Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8653 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8653 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 32004-2021 proposto da:
COGNOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Previdenza agricoli
R.G.N.32004/2021
COGNOME
Rep.
Ud.17/01/2025
CC
avverso la sentenza n. 512/2021 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 22/06/2021 R.G.N. 1003/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 22.6.2021, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato, per intervenuta decadenza, la domanda di NOME COGNOME volta alla declaratoria d’illegittimità della cancellazio ne dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 2010 e del provvedimento con cui l’INPS le aveva richiesto la restituzione delle prestazioni di disoccupazione agricola e, ritenendo inapplicabile ratione materiae l’art. 152 att. c.p.c., ha condannato l’ appellante alla rifusione delle spese del grado; che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 17.1.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 12bis , R.D. n. 1949/1940, e 38, comma 6, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), per avere i giudici territoriali ritenuto che la procedura di notificazione mediante pubblicazione telematica sul sito internet dell’INPS, siccome introdotta dall’art. 38, d.l. n. 98/2011, cit., dovesse applicarsi anche ai provvedimenti di cancellazione relativi a periodi anteriori alla sua entrata in vigore;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 152 att. c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c.
per avere la Corte di merito disposto condanna in suo danno alla rifusione delle spese sull’erroneo presupposto che l’esonero dal pagamento delle spese di lite ivi disciplinato non potesse applicarsi allorché la domanda principale abbia ad oggetto la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e solo consequenzialmente si sia inteso contrastare la richiesta di restituzione di prestazioni previdenziali indebitamente corrisposte;
che il primo motivo è infondato, essendosi chiarito che, sebbene l’art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011, cit., non rechi abrogazione espressa né dell’art. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993, né dell’art. 9quinquies , comma 4, d.l. n. 510/1996, si tratta di una conseguenza necessariamente connessa alla modifica che esso ha apportato alla funzione dell’elenco trimestrale, atteso che, diversamente da quanto avveniva in precedenza, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti a seguito di accertamenti dell’INPS non sono più distinti dall’elenco trimestrale che prima, giusta l’art. 9 -quinquies , comma 2, d.l. cit., era deputato semplicemente a indicare i nominativi dei lavoratori e le giornate di lavoro prestato, ma entrano a far parte degli elenchi trimestrali di variazione, e la notificazione di tali provvedimenti, che in base agli artt. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993, e 9quinquies , d.l. n. 510/1996, avveniva mediante comunicazione individuale all’interessato, avviene ora con la pubblicazione dell’elenco trimestrale, secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione sul sito INPS degli elenchi nominativi annuali (così da ult. Cass. nn. 11197 del 2024 e 4293 del 2025, sulla scorta di Cass. n. 37974 del 2022);
che è stato inoltre chiarito che l’anzidetta interpretazione non viola in alcun modo il canone di irretroattività delle leggi di cui all’art. 11 prel c.c., atteso che, se è vero che i disconoscimenti
incidono sul rapporto assicurativo, l’art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011, cit., è norma che regola soltanto la forma dell’atto di disconoscimento, determinandone le modalità di comunicazione, e non può che riguardare tutti gli elenchi trimestrali successivi alla sua entrata in vigore, ancorché recanti disconoscimenti relativi a periodi anteriori, essendo la fonte del potere di disconoscimento da ricercare nella più ampia potestà pubblica di cui l’ente previdenziale è attributario in ordine alla verifica dei presupposti per l’erogazione delle provvidenze per i lavoratori agricoli (cfr. art. 15, comma 3°, d.l. n. 7/1970, conv. con l. n 83/1970, e art. 9, comma 1, d.lgs. n. 375/1993), rispetto alla quale l’art. 38, comma 7, cit., nulla ha disposto (così ancora Cass. n. 37974 del 2022, cit., in motivazione);
che il secondo motivo, viceversa, è fondato, dovendo darsi continuità al principio secondo cui la disciplina dell’esenzione per la parte soccombente di cui all’art. 152 att. c.p.c. trova applicazione anche alle controversie aventi ad oggetto l’illegittimità del provvedimento dell’INPS di ripetizione delle somme erogate a titolo di disoccupazione agricola, adottato in ragione della cancellazione del beneficiario dall’elenco dei braccianti (cfr. Cass. n. 10038 del 2024);
che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio nella parte recante la condanna dell’odierna ricorrente alla rifusione delle spese del grado, essendo stata adottata in carenza di potere giurisdizionale (Cass. n. 965 del 2025);
che l’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato
l’odierna ricorrente alla rifusione delle spese di lite del grado e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17.1.2025.