SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 1375 2025 – N. R.G. 00001018 2024 DEPOSITO MINUTA 17 12 2025 PUBBLICAZIONE 17 12 2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO.sa NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. RNUMERO_DOCUMENTO avverso la sentenza n. 350/2024 emessa dal Tribunale di La Spezia in data 10/04/2024
tra
,
e
, rappresentati e difesi
dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in INDIRIZZO
Contro
in persona del suo rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in La Spezia, INDIRIZZO
-APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
‘Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Genova, contrariis reiectis, in riforma parziale della sentenza n. 350/2024 pubbl. il 10.04.2024 dal Tribunale di La Spezia ex art. 281 sexies c.p.c. (all. 1) e comunicata in data 11.04.2024 In via di gravame: 1) Rilevato il difetto di motivazione e la violazione degli artt. 91 c.p.c., 75 disp. att. c.p.c., 4 DM 55/2014, riformare in punto spese, per tutti i motivi esposti in narrativa, la sentenza gravata condannando la alla refusione delle spese di lite
determinate ex DM 55/2014 in € 9.900,80 oltre accessori di legge e/o in quella differente ritenuta di giustizia; 2) con vittoria di spese del presente grado da distrarsi, quanto ai compensi, in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.’
PER PARTE APPELLATA
‘Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Genova disattesa ogni contraria istanza eccezione e domanda, In via principale: Rigettare l’appello proposto dai Sig.ri e perché infondato in fatto e in diritto e per l’effetto confermare la sentenza n. 350/2024 emessa dal Tribunale di La Spezia in data 10 aprile 2024 e pubblicata in pari data. In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui le doglianze di parte appellante venissero accolte, con conseguente riforma della sentenza di primo grado liquidare le spese di lite del primo grado di giudizio tenendo conto del complessivo svolgimento del giudizio e della soccombenza degli appellanti in relazione all’eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale ed alla domanda di condanna ex art.96 c.p.c. dagli stessi formulata e/o della riduzione dei compensi prevista dall’art.4,4 del DM 55/2014 con ogni conseguenza restitutoria in ordine a quanto in ipotesi già versato in eccesso da . In ogni caso con vittoria di spese, competenze di giudizio e rimb. forfettario’
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, così riassunto dal Tribunale:
‘ Le parti del presente procedimento sono proprietarie delle unità immobiliari (tre appartamenti e tre box auto) che compongono lo stabile sito alla Spezia in INDIRIZZO, edificato da Oggetto di causa è l’impugnazione da parte della società odierna attrice delle delibere assunte dall’assemblea straordinaria dei condomini in data 16.4.2021; delibere ritenute viziate in quanto assunte a maggioranza dei partecipanti ma non a totalità dei condomini e in assenza di indicazione delle quote millesimali di spettanza dei votanti. I convenuti hanno eccepito in via preliminare l’improcedibilità dell’azione così proposta per intervenuta decadenza dall’impugnazione (per violazione del termine di 30 giorni di cui all’art. 1137 comma 2 c.c., nella specie scadente il 16.05.2021). Parte attrice si è opposta.’ (cfr sentenza parziale 198/2022 pubbl. il 17/03/2022)
Il Tribunale tratteneva la causa in decisione sulla eccezione preliminare d’improcedibilità e con sentenza parziale 198/2022 pubbl. il 17/03/2022, dichiarava la procedibilità dell’impugnazione della delibera e rimetteva la causa sul ruolo.
Rimessa la causa sul ruolo, il merito della causa veniva così riassunto:
‘ Le delibere contestate sono quelle rese all’esito dell’assemblea condominiale straordinaria in seconda convocazione svoltasi in data 16.4.2021, sul seguente ordine del giorno: ‘1. Stato di conservazione delle parti comuni dell’edificio, gravi difetti e ammaloramento delle stesse; 2. Delibera in merito alla nomina di uno o più consulenti tecnici di parte affinché valutino l’origine e la natura dei danni condominiali oltre al rispetto della normativa acustica; 3. Delibera in merito alla nomina di un legale affinché, previa consegna degli elaborati di cui al punto 2), valuti la possibilità di pervenire ad un eventuale intesa transattiva o di agire giudizialmente contro il costruttore ponendo in essere tutti gli atti stragiudiziali a ciò prodromici; 4. Delibera in merito all’attribuzione del potere di rappresentanza del in relazione a quanto deliberato; 5. varie ed eventuali’.
Nella suddetta sede è stato dunque deciso, sempre con voto favorevole di e e voto contrario di ‘di dare incarico all’Architetto affinché rediga una perizia tecnica sulle cause dei gravi difetti che presenta l’immobile, approfondendo altresì la tematica acustica evidenziata dal Sig. avvalendosi all’uopo e a tal fine di eventuali ausiliari… altresì che i costi vengano accollati dal condomino come dallo stesso proposto, salvo i diritti di rivalsa del condomino verso il costruttore’ (punto 2); ‘di nominare quale legale del Condominio l’AVV_NOTAIO del Foro di Genova affinché proceda, previa consegna e disamina degli elaborati tecnici, a prendere contatti con l’impresa costruttrice al fine di valutare la possibilità di pervenire ad una eventuale intesa transattiva o, in caso contrario, di agire giudizialmente contro la stessa per il risarcimento dei danni sussistenti sull’immobile o per la loro messa in pristino’ (punto 3); ‘di attribuire al Sig. un mandato in rappresentanza del Condominio al fine di stipulare in nome e per conto dello stesso ogni atto conseguente e prodromico all’attuazione delle delibere di cui ai punti precedenti, ivi incluse eventuali procure alle liti’ (punto 4).
Secondo parte attrice le delibere in questione sarebbero viziate in quanto assunte sì a maggioranza dei partecipanti ma non a totalità dei condomini e senza indicazione delle quote millesimali di spettanza dei singoli favorevoli e contrari alle varie determinazioni; tanto in assenza della tabella millesimale dello stabile, mai redatta e approvata.
In ogni caso, ha lamentato l’illegittimità in particolare della deliberazione di cui al punto 4 del verbale, in quanto ‘assunta in assenza di alcun potere o diritto sul punto in capo all’assemblea’.
I convenuti si sono opposti, facendo rilevare: che la società attrice, quale impresa costruttrice dell’immobile, ha partecipato all’assemblea condominiale de qua esprimendo voto (contrario su ogni punto all’ordine del giorno) in palese conflitto di interessi; che la validità della costituzione dell’assemblea e delle relative delibere non è legata all’esistenza o meno della tabella millesimale; che controparte non ha dedotto alcuno specifico interesse all’impugnazione; che ad ogni modo nella presente sede il Tribunale può accertare incidentalmente il raggiungimento delle maggioranze richieste per la validità della costituzione dell’assemblea e delle relative deliberazioni; che nella specie risulta senz’altro rispettato il quorum deliberativo necessario (i.e.: voti favorevoli per almeno la metà del valore dell’edificio), anche solo considerando che i convenuti sono proprietari di superfici commerciali per 408,75 mq, a fronte dei soli 116 mq di proprietà di infine, che al
condominio, pur non obbligato a dotarsi di un amministratore condominiale, è certo consentito incaricare un mandatario per la gestione di specifici aspetti.
La società attrice ha a propria volta contestato: ribadendo l’interesse a far accertare i vizi formali lamentati nella delibera del 16.04.2021; osservando che tali vizi non possono essere sanati da una verifica ex post circa la sussistenza delle maggioranze prescritte dalla legge; evidenziando comunque come il valore delle varie unità a cui fa riferimento l’art. 1136 c.c. è avulso dal valore commerciale delle stesse e non è unicamente basato sull’ampiezza degli immobili che fanno parte del ; facendo, infine, rilevare che la deliberazione dei condomini/comunisti di nomina di un mero mandatario con rappresentanza, laddove ammissibile, dovrebbe essere assunta con una maggioranza che rappresenti almeno i 2/3 del valore complessivo dell’edificio.
Tanto premesso, deve ritenersi (cfr. Cass. n. 3295/2023): che la mancanza delle tabelle millesimali non costituisca, ex se, ragione di annullamento di una delibera, atteso che il criterio d’identificazione delle quote di partecipazione al condominio, derivando dal rapporto tra il valore dell’intero edificio e quello relativo alla proprietà del singolo, esiste prima ed indipendentemente dalla formazione delle tabelle suddette; che sia sempre consentito valutare anche “a posteriori”, in giudizio, se le maggioranze richieste per la validità della costituzione dell’assemblea e delle relative deliberazioni siano state raggiunte; che al di là della mancata esplicitazione, nel verbale assembleare in oggetto, del criterio utilizzato per calcolare le maggioranze necessarie, debba dunque accertarsi in concreto se nella specie le delibere impugnate siano state validamente adottate sotto questo punto di vista, previa individuazione del valore proporzionale delle unità immobiliari dei singoli votanti in rapporto al valore dell’intero edificio. Ebbene, in corso di istruttoria è stata disposta CTU proprio al fine di ‘stimare i valori proporzionali, ragguagliati a quelli dell’intero edificio, delle singole unità immobiliari facenti parte del condominio di INDIRIZZO, secondo i criteri di cui all’Art. 68 disp. att. C.c.’. (cfr sentenza definitiva gravata)
All’esito del deposito della CTU, la causa veniva decisa con la sentenza definitiva . 350/2024 del 10/04/2024, con la quale il Tribunale di La Spezia così pronunciava: ‘Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: rigetta l’impugnazione di parte attrice; condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta, liquidate in 1.127,28 euro per esborsi e 3.808,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V .A. e C.P .A. come per legge; pone il costo della CTU a carico esclusivo di parte attrice’ (cfr sentenza definitiva gravata)
Il Tribunale, esaminata la CTU e le convincenti risposte alle osservazioni critiche dei CCTTPP, motivava: ‘ Dall’esame dell’elaborato peritale (a firma del geom. , depositato
in data 5.5.2023, risulta che quale proprietaria di abitazione con sottotetto, box e cantina nel fabbricato de quo, è titolare in totale di 314,00 millesimi.’ (cfr sentenza)
Conseguentemente riteneva valida la delibera impugnata anche in punto 4, dove parte attrice riteneva necessaria l’approvazione dei 2/3 dell’assemblea e, pertanto, rigettava la domanda attorea. Il Tribunale, infine, motivava anche che non sussistevano i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dai convenuti.
Con atto di citazione 8.11.2024 appellavano la sentenza e , lamentando il seguente motivo: – errore in fatto ed in diritto nella liquidazione delle spese di causa per non aver motivato la mancata applicazione degli importi della nota spese, applicando i minimi tabellari limitandosi a dedurre ‘ tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell’attività processuale resasi necessaria ‘, e per non aver applicato la maggiorazione prevista dall’art. 4 co. 2 del DM 55/2014 per la difesa di più parti. Chiedeva la riforma della sentenza solo sul punto e vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta 21.02.2025, si costituiva contestando la fondatezza del motivo di appello. Rilevava come gli appellanti non fossero stati completamente vincitori, in quanto il Tribunale aveva rigettato sia l’eccezione di improcedibilità, sollevata dagli odierni appellanti, sia la domanda di condanna ex art. 96 c.c.. Chiedeva il rigetto dell’appello e, in denegata ipotesi, la revisione delle spese di lite, tenendo conto delle due situazioni dedotte. Vittoria delle spese del grado di appello.
La Corte, con provvedimento di concessione dei termini per precisazione delle conclusioni, memorie conclusionali e repliche, fissava l’udienza del 21.10.2025, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
L’appello è infondato.
La Corte evidenzia che sia la questione preliminare sull’eccezione di improcedibilità, risolta con sentenza parziale, sia il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., non rappresentano questioni rilevanti ai fini della decisione sulle spese di lite.
Anche con Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 n. 20716 Anno 2025, la Suprema Corte ha stabilito che, per le spese di lite, il Giudice deve attenersi all’esito globale del processo, per cui l’eventuale accoglimento o rigetto di questioni preliminari, non può influire sull’esito finale, con conseguente addebito integrale delle spese di lite alla parte soccombente.
Anche il rigetto della domanda meramente accessoria, proposta ex art. 96 c.p.c., a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello e, pertanto, non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (fra la altre Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 11792 del 15 maggio 2018). Tali questioni, oltre a non rilevare sul regime della condanna alle spese, risulta irrilevante anche in relazione alla complessità della causa.
L’appellante lamenta sia l’omessa motivazione dell’applicazione dei minimi tabellari relativamente allo scaglione 26001/52000, da parte del Tribunale, nonostante il deposito della notula e lo svolgimento di una CTU in corso di causa, sia la mancata applicazione dell’aumento ex art. 4 co. 2 per l’assistenza di due parti.
In relazione al primo motivo, la Corte rileva che la motivazione in sentenza ( ‘tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell’attività processuale resasi necessaria’ ), sia pur concisa, è condivisibile ed idonea a rappresentare la semplicità delle questioni alla base della lite.
Infatti, nel caso di cui è causa, la CTU non era diretta a risolvere questioni tecniche, ma è risultata meramente illustrativa del contenuto degli atti di causa in relazione alla necessità di accertare i millesimi di ciascuna parte, in relazione alla validità della delibera assembleare. Conseguentemente le questioni di merito hanno reso necessaria una limitata attività professionale che ha determinato il Tribunale ad applicare i minimi tabellari discostandosi, sia pure con motivazione concisa, ma fondata ed integrata dalla Corte, dalla notula depositata.
Anche in relazione al richiesto aumento ex art. 4 co. 2 per l’assistenza di due parti con aumento del 30%, lo stesso appellante, richiamando la sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 17405 del 12/10/2012, evidenzia che, se le parti rappresentate propongono questioni identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%. Trattandosi nel caso di cui è appello, di parti con questioni identiche in fatto ed in diritto, a seguito della applicazione di una riduzione paritetica all’aumento richiesto, il compenso dovuto è senz’altro quello corrispondente alla difesa di una sola parte.
Conseguentemente, alla luce di cui sopra e del fatto che l’attività professionale sostanziale è stata limitata al minimo per la tipologia della causa, risolta a seguito della CTU meramente illustrativa delle posizioni in causa, la Corte respinge l’appello e, con integrazione della motivazione, conferma la sentenza gravata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell’appellante e vengono liquidate nel dispositivo in base al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 sullo scaglione 26001/52000, in conformità dell’art. 5 c. 1, tenuto conto della non complessità della questione.
Ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del primo periodo art.13 co. 1 quater DPR n.115/2002.
P.Q.M.
LA CORTE D’APPELLO
definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. 1018/2024 avverso la sentenza n. 350/2024 emessa dal Tribunale di La Spezia in data 10/04/2024 così decide:
Respinge l’appello con conferma della sentenza gravata;
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore di parte appellata che liquida in € 4.996,00 oltre maggiorazione ed accessori di Legge;
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater secondo periodo del DPR 30.05.2002 n.115, introdotto dall’art.1 comma 17 della Legge 24.12.12 n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, e pertanto dichiara che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Genova, 24 novembre 2025
Il Consigliere COGNOME. Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME