Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 383 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 383 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2024
Oggetto
R.G.N. 28508/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 25/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 28508-2020 proposto da: COGNOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 109/2020 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 20/02/2020 R.G.N. 624/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
La corte d’appello di Messina con sentenza 2.2.20, in riforma di sentenza 5.6.18 del tribunale di Patti ha rigettato la domanda di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per il 2011 per 102 giornate da parte della lavoratrice in epigrafe e confermato la richiesta da parte dell’Inps di restituzione di indebito di euro 2023 , già corrisposti a titolo di DS agricola 2011.
In particolare, la corte territoriale ha rilevato che il ricorso amministrativo non era stato proposto e che il termine di decadenza ex articolo 22 d.l. 7/70, convertito in legge 83/70, era decorso.
Avverso tale sentenza la parte ricorre con tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’Inps con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione degli articoli 22 d.l. 7/70, convertito in legge 83/70, nonché 38 comma 6 d.l. 98/11 convertito in legge 111/2011, per avere la corte territoriale trascurato che la pubblicazione telematica non era stata provata e che l’atto prodotto era privo di data e di sottoscrizione.
Il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al medesimi motivi.
Il terzo motivo riguarda la mancata applicazione dell’art. 152 att., in ordine alle spese di lite.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati, in quanto, se è vero che la pubblicazione è priva di data e sottoscrizione, non vi è contestazione della provenienza da ll’Inps e dell’effettività della pubblicazione, sicché il vizio non sarebbe comunque decisivo, avendo un carattere puramente formale; inoltre va detto che si tratta di una pagina web del sito dell’INPS, con valore di rappresentazione elettronica di cui all’art. 2712 c.c., per la quale non vi è stato uno specifico disconoscimento dell’efficacia probatoria circa il fatto rappresentato, limitandosi la parte a sollevare questione di regolarità dell’atto per carenza di elementi formali (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 17810 del 26/08/2020, Rv. 658689 – 01).
E’ invece fondato il terzo motivo, posto che la giurisprudenza di questa Corte (assestatasi peraltro solo in
corso di causa) ha affermato l’applicabilità dell’art. 152 att. c.p.c. in relazione ai giudizi, come quello in questione, promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l’oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio, pur quale conseguenza di un diverso accertamento del rapporto lavorativo del parti richiesto in giudizio (Cass. 1971/23, 6572/23, 37973/22).
Va pertanto accolto il terzo motivo, rigettati gli altri. La sentenza impugnata va cassata senza rinvio in parte qua, relativamente alle spese, che sono irripetibili ex art. 152 att. c.p.c.
La sopravvenienza dell’indirizzo da ultimo citato in corso di causa dà peraltro ragione della compensazione delle spese del giudizio di legittimità
p.q.m.
accoglie il terzo motivo, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata nel capo relativo alle spese; spese del giudizio di legittimità compensate.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 25