Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25639 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 25639 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1111-2023 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME – controricorrente – avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CAGLIARI, del 04/07/2022 R.G.N. 79/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Spese di lite
R.G.N.1111/2023
COGNOME
Rep.
Ud 08/07/2025
CC
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Cagliari dichiarava cessata la materia del contendere sul ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto da NOME COGNOME COGNOME in quanto la prestazione era stata riconosciuta e liquidata dall’Inps in corso di giudizio, sebbene con visita medica disposta anteriormente. Nulla statuiva sulle spese nonostante la soccombenza dell’Inps, atteso che l’ente non si era costituito in giudizio e che sussisteva dichiarazione ex art.152 disp. att. c.p.c.
Avverso l’ordinanza ricorre NOME COGNOME COGNOME per due motivi.
L’Inps resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, NOME COGNOME COGNOME deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c., 24 Cost. e 6, co.3-bis l. n.80/06, per non avere il Tribunale statuito sulle spese.
Con il secondo motivo di ricorso, NOME COGNOME COGNOME deduce omesso esame di fatto decisivo, in quanto antecedentemente al ricorso per a.t.p. non era stata effettuata visita, ma l’accertamento della commissione medica era stato compiuto sugli atti.
Il primo motivo è fondato.
Contrariamente a quanto eccepito dall’Inps , il motivo non censura la motivazione della sentenza, ma si duole che sia stata omessa la pronuncia sulle spese, in
violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. Il motivo è dunque ammissibile.
Tanto premesso, va pure aggiunto che il Tribunale non ha disposto la compensazione delle spese, ma ha affermato che non doveva provvedersi sulle spese, pur dando atto che l’Inps era soccombente.
Ora, la mancata pronuncia sulle spese è in violazione dell’art.91 c.p.c., poiché: a) la ricorrente non era soccombente, ma lo era l’Inps, e quindi non rileva l’art.152 d isp. att . c.p.c., che esonera dall’obbligo delle spese solo la parte soccombente e non quella vittoriosa; b) nemmeno rileva il fatto che l’Inps sia rimasto contumace in sede di A.T.P., poiché la contumacia della parte soccombente non esonera dalla pronuncia sulle spese ove la parte costituita non sia soccombente (Cass.5813/23, Cass.13498/18).
Il provvedimento impugnato, che non si è attenuto a tali principi, deve essere cassato in accoglimento del motivo; p er l’effetto la causa va rinviata a diverso giudice del medesimo Tribunale per un nuovo esame ed anche per le spese di lite del presente giudizio.
Il secondo motivo è assorbito.