Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30572 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30572 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19137-2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME PREDEN;
– resistente con mandato – avverso la sentenza n. 4727/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/12/2018 R.G.N. 3811/2015;
Oggetto
Spese di lite
R.G.N. 19137/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/10/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO IN FATTO
La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda svolta dai ricorrenti di cui in epigrafe nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e avente ad oggetto il ricalcolo del loro trattamento pensionistico.
Riteneva la Corte che la domanda fosse preclusa da un precedente giudicato e condannava gli appellanti alle spese di lite nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
I ricorrenti impugnano la sentenza proponendo due motivi di censura, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva, limitandosi a conferire procura in calce al ricorso.
All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono violazione dell’art.91 c.p.c. per avere la Corte d’appello disposto la condanna al pagamento delle spese in favore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nonostante l’ente fosse rimasto contumace in appello.
Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono nullità della sentenza per aver indicato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE come parte appellata, difesa da un soggetto diverso da quello che l’aveva difeso in primo grado.
Il secondo motivo, deducendo un error in procedendo , ha rilievo logico preliminare. Esso è infondato, poiché la
sentenza contiene tutti gli elementi di cui all’art.132 c.p.c., compresa la indicazione corretta dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE come appellato. Essa dunque non è nulla. L’erronea indicazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE come soggetto costituito anziché contumace non è vizio strutturale che infici di nullità la sentenza.
Il primo motivo è fondato.
Risulta che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rimase contumace in appello.
La condanna alle spese in favore dell’ente non doveva essere perciò pronunciata (v. da ultimo Cass.13253/24), e la sentenza va cassata ex art.382, co.3 c.p.c. limitatamente al capo delle spese.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.