SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 667 2026 – N. R.G. 00003269 2024 DEPOSITO MINUTA 11 02 2026 PUBBLICAZIONE 12 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di RAGIONE_SOCIALE e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa NOME COGNOME Presidente
d.ssa NOME COGNOME Consigliere rel./est.
d.ssa NOME COGNOME Consigliere
a seguito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all’udienza del 9.2.2026 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3269/2024 del RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.3355/2024 pubblicata il 28/06/2024
TRA
rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO
NOME
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In primo grado il agiva per ottenere dall’ il pagamento della NASPI sospeso per il periodo dall’11.1.23 all’11.4.23, nel corso del giudizio l’ provvedeva al pagamento ed il Tribunale di Napoli Nord nel dichiarare la cessazione della materia del contendere compensava le spese di lite ‘ alla luce del comportamento tenuto dalle parti in sede amministrativa, non avendo il ricorrente comunicato tempestivamente i propri redditi, circostanza che ha determinato la sospensione dell’erogazione della prestazione ‘.
Propone appello il esclusivamente in ordine alla pronuncia di compensazione delle spese di lite rilevando:
-che egli godeva della Naspi sin dall’ 11/01/2022 e che poi l’ l’aveva illegittimamente sospesa a decorrere dal 01/01/2023,
-che il pagamento dell’ era avvenuto solo in data 06/06/2024 e, quindi, successivamente al deposito del ricorso (27/06/2023) nonchØ della notifica avvenuta in data 28/08/2023, 18 mesi dopo la sospensione,
-che non ricorrevano i presupposti di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., (nella formulazione introdotta dalla d.l. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014 applicabile, “ratione temporis”) che consentono al Giudice di esercitare legittimamente la facoltà di disporre, in tutto o in parte, la compensazione delle spese di lite, non sussistendo, nel caso di specie, alcuna soccombenza reciproca o un’ipotesi di assoluta novità della questione trattata o, infine, un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti,
-che non era vero che il tardivo pagamento della prestazione era stato causato dalla omessa comunicazione dei presunti redditi del 2023 entro il 31/12/2022, così come previsto da una circolare interna dell’ , la n. 94/2015 ,
-che il D.Lgs. n. 22/2015, che costituisce la fonte normativa primaria della NASpI, non prevede alcun obbligo di comunicazione dei redditi presunti per gli anni successivi al primo, nØ tantomeno prevede la sospensione della prestazione in caso di mancata comunicazione,
-che egli non aveva alcun reddito da comunicare per l’anno 2023, come dimostrato dalla comunicazione effettuata il 18/05/2023, per cui l’ era già in possesso di tale informazione attraverso le proprie banche dati, essendo esso appellante percettore della sola NASpI.
-che nonostante non fosse tenuto per legge ad inviare il reddito presunto, l’ aveva comunque inoltrato all’ in data 18/05/2023 e, nonostante ciò, l’ non aveva provveduto alla liquidazione nel termine di 60 gg, così come previsto dal regolamento presidenziale del 2010, ma solo in data 06/06/2024,
chiedendo in parziale riforma della sentenza impugnata la condanna del l’ al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio di primo grado con distrazione, nonchØ alla rifusione di quelle del presente grado di appello con distrazione.
L’ avversa il gravame eccependone la genericità dei motivi e rilevando, nel merito, la corretta compensazione delle spese tenuto conto del comportamento tenuto da esso e della circostanza che il ricorrente non ha tempestivamente comunicato i propri redditi.
Con decreto del Presidente della Corte n.20/25 la causa era scardinata dal RAGIONE_SOCIALE del consigliere COGNOME ed assegnata al consigliere COGNOME, all’udienza del 9.2.26, come ‘sostituita’ ex art. 127 ter c.p.c., acquisite le note di parte, la Corte ha riservato la causa in decisione.
Il gravame Ł fondato.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese: la questione va risolta con il criterio della soccombenza virtuale.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell’art.92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell’art. 13, comma 1, del d.l. n.132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n.162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell’art.13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l’11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, Ł possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui Ł consentita la compensazione la Corte Costituzionale con sent. n.77/2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.92, secondo comma, cpc nel testo modificato dal citato art.13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il
giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perchØ la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.… Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. L’obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni , discende dalla RAGIONE_SOCIALE prescrizione dell’art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….’.
Invero ‘ ai sensi dell’art.92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n.132 del 2014 e dalla sentenza n.77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche
espressamente previste dall’art.92, comma 2, c.p.c. ‘ (v. Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
Con riguardo alla fattispecie in esame Ł pacifico e documentato come il pagamento della prestazione sia avvenuto nel corso del giudizio di primo grado in data 6.6.24, quindi successivamente al deposito del ricorso avvenuto in data 27.6.23 e della sua notifica in data 28.8.23.
Dalla documentazione in atti risulta, come allegato dall’appellante e confermato dall’ , che già in data 18.5.23 il aveva comunicato i redditi del 2023 e, nonostante tale invio, l’ ha provveduto ad erogare la prestazione sospesa a distanza di oltre 1 anno, a giugno 2024.
Con riguardo alla vicenda, secondo quanto si legge nella memoria difensiva di primo grado dell’odierno appellato, non emerge alcuna specifica motivazione in ordine al ritardo nel ripristino della prestazione nonostante la comunicazione eseguita dall’assistito già a maggio 2023 e p ertanto risulta evidente che l’ non ha provveduto nei termini al pagamento della prestazione, attivandosi solo dopo la notifica del ricorso di agosto 2023 ed impiegando altri 10 mesi per il pagamento dovuto.
Sulla base di tali premesse, il Collegio rileva che alcuna analogia si ravvisa nella fattispecie tra la condotta extraprocessuale della parte (che solo tardivamente ha adempiuto) e le ipotesi tipizzate dal legislatore.
Pertanto le spese di primo grado sono da porsi a carico del resistente per intero, tenuto conto -per la misura della liquidazione- della somma pagata dall’ (euro 2.355,30).
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza; deve in proposito tenersi conto del valore della controversia (importo
spese primo grado) e dell’assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello (senza fase di trattazione ex Cassazione n.452/26), liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell’ con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, condanna l’ al pagamento delle spese di lite di primo grado in favore di
liquidate in complessivi € 1.268,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
condanna l’appellato al pagamento delle spese legali del presente grado in favore dell’appellante liquidate in complessi vi € 962,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Napoli 9.2.2026
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa NOME COGNOME d.ssa NOME COGNOME