione di “atti navigabili” e, dall’altra, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE utilità le parti del processo, il d.m. n. 37 del 2018 ha previsto l’aumento, di regol (ratione temporis, con riguardo al momento in cui le spese sono state liquidate con il decreto impugnato; su tale potere discrezionale, cfr. Cass. nn. 10531 e 15572 del 2022), del compenso spettante all’avvocato.
I requisiti innanzi descritti non risultano presenti nel caso di specie, n quale il ricorrente si limita a rilevare che la causa (nella f RAGIONE_SOCIALE‘accertamento tecnico preventivo) è stata trattata unicamente con “l’utilizzo del processo telematico”, sottolineandosi come “l’intero processo di prime cure sia stato introdotto ed accettato dal medesimo Tribunale, secondo le medesime modalità, così come lo stesso Tribunale di prime cure, un ita mente al consulente tecnico d’ufficio, abbiano unicamente fatto ricorso all’invio di provvedimenti di natura telematica”. Il decreto è, inoltre in perfetta linea con gli importi minimi RAGIONE_SOCIALEe liquidazioni previste per l controversie previdenziali.
In conclusione, il ricorso va rigettato; nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, trattandosi di controversia in materia previdenziale e stanta l’autodichiarazione resa, ex art. 152 disp.att. cod.proc.civ., d ricorrente.
Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla sulle spese.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per i
nale 3056f2023 versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a ti l t i cSrO s Numero di raccolta generale 21365,2023 contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dal 19,13712023 comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 del d.l 196 del 2003, come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018.
Così deciso alla camera di consiglio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro del 14 giungo